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Ordinanza — n. 9340/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's refund claim by ruling the tax authority's denial was a new reviewable act, not a mere confirmation of a final tax decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9340/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's dismissal of their refund claim. The lower court had rejected the request because the taxpayer had paid the tax without contesting the original assessment, arguing the refund denial merely confirmed a final tax act. The Court ruled that the tax authority's decision to deny the refund constituted an autonomous, new review of the facts and law, making it independently actionable and not bound by the finality of the original tax act.

Regesto Legislator

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Art. 19, Art. 21 d.lgs. n. 546/1992; A tax authority's refusal to grant a refund of overpaid taxes constitutes an autonomously appealable administrative act when it involves a new factual and legal assessment, rather than merely confirming a definitive prior tax decision.

Parole chiave

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tax refund denial autonomous administrative act finality of tax act taxpayer overpayment regional tax court cassation review administrative reconsideration

Disposizioni normative citate

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Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
Deve rilevarsi che nel giudizio tributario, costituisce attoautonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
Art. 21 d.lgs. n. 546/1992
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, 18/07/2022, n. 22453
Cass., 29 novembre 2019, n. 31236
Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378
Cass., 31 luglio 2018, n. 20367
26378; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 13 novembre2014, n.
Cass., 13 novembre 2014, n. 24239
Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346
24239; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 4 dicembre2008, n.
Cass., 4 dicembre 2008, n. 28784
Cass., 15 gennaio 2007, n. 672
28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre2004, n.
Cass., 2 settembre 2004, n. 17718
Cass., 2 maggio 1997, n. 3792
17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792).2.3.
S.U. n. 2870/2009

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Testo completo

ntata e difesa dall'avvocato Gianpiero Balena-ricorrente-controComune di Vieste-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.1851/2021 depositata il 11/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa1. Con istanza datata 26/8/2014 la Sagittario s.r.l. chiedeva al Comune diVieste il rimborso di una parte delle somme versate, nel periodo compresotra il 2010 e il 2013, a titolo di TARSU o TARES; e successivamente,avendo il Comune rigettato l’istanza, impugnava il diniego del rimborsoNumero registro generale 2091/2022Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 9340/2026Data pubblicazione 13/04/2026dinanzi alla CTP di Foggia, sostenendo – tra l’altro – che gli importicorrisposti erano stati calcolati dal Comune in base ad una tariffa nonconforme a quanto previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993.2.

La CTP accoglieva il ricorso, compensando le spese processuali.3. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile, perasserita violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, il ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, dichiarando assorbita ogni altraquestione, assumendo che, avendo la società ricorrente pagatospontaneamente gli importi richiesti dall’ente impositore, senza impugnarenei termini i relativi atti impositivi, non avrebbe potuto rimettere indiscussione la propria obbligazione tributaria attraverso l’impugnazione deldiniego di rimborso.4.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato adun unico motivo, la società contribuente.5. Il Comune di Vieste è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo la società contribuente deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, n.4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt.19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la sentenza ritenutoinammissibile il ricorso introduttivo proposto nei confronti di unprovvedimento di diniego di rimborso di somme versate in eccedenza atitolo di TARSU o TARES, sul presupposto della definitività dei relativi attiimpositivi.2.

Il motivo è fondato.2.1. Deve rilevarsi che nel giudizio tributario, costituisce attoautonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di unprecedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma delledeterminazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio econtenga un'autonoma rivalutazione dell'istanza originaria, sulla base diNumero registro generale 2091/2022Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 9340/2026Data pubblicazione 13/04/2026un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano lafattispecie considerata; ricorre, invece, un atto meramente confermativo,non autonomamente impugnabile, allorquando l'amministrazione, a frontedi un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un precedenteprovvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza unanuova motivazione. (Cass.

Sez. 5, 18/07/2022, n. 22453).2.2. Risultando che nella specie gli importi di cui è stata chiesta parzialerestituzione furono pagati dalla ricorrente sulla base di avvisi c.d. bonari,rispetto ai quali, il contribuente ha la facoltà, ma non certamente l’obbligo,di proporre impugnazione, in difetto di accertamento della preventivanotifica di un atto tipico ad impugnazione necessaria, inapplicabile, nellafattispecie, rimaneva il principio di diritto secondo il quale, in tema dirimborso, qualora il contribuente non impugni l'atto col qualel'amministrazione ha azionato la pretesa tributaria e, quindi, presentiistanza di rimborso di quanto già pagato in relazione al titolo impositivo,dalla definitività di quest’ultimo, per difetto di impugnazione, derival'inammissibilità dell'istanza di rimborso, perché contrastante con il titolo,ormai definitivo, che giustifica l'attività di riscossione dell'amministrazione(v., ex plurimis, Cass., 29 novembre 2019, n. 31236;

Cass., 17 ottobre2019, n. 26378; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 13 novembre2014, n. 24239; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 4 dicembre2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672; Cass., 2 settembre2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792).2.3. La sentenza si appalesa, dunque, erronea in diritto nella parte in cuiha ritenuto inammissibile il ricorso della società contribuente richiamandoil principio enunciato, da S.U. n. 2870/2009, per cui «avverso l'atto con ilquale l'amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare, in via diautotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non è esperibile unaautonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria (inquesto caso), dell'attività di autotutela, sia perché, diversamenteNumero registro generale 2091/2022Numero sezionale 1767/2026Numero di raccolta generale 9340/2026Data pubblicazione 13/04/2026opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversiasulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo», principio nonapplicabile alla fattispecie in esame per le ragioni anzi cennate in difetto diun precedente atto impositivo divenuto definitivo.3.

La sentenza deve essere, dunque, cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, la quale procederà anchealla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 febbraio 2026IL PRESIDENTE(ANGELO MATTEO SOCCI)