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Ordinanza — n. 9127/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows late TARI cessation claim if new occupant paid tax or proof of non-occupation is provided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9127/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the appellant's cassation appeal against a second-instance tax court judgment regarding late TARI tax cessation. The appellant argued that since they no longer occupied the property after September 2015, the tax liability should be extinguished, despite failing to notify the tax authority of the cessation timely. The court ruled that the tax authority's continued assessment is valid only if the taxpayer fails to prove non-occupation or if the new occupant has paid the tax, thereby permitting a late claim for relief under specific conditions.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 641 e 642 della legge n. 147 del 27.12.2013; A late notification of cessation of occupation or tenancy does not preclude a taxpayer from obtaining a tax reduction or refund if they prove non-occupation or if the new occupant has paid the tax.

Parole chiave

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TARI tax cessation late notification of cessation new occupant payment tax liability extinction Cassazione tributaria imputative presupposition tax refund conditions

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 641 e 642 della legge n. 147 del 27.12.2013
13296/2013) ha già avutooccasione di osservare in tema di tassa rifiuti (nella specie TARSU), l'art.64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n.
Art. 380-bis 1. c.p.c.
Preliminarmente, deve darsi atto che la memoria illustrativa è statatardivamente depositata dalla ricorrente oltre il termine di dieci giorni primadell’adunanza camerale, previsto dall’art. 380-bis 1. c.p.c.; di essa non può,quindi, tenersi alcun conto.2.1.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 37420/2022
anche Cass. nn. 37420/2022, 24577/2015).2.6.
Cass. 24577/2015

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Testo completo

to VITTORIO LARGAJOLLI giusta procuraspeciale allegata al ricorso-ricorrente-controROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocato DOMENICO ROSSI giusta procura speciale allegata alricorso-controricorrente-Numero registro generale 3762/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 9127/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 4445/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIADI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 18.07.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’11/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANOLa Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con lasentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l'appello di MieleMovie S.r.L. avverso la pronuncia n. 996/2019 della Commissione tributariaprovinciale di Latina, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi diaccertamento TARI 2016 emesso da Roma Capitale.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale Miele MovieS.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo ed illustratoda memoria.Con successiva ordinanza, resa all'udienza dell’11 luglio 2025, è statodisposto il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione e dettoadempimento è stato tempestivamente eseguito dalla ricorrente.Roma Capitale resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, deve darsi atto che la memoria illustrativa è statatardivamente depositata dalla ricorrente oltre il termine di dieci giorni primadell’adunanza camerale, previsto dall’art. 380-bis 1. c.p.c.; di essa non può,quindi, tenersi alcun conto.2.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, commi 641 e 642,della legge n. 147 del 27.12.2013 e lamenta che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia confermato la pretesa impositiva relativaa TARI 2016 benché la ricorrente non detenesse più i locali oggetto delpresente contenzioso dal 2 settembre 2015, a seguito di riconsegna deilocali stessi al curatore dell’eredità giacente della defunta proprietaria, e puressendo stata documentata, seppure con ritardo, la suddetta circostanzaall’ente impositore.2.2.

La doglianza è fondata nei limiti di seguito illustrati.Numero registro generale 3762/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 9127/2026Data pubblicazione 11/04/20262.3. I Giudici d’appello hanno affermato quanto segue:«Quanto alpresupposto impositivo il giudice di primo grado ha correttamente rilevatoche la disciplina del tributo in questione impone, come onere delcontribuente, di comunicare all'ente impositore la modificazione dellasituazione di fatto e di diritto dichiarata in precedenza. In mancanza di talecorrezione l'ente impositore legittimamente continua a ritenere sussistenteil presupposto impositivo.

Il Collegio ritiene che l'onere della correzionedebba ritenersi comunque sussistente quando il presupposto dell'impostaviene meno per fatti non conoscibili da parte del contribuente come nellafattispecie».2.4. Ai sensi dell’art. 1, comma 641, legge 247/2013, il presuppostodella TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di areescoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.2.5. Come questa Corte (cfr. Cass. n. 13296/2013) ha già avutooccasione di osservare in tema di tassa rifiuti (nella specie TARSU), l'art.64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsinel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione dioccupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, latassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello dellacessazione così dichiarata, qualora:

a) l'utente presenti denuncia tardiva dicessazione e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalladata indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;

b) oppure, anche aprescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che lamedesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante odetentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio asuo carico (cfr. anche Cass. nn. 37420/2022, 24577/2015).2.6. Motivando la decisione, la Corte ha chiarito che nel rispetto delpresupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omessodi presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell'annostesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso deltributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notificadell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stessosia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore, e in un caso eNumero registro generale 3762/2024Numero sezionale 2274/2026Numero di raccolta generale 9127/2026Data pubblicazione 11/04/2026nell'altro, l'esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera edalla ratio della disciplina, ha effetto dall'anno successivo a quello nel corsodel quale si è verificata la cessazione (e non già dall'anno successivo a quellodi presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza dellatassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione.2.7.

Dovendosi fare applicazione del predetto principio in conformità conla normativa TARI, ne consegue che anche nella fattispecie oggetto di causa,nella quale difetta la tempestiva denuncia di cessazione all’ente locale(avendo la stessa ricorrente dedotto di aver notiziato Roma Capitale dellacessazione della locazione dell’immobile a seguito della notifica dell’attoimpositivo, in sede di presentazione della «istanza di reclamo e mediazioneai sensi dell’art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92»), nel rispetto del presuppostoimpositivo della tassa deve ritenersi consentito al soggetto, che ha omessodi presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè, nell'annostesso in cui essa si è verificata), di ottenere lo sgravio o il rimborso deltributo qualora dia la prova della cessazione, con effetto dall'annosuccessivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione, fermarimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta lacessazione.2.8.

Da qui la conclusione per cui la pronuncia di merito — che non hafatto applicazione dei predetti principi — merita cassazione, con rinvio pernuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio indiversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente(Fabio Di Pisa)