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Ordinanza Interlocutoria — n. 9178/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary joinder of partners in tax litigation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9178/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the necessary joinder of partners was absent from the cassation proceedings. Although the company and some partners participated in lower courts, the cassation petition was only notified to the tax authority without including Angelo and Luana Turchiarelli. The court ruled that the absence of all necessary co-litigants renders the proceedings void, mandating their integration before any judgment can proceed.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; The failure to include all necessary co-litigants in the proceedings renders the acts and the resulting judgment absolutely null, requiring the court to order their integration ex officio.

Parole chiave

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necessary joinder of parties absolute nullity of proceedings tax litigation joinder ex officio integration partnership tax liability

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19741/2025
Cass. n. 28060/2024
Cass. n. 28060/2024), anche con quelliaccomandanti (Cass.
Cass. n. 30588/2024
28060/2024), anche con quelliaccomandanti (Cass. n. 30588/2024; Cass.
Cass. n. 27337/2014
Cass. n. 10550/2025
Cass. n. 3110/2024
Cass. n. 33319/2023
3110/2024, Cass. n. 33319/2023,Cass.
Cass. n. 12590/2023
33319/2023,Cass. n. 12590/2023, Cass.
Cass. n. 35187/2022

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Testo completo

Giuseppe Turchiarelli, dichiaratosi legale rappresentante protempore, nonché TURCHIARELLI GIUSEPPE e TURCHIARELLI GIADA, tuttirappresentati e difesi dall'Avvocato Fabio Cramarossa;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, costituitasi in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino n.909/2021 depositata il 09/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere Giovanni Galasso.Numero registro generale 11165/2022Numero sezionale 2675/2026Numero di raccolta generale 9178/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione risulta che, conricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino, la Lea S.a.s. diTurchiarelli Giuseppe e C., nonché i soci Giuseppe Turchiarelli, AngeloTurchiarelli, Luana Turchiarelli e Giada Turchiarelli, impugnavano l’avvisodi accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui venivanocontestati: ricavi non contabilizzati in relazione a due acconti ricevuti dallacliente MAP Italia S.r.l.; mancata applicazione dell’IVA su una fattura divendita di € 130.000; recupero di costi non deducibili per indennitàchilometriche.

Ciò comportava la rideterminazione di un maggior redditoimponibile per la società con conseguente maggior reddito dipartecipazione per i soci.I contribuenti deducevano che la motivazione dell’atto era insufficiente, inquanto fondata esclusivamente sul rinvio al PVC redatto dalla Guardia diLa CTP rigettava il ricorso.La società ed i quattro soci proponevano appello che veniva rigettato dallaCommissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza in epigrafeindicata.Avverso tale sentenza la Lea S.a.s. di Turchiarelli Giuseppe e C., GiuseppeTurchiarelli e Giada Turchiarelli hanno proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rilevata la violazione del litisconsorzio necessario tra lasocietà ed i soci.È pacifico, infatti, che l’accertamento del maggior reddito nei confrontidelle società di persone impone il litisconsorzio necessario con i soci (cfr.,Numero registro generale 11165/2022Numero sezionale 2675/2026Numero di raccolta generale 9178/2026Data pubblicazione 11/04/2026ex multis, Cass. n. 19741/2025;

Cass. n. 28060/2024), anche con quelliaccomandanti (Cass. n. 30588/2024; Cass. n. 27337/2014) ed anchequando l’avviso impugnato abbia ad oggetto l’IRAP e, a determinatecondizioni, l’IVA; infatti «da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza aisingoli soci e, dall'altro, in tema di IVA, pur non ponendosi un problema dilitisconsorzio, sorge la necessità del simultaneus processus perl'inscindibilità delle situazioni in ipotesi di accertamento ai fini anche dialtre imposte, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni econtestualmente contestato, con un unico atto, dall'Ufficio» (Cass. n.10550/2025).Pertanto, qualora non partecipino al processo la società e tutti i soci,occorre disporre l’integrazione del contraddittorio; se ciò non avviene ed ilgiudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari,gli atti del processo e la sentenza emessa all’esito dello stesso sono affettida nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,anche d’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023,Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 35187/2022).Nel caso di specie risulta che i quattro soci hanno partecipato, insieme allasocietà, al giudizio di primo grado ed a quello d’appello, ma il ricorso percassazione, proposto soltanto dalla società, da Giuseppe Turchiarelli eGiada Turchiarelli è stato notificato soltanto all’Agenzia delle Entrate.Né rileva il fatto che i soci Angelo Turchiarelli e Luana Turchiarelli eranodifesi, nel giudizio d’appello, dallo stesso difensore degli odierni ricorrenti,giacché sarebbe stato comunque necessario notificare il ricorso anche neiloro confronti ai fini dell’integrità del contraddittorio.Va dunque disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331c.p.c., nei confronti di Angelo Turchiarelli e Luana Turchiarelli entro iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione del presenteprovvedimento.Numero registro generale 11165/2022Numero sezionale 2675/2026Numero di raccolta generale 9178/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte dispone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331c.p.c., nei confronti di Angelo Turchiarelli e Luana Turchiarelli entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica della presente ordinanza a curadella cancelleria, rinviando, per l’effetto, la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/3/2026.La PresidenteTania Hmeljak