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Ordinanza — n. 9354/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional decision for lack of sufficient reasoning regarding de facto administrator status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9354/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the cassation of the lower judgment and remittal to the second-instance court. The Regional Commission had dismissed the claim based on apodictic assertions without examining the defendant's arguments regarding the de facto administrator's status or the credibility of testimonial evidence. The Court found the lower decision legally flawed because it lacked a logical argumentative path and failed to address specific defense points, constituting a violation of the duty to provide adequate reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must provide a reasoned decision; a judgment is void if it relies on apodictic assertions without examining the facts or arguments presented, thereby failing to establish the logical basis for the ruling.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning de facto administrator tax assessment appeal violation of law remittal to second instance logical argumentation tax liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.111, sesto comma, della Costituzione per omessa o apparentemotivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 111 Cost.
134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art.
art. 112 c.p
4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 5, 12/01/2025, n. 759

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Testo completo

-avversola sentenza n. 714 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionaledel Lazio – sezione staccata di Latina, sezione 18, in data 19/12/2020e pubblicata il 10/02/2020;ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Sabrina Serrelli;la Corte osserva:Numero registro generale 28408/2020Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 9354/2026Data pubblicazione 13/04/20261. L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, nella qualitàdi socio ed amministratore di fatto, l’avviso di accertamento n.TKF031502418 per l’anno d’imposta 2012, emesso ai sensi dell’art. 41bis del d.P.R.600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. 633/1972 nei confrontidella società Texcom, società a responsabilità limitata, per omessapresentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRES ed IRAP e peromessa fatturazione ed omessa autofatturazione di operazioniimponibili, nonché per omessa presentazione della dichiarazione deiredditi ai fini IVA.L’avviso veniva notificato a seguito dei rilievi contenuti nel processoverbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza - Compagniadi Fondi vista l’omessa presentazione, a partire dal periodo di imposta2012, di qualsiasi dichiarazione fiscale da parte della società.

Sicontestava al ricorrente di essere amministratore di fatto della societàsebbene risultasse cessato dalla carica dal 3/7/72012 e che con attonotarile dell’11/6/2013, ritenuto dall’Agenzia un atto simulato, avesseceduto le proprie quote ad un terzo, nato in Turchia e con domiciliofiscale in Roma, soggetto risultato privo di risorse: il ruolo diamministratore di fatto gli veniva attribuito per aver gestito di fatto lasocietà come emerso da una serie di controlli incrociati quali lasottoscrizione di negozi giuridici nell’anno 2012 e 2013 dopo lacessazione dalla carica, l’aver rappresentato la società nel 2015 all’attodella riconsegna dell’unità aziendale presso il Consorzio CentroCommerciale Itaca, l’aver svolo una serie di operazioni bancarie el’essere delegato ad operare sui conti correnti intestati alla società.

Aciò si aggiungeva che l’amministratrice di diritto, sentita dalla Guardiadi Finanza, dichiarava di non aver mai rivestito la carica diamministratore unico e di essere stata remunerata mensilmente afronte di consulenze mai svolte in favore della società. L’Ufficio, quindi,rilevava movimenti in accredito ed in addebito non giustificati e che laNumero registro generale 28408/2020Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 9354/2026Data pubblicazione 13/04/2026società configurasse il caso tipico di società a responsabilità limitata aristretta base societaria e familiare presumendo la distribuzione degliutili, ritenendo peraltro non giustificato il prestito di euro 70.000,00erogato dal genitore ai figli con scrittura privata priva di data certa.2.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n.1371/02/2017, rigettava il ricorso del contribuente fondato sullaillegittimità dell’atto perché contenente una pretesa tributaria nonchiara e precisa, privo dell’allegazione degli atti non conosciuti dalcontribuente, redatto sulla base di un accertamento induttivo carentedei presupposti di fatto e di diritto, nonché in assenza di invito alcontraddittorio, ed emesso sulla base di una errata valutazione inordine alla sua qualità di amministratore di fatto.3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenzan. 714/2020 rigettava l’appello del contribuente, compensando lespese di lite.4.

Il contribuente ricorre per cassazione proponendo due motivi.L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.5. Non risultano depositate memorie.Motivi della decisione1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.111, sesto comma, della Costituzione per omessa o apparentemotivazione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., perl’omessa indicazione nella sentenza impugnata degli elementi di fattoe di diritto posti a fondamento della decisione, per l’assenza diargomenti volti alla confutazione delle doglianze, per la redazione dellamotivazione con formule di stile e asserzioni non dotate di forzaprobante (con riferimento alla valutazione di inattendibilità delledichiarazioni rese dalle dipendenti dell’azienda perché legate da vincolifamiliari del tutto fuorviante e non sostenibile, essendo opponibile aNumero registro generale 28408/2020Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 9354/2026Data pubblicazione 13/04/2026detta asserzione la non credibilità dei funzionari che hanno eseguitol’accertamento).2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. pereffetto dell’omessa pronuncia del giudice dell’appello “su più motivid’impugnazione”, concernenti la corretta motivazione dell’avviso diaccertamento, la mancata allegazione della documentazione relativa alraffronto con aziende operanti nel medesimo settore, l’omesso invitoal contraddittorio in presenza di tributi armonizzati, la mancanza diriscontri sulla consistenza patrimoniale dell’acquirente, l’effettivo ruolodi amministratore di fatto del ricorrente, la documentazione prodotta agiustificazione dei movimenti effettuati sui conti del ricorrente.3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.3.1. Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile qualevizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione,anche se i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo dimotivazione previsto dall’art. 111 sesto comma, Cost., nel processocivile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e, nel processotributario, dall’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dovendosi garantire il c.d.minimo costituzionale (cfr.

Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass. n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., sez.1, 3/3/2022, n. 7090, Cass., sez. 6-5, 25/09/2018, n.22598).3.2. Il vizio della motivazione, ricondotto il motivo nell’ambitodell’art. 360, primo comma num. 4, c.p.c. -la censura può infatti esseresussunta in detta disposizione normativa indipendentemente dallaindicazione della norma violata di cui all’art. 360, primo comma, num.5 c.p.c.; si veda al riguardo Cass., sez. 5, 12/01/2025, n. 759-, puòessere rilevato laddove l’impugnazione della sentenza si fondi suNumero registro generale 28408/2020Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 9354/2026Data pubblicazione 13/04/2026un’interpretazione della legge che, sorretta da una motivazionecontraddittoria e/o insufficiente, debba ritenersi errata.

Ed infatti, lamotivazione è strumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalgiudice nella stesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di persé, potendo essere censurata soltanto laddove sorregga una decisionefondata sulla errata applicazione o interpretazione della legge. Piùprecisamente, l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione èquella che si tramuta in una violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.3.3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio nella sentenzaimpugnata ha ritenuto infondato l’appello proposto dal contribuentesulla base di apodittiche affermazioni, limitandosi ad asserzioni che nonconsentono di comprendere il percorso logico argomentativo sottesoalla decisione ed omettendo di esaminare plurimi profili sottoposti allasua attenzione indicati, in particolare, nel secondo motivo di ricorso edai quali innanzi si è fatto cenno.La decisione risulta assunta in totale assenza di vaglio delle ragioniprospettate dal contribuente a sostegno della propria tesi difensiva esulla base di affermazioni che non rimandano ad un’articolatariflessione nonostante la complessità della vicenda sottesa ai fatti dicausa, tra l’altro, non dando conto in alcun modo delle ragioni per lequali l’amministratrice della società non è stata ritenuta quellaformalmente risultante come tale e delle motivazioni circal’inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali menzionate in atti, seNumero registro generale 28408/2020Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 9354/2026Data pubblicazione 13/04/2026non mediante un generico richiamo ad un vincolo di parentela con lafamiglia del contribuente.4.

In definitiva, il ricorso va accolto con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio al giudice del merito per la rivalutazione dei fattioggetto di causa ed illustrazione della decisione con congruamotivazione.La Corte di cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 gennaio 2026Il PresidentePaolo Di Marzio