Court holds judicial assignment orders are transferable acts taxed proportionally, not fixed fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance tax court ruling that imposed a fixed fee on a judicial assignment order. The tax authority argued such orders are transferable acts subject to proportional registration tax, while the taxpayer claimed they were merely judicial acts requiring only a fixed fee. The court ruled that because the assignment order effectuates the transfer of a credit, it must be taxed proportionally under the relevant tariff.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8, lett. a) della Tariffa Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986; Art. 6 della citata Tariffa: Judicial assignment orders effectuating the transfer of credits are deemed transferable acts and are subject to proportional registration tax rather than fixed fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-ControMalevolti Santi-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan. 1155/2023 depositata il 09/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dalConsigliere Valeria Chirico.1. Con sentenza n. 142/2021, depositata in data 17/03/2021, la CTPdi Firenze accoglieva il ricorso proposto da Santi Malevolti avverso l’avvisodi liquidazione, per complessivi 1.328,50 euro, dell’imposta di registrorelativa ad un’ordinanza di assegnazione al creditore Carlo Bavecchi di 1/5Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026del credito da pensione vantato dal debitore Santi Malevolti nei confrontidell’Inps, atto giurisdizionale ritenuto dal ricorrente soggetto ad imposta inmisura fissa e non all’aliquota proporzionale dello 0,50% prevista per lacessione dei crediti.2.
Con sentenza n. 1155/2023, depositata il 15/11/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Toscana rigettava l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze,avverso la suddetta sentenza della CTP, ritenendo il provvedimento diassegnazione atto giurisdizionale e non negoziale, integrante “una meraGiudice” e pertanto soggetto ad imposta di registro in misura fissa,citando a sostegno dell’assunto l’ordinanza di questa Corte n. 7306/2021.Avverso la sentenza della CGT di secondo grado proponeva ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate.Santi Malevolti rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con unico motivo si deducono la violazione e falsa applicazionedell’art. 37 d.P.R. n.131/1986 e degli artt. 6 e 8 lett. a), Tariffa Parteprima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., per avere la CdGT di secondo grado ritenuto inapplicabileall’ordinanza di assegnazione del credito l’imposta di registro in misuraproporzionale allo 0,50%, ai sensi degli artt. 6 e 8 lett. a), Tariffa PartePrima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, assumendone erroneamente latassazione in misura fissa perché asseritamente attuativa del titolo postoin esecuzione.
L’Ufficio finanziario rileva che, invece, l’ordinanza diassegnazione è atto giurisdizionale assoggettato a tassazione in misuraproporzionale o fissa a seconda della natura dell’atto, nel caso di specieavente ad oggetto l’assegnazione di un credito e, quindi, tassabile ai sensidell’art. 8, lettera a), Tariffa Parte Prima, allegata al citato d.P.R., nellamisura proporzionale determinata dall’art. 6 della citata Tariffa ParteNumero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026prima, vertendosi in una fattispecie di cessione forzosa di un credito,richiamando a sostegno del ricorso la medesima ordinanza di questaCorte, utilizzata dalla sentenza impugnata (Cass., n. 7306/2021).Il motivo è fondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che “l'art. 8 della Tariffa,contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta diregistro anche «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione,equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio», ha intesoriferirsi specificamente all'istituto previsto dall'art. 505 c.p.c. e dagli artt.529, 539, 552 e ss. e 588 c.p.c., dal momento che è da presumere chequando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istitutoprivatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di talerapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.
In tal modo, iprovvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono statiequiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione delprofilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsinell'effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito)che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01). La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è statacostantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale haripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del creditopignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo,rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale econclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante iltrasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato alcreditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionaleconclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., Sez. 3, n.19394 del 2017, Rv. 645386-01;
Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv.640208-01; Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 617490- 01)” (Sez. 5 - ,Ordinanza n. 7306 del 16/03/2021, Rv. 660879 - 01)….” (Cass. n.Numero registro generale 10870/2024Numero sezionale 264/2026Numero di raccolta generale 9198/2026Data pubblicazione 11/04/2026577/2025, relativa ad identica fattispecie, concernente la tassazione diuna ordinanza di assegnazione del quinto della pensione spettante aldebitore esecutato, nonché Cass. n. 27265/25).Pertanto, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha liquidatol’imposta in questione sulla base dell’aliquota proporzionale previstadall’art. 6, Tariffa Parte Prima, d.P.R. 131/1986 per le cessioni di crediti,dovendosi applicare all’ordinanza di assegnazione del credito l'art. 8, lett.a) della medesima Tariffa (che rimanda per i provvedimenti diaggiudicazione traslativi di diritti reali su beni immobili o su unità dadiporto ovvero su altri beni e diritti, alle “stesse imposte stabilite per icorrispondenti atti”).La sentenza impugnata va pertanto cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’originario ricorso delcontribuente.Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura di cui al dispositivo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15,comma 2 sexies, del d.lgs. 546/92.
P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’iniziale ricorso del contribuente;condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio diprimo grado e delle spese di giudizio di secondo grado, che liquidarispettivamente in 880,00 euro e in 1.000,00 euro per compensiprofessionali, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in 900,00 euro per compensi professionali, il tutto oltre allespese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.1.2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla