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Ordinanza — n. 9137/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal declaring litigation extinguished due to payment and mutual cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9137/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the litigation extinguished because the parties jointly requested termination following the payment of the tax debt. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding TARI payments, while the respondent maintained its position. The court ruled that since the dispute was resolved by payment and agreed cost sharing, the legal interest to continue the proceedings ceased, necessitating the dismissal of the appeal without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; When parties jointly request termination due to payment and cost compensation, the court must declare the litigation extinguished and dismiss the appeal without remittal.

Parole chiave

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cessazione materia contendere cessazione giudizio compensazione spese contributo unificato estinzione processo TARI edilizia cassazione senza rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Non opera l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (neltesto introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4167/2020
Cass. S.U. 1048/2000
Cass. 19071/2028
Cass. 23175/2015

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Testo completo

orrente -controA.M.A. – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE - S.P.A., rappresentato e difesodagli avvocati Fabio Litta e Stefano Scicolone- controricorrente –avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLAZIO n. 7102/2019, pubblicata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/3/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Con sentenza n. 7102/2019, pubblicata il 19/12/2019, la CommissioneTributaria Regionale del Lazio ha respinto l’appello della Poggio TulianoNumero registro generale 17593/2020Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 9137/2026Data pubblicazione 11/04/2026s.r.l. contro la decisione della C.T.P. di Roma di rigettare il ricorso dellacontribuente avverso la cartella di pagamento n. 09720160114991733 edil sottostante avviso di accertamento (emesso dalla A.M.A. s.p.a.) peromesso pagamento della TARI relativa al secondo semestre del 2013 ed alprimo semestre del 2014.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la Poggio Tulianos.r.l., mentre la A.M.A. s.p.a. resiste mediante controricorso.Con istanza congiunta le parti, dato atto dell’intervenuto pagamentodel tributo, chiedono dichiararsi cessata materia del contendere nelgiudizio con compensazione delle spese del giudizio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sulla scorta di quanto richiesto dalle parti, va dichiarata cessatadella materia del contendere.2. Osserva, al riguardo, il Collegio che la pronuncia di cessazione dellamateria del contendere costituisce una fattispecie di estinzione delprocesso, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità diprocedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delleparti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risultipossibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesasostanziale.3.

All’emanazione di una sentenza di cessazione della materia delcontendere consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunceemanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e,per altro verso, la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicatosostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass. 4167/2020; Cass. S.U.1048/2000).4. Per effetto della dichiarazione di cessazione della materia delcontendere, si impone la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza.5. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, come da richiestacongiunta delle parti.Numero registro generale 17593/2020Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 9137/2026Data pubblicazione 11/04/20266.

Non opera l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012), chepone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 19071/2028;23175/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia delcontendere e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa fra leparti le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente