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Ordinanza — n. 9144/2026 — snciv Generato dall'IA

Court allows late appeal against tax authority, dismissing regional commission's rejection of summary judgment request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9144/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appellant's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a summary judgment request while dismissing the appeal regarding the extinction of the main proceedings. The appellant argued that the Regional Commission incorrectly applied procedural deadlines and failed to address the claim of a simplified tax definition, whereas the tax authority contended the request was untimely and an abuse of process. The Court ruled that the Regional Commission erred by focusing on procedural timing rather than the substantive prerequisite of a pending lawsuit required for the simplified definition.

Regesto Legislator

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d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63: The court must evaluate the substantive prerequisite of a pending lawsuit for simplified tax definition rather than strictly enforcing procedural deadlines if the request was made in good faith without intent to abuse the process.

Parole chiave

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simplified tax definition pending lawsuit prerequisite procedural deadline application abuse of process tax appeal admissibility summary judgment request Regional Tax Commission dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
civ., reca la denuncia di violazione e falsaapplicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63
civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63,comma 1, al d.lgs.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9
63,comma 1, al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett.Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026bb), ed al d.l.
cod. proc. civ., art. 327
11, comma 9, cit.;- ad ogni modo, doveva escludersi, nella fattispecie, lo stessodecorso di un termine di riassunzione in ragione del mancatosvolgimento di attività difensiva nel giudizio di cassazione, così chetrovava applicazione l’art. 327, secondo comma, cod.
art. 132 cod. proc. civ
civ., espone la denuncia di nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 132 cod.
art. 294 cod. proc.civ
- conriferimento alla sua posizione di parte contumace cui né la cancelleriané l’Agenzia avevano notificato alcun atto del giudizio – o (almeno) ilpur invocato istituto della rimessione in termini (art. 294 cod. proc.civ.).2.

Giurisprudenza citata

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Cass., 21 settembre 2016, n. 18445
Cass., 22 gennaio 2014, n. 1271
18445, cit.; v., altresì,Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026Cass., 22 gennaio 2014, n. 1271;
Cass., 2 ottobre 2013, n. 22502
Cass., 2 ottobre 2013, n. 22502;Cass., 30 giugno 2006, n.
Cass., 30 giugno 2006, n. 15158
Cass., 31 gennaio 2019, n. 2859
9093; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2859; Cass., 17 giugno2016, n.
Cass., 17 giugno 2016, n. 12619
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Testo completo

o e Andrea Minozzi (pec.michele.tiengo@ordineavvocatipadova.it);– ricorrente –controAgenzia delle Entrate;– intimata –avverso la sentenza n. 944/19, depositata il 21 ottobre 2019, dellaCommissione tributaria regionale del Veneto;e sul ricorso proposto daDestro Livio (DSTLVI49B08G224X), rappresentato e difeso dagliavvocati Michele Tiengo e Andrea Minozzi (pec.michele.tiengo@ordineavvocatipadova.it);– ricorrente –Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026controAgenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);- controricorrente -- avverso gli atti di diniego di definizione agevolata notificati il 22 luglio2020;udita la relazione sui ricorsi svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto.1. – Con sentenza n. 944/19, depositata il 21 ottobre 2019, laCommissione tributaria regionale del Veneto – pronunciando qualegiudice del rinvio disposto da questa Corte - ha rigettato i ricorsiproposti dalla parte, odierna ricorrente, in reclamo di decretipresidenziali con i quali era stata dichiarata l’estinzione del giudizio perla sua tardiva riassunzione a seguito della cassazione con rinviodisposta da questa Corte (ordinanza n. 17575/17, del 14 luglio 2017).Il giudice del gravame ha considerato che risultava tardiva«l'istanza di riassunzione del giudizio … presentata in data24.10.2018», tenuto conto del disposto di cui al d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, art. 63, nel testo vigente ratione temporis; e cherisultava pretestuoso il riferimento operato dalla parte ad una istanza«di accesso agli atti presentata il 21.12.2018, dovendosi invece fareriferimento a quanto stabilito dall'art. 63 co. 1 D.

Lgs. n. 546/1992,nella consolidata interpretazione della Suprema Corte.».2. - Destro Livio ricorre per la cassazione della sentenza sulla basedi tre motivi; e, con successivo ricorso, ha impugnato gli atti di diniegodella definizione agevolata notificatigli il 22 luglio 2020.Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso a quest’ultimoricorso, non avendo svolto attività difensiva a fronte del primo ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

– Il ricorso proposto avverso la citata sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale espone i seguenti motivi.1.1 - Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsaapplicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. in l. 17dicembre 2018, n. 136, assumendo il ricorrente che il giudice delgravame aveva omesso di pronunciare sulla deduzione relativaall’avvenuta definizione agevolata della controversia cui, ai sensidell’art. 6, cit., esso esponente aveva fatto accesso con domande del31 maggio 2019.Posto, difatti, che era stata (anche) versata la prima rata, dovevaritenersi che alla definizione agevolata si correlava l’effetto estintivodel giudizio, risultando, tra le parti, controversa la tempestività dellariassunzione da parte di chi era rimasto contumace nel giudizio dicassazione.1.2 – Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravatasentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudicedel gravame omesso di pronunciare sull’eccezione di estinzione delgiudizio a seguito dell’accesso alla definizione agevolata dellacontroversia, e così come dedotto con memoria depositata il 19 giugno2019 (seppur in data successiva all’udienza di discussione del 25febbraio 2019).1.3 – Col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dilegge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63,comma 1, al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett.Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026bb), ed al d.l. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 9, conv. in l. 21giugno 2017, n. 96.Si assume che:- trattandosi di giudizio introdotto in primo grado con ricorsodepositato il 20 novembre 2012, la riduzione (a sei mesi) del termineprevisto per la riassunzione del giudizio di rinvio [d.lgs. n.156 del 2015,art. 9, comma 1, lett. bb), cit.] nella fattispecie non poteva trovareapplicazione siccome quel termine riferibile solo ai giudizi instauratidopo l’entrata in vigore della novella di modifica del termine stesso;- la scadenza del termine lungo (annuale), alla data del 14 luglio2018, andava determinata tenendo, poi, conto sia della sospensioneper il periodo feriale (31 giorni) sia della sospensione disposta, in viagenerale, dal d.l. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, cit.;- ad ogni modo, doveva escludersi, nella fattispecie, lo stessodecorso di un termine di riassunzione in ragione del mancatosvolgimento di attività difensiva nel giudizio di cassazione, così chetrovava applicazione l’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - conriferimento alla sua posizione di parte contumace cui né la cancelleriané l’Agenzia avevano notificato alcun atto del giudizio – o (almeno) ilpur invocato istituto della rimessione in termini (art. 294 cod. proc.civ.).2.

– Il ricorso proposto avverso gli atti di diniego della definizioneagevolata espone la denuncia di violazione del d.l. 23 ottobre 2018, n.119, art. 6, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136.Deduce il ricorrente che illegittimamente i dinieghi di definizioneagevolata erano stati fondati sul rilievo della definitività (alla data del14 febbraio 2018) della pronuncia della Corte di Cassazione (n.17575/17, del 14 luglio 2017) – ed in ragione della tardiva riassunzionedel conseguente giudizio di rinvio – oltreché sui decreti emessi dalPresidente della Commissione Tributaria Regionale, con i quali era stataNumero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026dichiarata l’estinzione del giudizio e l’inammissibilità della (tardiva)riassunzione, in quanto alla data di presentazione delle domande didefinizione agevolata il giudizio di rinvio era senz’altro pendente e –per le difese in quella sede svolte quanto alla ammissibilità dellariassunzione del giudizio – non poteva configurarsi un uso strumentaledelle forme processuali, dunque un abuso del processo.3.

– Il ricorso proposto avverso gli atti di diniego della definizioneagevolata è fondato, e va accolto, con conseguente assorbimento deimotivi di ricorso proposti avverso l’impugnata sentenza.3.1 – Occorre premette in fatto che:- pendente il giudizio di rinvio, in conseguenza del reclamo propostoavverso i cennati decreti presidenziali (d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, artt. 28 e 45, comma 4), la parte, odierna ricorrente, depositavamemoria (in data 29 giugno 2019), con allegata documentazione (cheinvolgeva le domande di definizione agevolata con la ricevuta diavvenuta presentazione in data 30 maggio 2019, e il modello F24relativo al pagamento della prima rata), così instando per ladichiarazione di estinzione del giudizio;- la successiva sentenza della Commissione Tributaria Regionale,pubblicata il 21 ottobre 2019, teneva in non cale la citata memoria edè stata impugnata con ricorso notificato il 24 giugno 2020, e depositatoil successivo 6/8 luglio 2020 (date, rispettivamente, di invio e diricezione della spedizione postale eseguita a mezzo di Poste Italiane;v., ex plurimis, Cass., 6 maggio 2020, n. 8513, in motivazione;

Cass.18 gennaio 2016, n. 684; Cass. 7 maggio 2014, n. 9861; Cass. 3 marzo2010, n. 5071; Cass., 26 giugno 2007, n. 14759);- la notifica del ricorso per cassazione deve ritenersi tempestiva inrelazione alla sospensione straordinaria dei termini (cd. COVID) che èstata prevista per il periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (art. 83,Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e art. 36,comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 conv. in l. 5 giugno 2020, n. 40);- il ricorso proposto avverso i dinieghi di definizione agevolata èstato tempestivamente notificato il 21 ottobre 2020.3.2 – Il d.l. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in l. n. 136 del 2018, perquel che qui rileva, dispone nei seguenti termini:- «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui èparte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendentiin ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione eanche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda delsoggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi èsubentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importopari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilitoai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.» (comma 1);- «Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso inprimo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entratain vigore del presente decreto e per le quali alla data dellapresentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si siaconcluso con pronuncia definitiva.» (comma 4);- «Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma èpresentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta dibollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonomasi intende quella relativa a ciascun atto impugnato.» (comma 8);- «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli attiprocessuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanziall'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel casoin cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza deltermine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essereNumero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizioneentro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dallacontroparte nel medesimo termine.» (comma 12).3.2.1 – Tenuto conto, pertanto, delle coordinate fattuali sopraripercorse, può ora rilevarsi che:- le domande di definizione agevolata sono state presentate, nelrispetto della scansione temporale prevista dal d.l. n. 118 del 2019,art. 6, comma 8, e quando il giudizio di rinvio era ancora pendente,considerato, più specificamente, che i citati decreti presidenziali(emessi per rilevare l’inammissibilità del ricorso per riassunzione e laconseguente estinzione del giudizio) avevano formato oggetto direclamo (quanto ad una del tutto analoga vicenda processuale, v.Cass., 21 settembre 2016, n. 18445);- ratione temporis, i dinieghi della definizione agevolata sono statinotificati alla parte quando era già pendente il giudizio di cassazione,così che sono stati correttamente impugnati davanti a questa Corte.3.3 – Come, poi, ben deduce parte ricorrente, la Corte haripetutamente rilevato che, in tema di definizione agevolata, ilpresupposto della lite pendente sussiste (purchè «il processo non si siaconcluso con pronuncia definitiva.»; d.l. n. 119 del 2018, art. 6, comma4, cit.) in presenza dell'iniziativa giudiziaria del contribuente «che siapotenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimentoimpositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità edella fondatezza del ricorso che vi ha dato vita»; ciò in quanto dettocriterio «comporta che - coerentemente, del resto, alla circostanza che,sul piano logico e su quello giuridico, la pendenza della lite costituisceun prius rispetto all'esito della stessa - il giudice è, di principio, tenutoa valutare la sussistenza del presupposto del condono (pendenza di litecondonabile) ex ante, in base a quanto prospettato in giudizio, senzapreventiva delibazione dell'ammissibilità e fondatezza del ricorso cheNumero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026vi ha dato luogo.» (così Cass.

Sez. U., 16 gennaio 2015, n. 643, ed iviulteriori riferimenti alla giurisprudenza pregressa; adde Cass., 7 aprile2025, n. 9093; Cass., 31 gennaio 2019, n. 2859; Cass., 17 giugno2016, n. 12619).3.4 – Così come emerge dai motivi di ricorso sopra ripercorsi, ilreclamo proposto avverso i decreti presidenziali di estinzione delgiudizio – e, per vero, lo stesso ricorso in riassunzione – recavanospecifica allegazione delle ragioni che venivano poste a fondamentodella dedotta tempestività della riassunzione del giudizio di rinvio,ragioni che si incentravano sulla individuazione del termine previsto exlege [la novellazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 63,comma 1, con riduzione a sei mesi di detto termine, ad opera del d.lgs.24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lett. bb), in tesiinapplicabile ai giudizi pendenti], sull’ammissibilità dell’impugnazionetardiva (di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. ed allostesso d.lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3) e, ad ogni modo, sudi una istanza di rimessione in termini per incolpevole ignoranza delgiudizio di cassazione.E il complesso delle ragioni (così) addotte, in effetti, esclude laconfigurabilità di un abuso del processo che sia stato introdotto al soloscopo di precostituirsi una lite pendente per accedere alla definizioneagevolata, occorrendo al riguardo che «l'esistenza dell'abuso delprocesso, cioè dell'utilizzazione degli strumenti processuali perperseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle stabilite dallalegge, sia accertata in base a circostanze ed elementi sintomatici daiquali emerga, in modo evidente ed inequivoco, l'intento di sfruttare inmodo fittizio e strumentale il mezzo processuale, al solo scopo diconseguire i vantaggi della sopravvenuta, o preannunciata, normativadi condono» (così Cass., 21 settembre 2016, n. 18445, cit.; v., altresì,Numero registro generale 17530/2020Numero sezionale 2227/2026Numero di raccolta generale 9144/2026Data pubblicazione 11/04/2026Cass., 22 gennaio 2014, n. 1271;

Cass., 2 ottobre 2013, n. 22502;Cass., 30 giugno 2006, n. 15158).Rilievi, quelli in discorso, che danno allora conto di come –pretermettendo l’esame di domande di definizione agevolatapresentate nel rispetto del termine ex lege prefissato, e con le modalità(anche di versamento) pur previste, - il giudice del gravame abbiapronunciato sulla base di una preventiva delibazione dell'ammissibilitàdel ricorso piuttosto che valutando ex ante la sussistenza delpresupposto della definizione agevolata (pendenza della lite).4 – Le spese del processo estinto restano a carico della parte chele ha anticipate (d.l. n. 119 del 2018, cit., art. 6, comma 13, ult. prop.)mentre quelle del giudizio di impugnazione degli atti di diniego (qualegiudizio incidentale sui dinieghi) vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso proposto avverso gli atti di diniego delladefinizione agevolata e dichiara estinto il giudizio;- compensa, tra le parti, le spese del processo estinto;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore delricorrente, delle spese processuali del giudizio di impugnazione degli€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15% ed altri accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.Il Presidentedott. Giacomo Maria Stalla