Italian tax court dismisses appeal for lack of evidence proving actual rent payment expenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a second-instance decision that denied tax deductions for rental expenses due to missing receipts. While the first-instance court accepted the taxpayer's claim based on lease contracts, the appellate court correctly ruled that contracts alone do not prove actual payment without supporting documentation. The Supreme Court affirmed this procedural outcome, emphasizing that the taxpayer failed to meet the burden of proof and that the appeal was an improper attempt to re-evaluate factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2967 c.c.; The taxpayer bears the burden of proving actual expenditure; lease contracts without payment receipts are insufficient to demonstrate cost sustainability, and cassation review cannot substitute the appellate court's assessment of evidentiary value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ozzo di Gotto, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4298/2024 della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Sicilia, Sez. n. 2, depositata in segreteria in data04/06/2024, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 4.3.2026;Numero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/20261.
Cannistrà Maria, titolare della omonima ditta individuale, esercentel’attività di “altri servizi di sostegno alle imprese nca”, impugnava l’avvisodi accertamento n. TYX01FC02832/2015, emesso in riferimento al periodod’imposta 2011. L’Amministrazione finanziaria, per mezzo del predettoun questionario inviato dall’Ufficio, recuperava a tassazione a fini Irpef,addizionali e IRAP, oltre sanzioni ed interessi, spese per affitto pari acomplessivi €. 29.560,00 – relative a quattro distinte unità immobiliariannotate sul registro acquisti – ritenendo non documentato il costo.2.
La C.T.P. di Messina, nella resistenza dell’Agenzia delle Entrate,accoglieva il ricorso, in quanto “la ricorrente ha prodotto i contratti diaffitto registrati, unitamente alla memoria illustrativa, il 16/04/2018, ossiaoltre 20 giorni prima dell’udienza di trattazione. L’accertamento riguardaappunto l’abbattimento dei componenti negativi per un importo pariall’ammontare dei canoni annui relativi ai contratti espressamente elencatinell’avviso, dei quali la ricorrente documenta l’esistenza. Ne conseguel’accoglimento della impugnazione”.3.
La C.T.R. della Sicilia, sez. distaccata di Messina, accoglieva invecel’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che “in caso dicontestazione dell’Ufficio, è onere del contribuente dimostrare l’effettivosostenimento della spesa. Dalla applicazione del principio di dirittosuperiormente tratteggiato alla fattispecie rimessa all’esame del Collegio,consegue la fondatezza del motivo di appello in esame, in quanto partericorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio affermava di produrre(allegato 3 al ricorso) le “fotocopie delle ricevute di affitto” senza che taleallegato sia effettivamente presente in atti.
In buona sostanza agli atti dicausa non sono state rinvenute copie di ricevute di affitto. Deve pertantoritenersi, diversamente da quanto concluso dai primi Giudici, che partericorrente non abbia assolto all’onere di documentare l’effettivoNumero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/2026sostenimento dei costi in questione. Le predette ricevute non sono, altresì,state prodotte nel presente grado di appello. Per tutto quanto precede,diversamente da quanto sostenuto dai primi Giudici, i contratti di affittoprodotti dalla contribuente non provano l’effettivo sostenimento del costoin contestazione, in assenza di produzione di relativa documentazioneprobante.
Per quanto precede si accoglie il motivo di appello in esame e,per l’effetto, si riforma la sentenza appellata.”4. Avverso la precitata sentenza Cannistrà Maria ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del4.3.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) dell’art. 53della Costituzione», la ricorrente assume che l'Ufficio non poteva nonritenere valida l'operazione commerciale allorché assoggetta a tassazione icanoni percepiti dal locatore ed al contempo disconosce la rilevanza fiscaledegli stessi in capo al locatario.
Un siffatto operato sconfinerebbe nel meroarbitrio. Le operazioni in questione non celavano alcun intento elusivo, inquanto non è ipotizzabile che il locatore (a cui non è mai stata contestatal’emissione di fatture false) si assoggetti alla tassazione diretta inrelazione alla locazione di un immobile commerciale se la stessa non siaeffettivamente sussistente. Il mancato riconoscimento di un costo la cuiesistenza è documentalmente provata dai contratti di locazione determinala violazione del principio della capacità contributiva.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2.
Il ricorso per cassazione non può avere come “bersaglio” l’attoimpositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una criticaNumero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/2026argomentata e puntuale alla sentenza impugnata e non può pertantorisolversi nella mera reiterazione delle argomentazioni difensive articolatein primo o secondo grado. La parte ricorrente ha lamentato una violazionedi legge, il che presuppone che i giudici di prossimità abbiano assunto unadecisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la qualeavrebbero dunque dovuto indirizzarsi le critiche della società ricorrente,per come prescrive l’art. 366 c.p.c..1.3.
Ne consegue che se il motivo di ricorso per cassazione si limita ariprodurre i motivi di ricorso avverso l’atto impositivo, come nel caso dispecie, per ciò solo è destinato all’inammissibilità, venendo meno in radicel’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso percassazione, posto che con siffatta mera riproduzione la sentenzaimpugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata,è di fatto del tutto ignorata. (cfr. tra le tante, Cass. n. 19364/2024).2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. (Violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazioneall’art. 2697 c.c., deduce di aver documentato i costi sostenuti per lalocazione di immobili, producendo già nel primo grado di giudizio i relativicontratti, regolarmente registrati e, conseguentemente, già notiall’Agenzia delle Entrate.
L’Ufficio, quindi, pur essendo in possesso di tutti idocumenti per poter verificare la correttezza dei dati esposti dallacontribuente nel modello dichiarativo aveva omesso di provare lalegittimità della pretesa impositiva avanzata nei confronti della stessa, inapplicazione della regola generale, in tema di ripartizione dell'onere dellaprova, di cui all’art. 2697 del Codice civile. In considerazione delle ragioniinnanzi esposte i giudici di seconda istanza avrebbero emesso unasentenza illegittima, in quanto la pretesa avanzata dall'Agenzia delleEntrate doveva essere dichiarata illegittima per mancato assolvimentodell'onus probandi ai sensi dell’art. 2697 c.c..Numero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/20263.
Con il terzo ed ultimo motivo, rubricato «Omessa motivazione sufatti decisivi per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., oggetto didiscussione tra le parti», la ricorrente assume che le considerazioniesposte nel motivo precedente rilevano anche sotto il profilo della omessamotivazione su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia. Igiudici di seconda istanza, infatti, pur avendo rilevato che i costi dilocazione risultavano documentati dalla contribuente mediante produzionein giudizio dei contratti di locazione regolarmente registrati, avevanoomesso di pronunciarsi in relazione alla rilevanza probatoria della predettadocumentazione al fine di documentare il costo per i canoni di locazione.
Idecidenti, quindi, avrebbero omesso del tutto la pronuncia in relazione allaquestione controversa ovvero l’avvenuta documentazione dei costi,disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, mediante esibizione deicontratti di locazione, regolarmente registrati.4. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.4.1. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la denuncia diviolazione dell’art. 2697 c.c. è consentita in sede di legittimità solo ove sicontesti al giudice di aver attribuito l’onere della prova a una parte diversada quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e noninvece quando oggetto di censura sia la valutazione che il giudicemedesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti, essendo la stessasindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabiliti dal novellato art.360, comma 1, n.
5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 32923/2022, Cass.n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).4.2. Per altro verso, la denuncia di violazione di legge non può essereformulata al fine di ottenere una riconsiderazione delle risultanzeprocessuali, dovendo la Corte limitarsi al mero controllo della veridicità edella coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisionegravata (cfr. Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 5013/2024). Diversamente, siNumero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/2026finirebbe, in modo surrettizio, per trasformare il giudizio di cassazione inun ulteriore, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esitiistruttori espressi nel provvedimento impugnato, non condivisi, e per ciòsolo censurati, dalla parte ricorrente, al fine di ottenerne la sostituzionecon altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.
Cass. n. 34817/2022,Cass. n. 15568/2020).4.3. La ricorrente, a ben vedere, non si confronta con la motivazionedella sentenza impugnata, nella quale i giudici di appello, dopo averesattamente individuato il soggetto su cui incombe l’onere di dimostrarel’esistenza, la competenza e l’inerenza di un costo la cui deducibilità siadisconosciuta dall’amministrazione finanziaria ossia il contribuente e nongià l’amministrazione finanziaria (ex multis e tra le più recenti, Cass. n.3748/2025), hanno ritenuto che la ricorrente non avesse documentato icosti sostenuti, non avendo prodotto le ricevute che affermava labialmentedi aver depositato in allegato al ricorso di primo grado neppure in grado diappello, ed hanno testualmente affermato che “i contratti di affittoprodotti dalla contribuente non provano l’effettivo sostenimento del costoin contestazione”, pronunciandosi pertanto, negativamente, sulla valenzaprobatoria dei predetti documenti.4.4.
Appare pertanto evidente l’insussistenza del dedotto vizio diviolazione dell’art. 2967 c.c. ed il malcelato tentativo della ricorrente diottenere da questa Corte una inammissibile ridiscussione degli esitiistruttori, che dovrebbe, altrettanto inammissibilmente, sostituire lavalutazione del giudice del merito circa l’inidoneità probatoria dei solicontratti di locazione.5. In conclusione, il ricorso va rigettato.6. Spese secondo soccombenza.7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 656/2025Numero sezionale 1999/2026Numero di raccolta generale 9424/2026Data pubblicazione 14/04/2026pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)