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Ordinanza — n. 9123/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific prior acts regarding active standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9123/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the cassation appeal filed by AST Azienda Servizi Territoriali S.p.A. against the Regional Tax Commission's decision. The appellant argued that the lower court failed to verify if the company's authorized representative had proper delegation for the tax assessment acts. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant did not specify in which prior act the issue of active standing was previously raised, violating the principle of self-sufficiency of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1, commi 179ss. legge 27/12/2006 n. 296: A cassation appeal alleging violation of active standing is inadmissible if it fails to indicate the specific prior act where the issue was raised, as new issues must be included in the appeal's theme.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility active standing requirement self-sufficiency principle taxation dispute procedure delegation of authority

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n.
Art. 1, commi 179ss. legge 27 dicembre 2006 n. 296
23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).1.4.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 9790/2024
Cass. n. 5131/2023
9790/2024,Cass. n. 5131/2023 e Cass.
Cass. n. 25909/2021
Cass. n. 32804 del 2019
Cass. n. 2038 del 2019
32804 del2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass.
Cass. n. 20694 del 2018
Cass. n. 20694 del 2018; Cass.
Cass. n. 15430 del 2018
Cass. n. 23675 del 2013
n.15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass.
Cass. 7981/07
Cass. 16632/2010
23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).1.4.

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Testo completo

l’Avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controAST AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati DANTEDANIELA BUIZZA e ROBERTA ANDREOTTI giusta procura speciale in atti-controricorrente-Numero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026avverso la sentenza n. 3410/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 4/9/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’11/3/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLADELL'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l'appello della società concessionaria delComune di Travagliato, AST Azienda Servizi Territoriali S.p.A., avverso lapronuncia n. 427/2017 della Commissione tributaria provinciale di Brescia,con cui era stato accolto il ricorso proposto da Eurodrinks S.r.L. avversoavviso accertamento TARI 2014-2015.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionaleEurodrinks S.r.L. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.La concessionaria resiste con controricorso ed ha da ultimo depositatomemoria difensiva.CONSIDERATO CHE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, commi 179ss., legge 27 dicembre 2006 n. 296 per avere la Commissione tributariaregionale respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dellaConcessionaria senza «verificare che la sottoscrizione degli atti impositivifosse delegata a soggetto abilitato a tale esercizio».1.2. La censura è inammissibile.1.3. Difatti, per giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica(cfr. nelle rispettive motivazioni, tra le più recenti, Cass.

SU n. 9790/2024,Cass. n. 5131/2023 e Cass. n. 25909/2021), qualora con il ricorso percassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, come nel caso in esame, il (motivo di) ricorso deve,a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzionedinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto delgiudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienzadel ricorso, atteso che i motivi del ricorso per cassazione devono investire,Numero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema deldecidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta insede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione nontrattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr.

Cass. n. 32804 del2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n.15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; 7981/07; Cass. 16632/2010).1.4. In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere ― qui rimasto deltutto inadempiuto ― di riportare, a pena d'inammissibilità,dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primoe secondo grado (cfr. Cass. n. 9765/2005; Cass. n. 12025/2000), avendoinvece la ricorrente del tutto omesso di trascrivere, almeno nei passaggimaggiormente significativi, gli atti difensivi nei quali si assume che sarebbestata prospettata la questione in esame, essendosi limitata a dedurre, deltutto genericamente, di aver sollevato tale eccezione nella memoriadifensiva in primo grado, poi riproposta in atto d’appello.2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 59, lett. b, d.lgs. 31dicembre 1992 n. 546 per avere la Commissione tributaria regionaleomesso di rimettere il giudizio in primo grado all’esito del rilievo del difettodi instaurazione del contraddittorio con l’Ente impositore.2.2. La censura è parimenti inammissibile in quanto non coglie nelsegno la ratio decidendi della sentenza impugnata avendo la Commissionetributaria regionale riformato la sentenza impugnata nella parte in cui erastato rilevato «d'ufficio, il difetto di 'titolo' o legittimazione alla emissionedegli atti impositivi suddetti, non essendo stata comprovata alcuna delegao concessione conferita dal Comune di Travagliato», ritenendo, alcontrario, la società concessionaria «pienamente legittimata ad emettere3.1.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c. violazione dell’art. 12 legge 27 luglio 2000, n.212 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutonon applicabile ai tributi comunali «una verifica esterna, bastando perNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026l'attribuzione delle categorie tariffarie della TARI il regolamento delComune, i dati catastali, e la planimetria catastale, la documentazionefotografica, l'esistenza di scaffali e altro rilevabile via internet».3.2.

La doglianza va disattesa.3.3. La ricorrente denuncia, in sostanza, l'invalidità dell'atto impositivo,emesso in difetto di contraddittorio preventivo e/o di un sopralluogo.3.4. La necessità di un generale principio che imponga il contraddittoriopreventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna normadell'ordinamento nazionale o eurounionale.3.5. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimementericonosciuto solo per i tributi armonizzati, e solo se espressamente previstodalla legge per i tributi non armonizzati, avendo le Sezioni Unite, consentenza n. 24823 del 2015, chiarito come l'ambito di applicazione dell'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 è circoscritto agli accertamenti conaccessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori ditali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC.3.6.

Questa Corte, in più occasioni, ha dunque ribadito il principiosecondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare ilcontraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività diaccertamento (Cass. n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicchéva esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n.33931/2019).3.7. A ciò si aggiunge che in materia di TARI, l’art. 1, comma 639 ss,L. n. 147/2013 affida alla dichiarazione del contribuente il compito diindividuare la superficie tassabile, mentre il Comune ha il potere dicontrollare, chiedere dati e disporre l’accesso ai locali con preavviso dialmeno 7 giorni (art. 1, comma 693, legge cit.), ma tale accesso(sopralluogo) è una facoltà dell’ente impositore ai fini dell’accertamento,non un obbligo imposto dalla legge.4.1.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026legittimo affidare al regolamento comunale e non alla legge statale lafissazione della categoria tariffaria, lamentando l’illegittimità della pretesatributaria sul rilievo che la società svolgerebbe in modo prevalente econtinuo attività di vendita indiretta o all'ingrosso, destinando solo unaminima parte dei locali alla vendita diretta al minuto dei suoi prodotti,mentre nell’atto impugnato era stata sottoposta a tassazione l’interasuperficie con la tariffa prevista per la categoria «negozi, abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli».4.2.

La censura è parimenti infondata.4.3. La Commissione tributaria regionale ha affermato quanto segue:«Con riferimento al merito della controversia la società concessionaria ...non era tenuta ad effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per ladeterminazione del tributo atteso che, come previsto ancheespressamente dagli artt. 19 e 20 del regolamento comunale, è legittimoil ricorso a dati documentali quali planimetrie catastali e/o DOCFA. A frontedi produzione di documentazione fotografica tratta dal sito aziendale dellasocietà appellata, comprovante l'esistenza di scaffali e la presenza diclienti, avrebbe dovuto dedurre e soprattutto fornire elementi idonei aprovare una diversa distribuzione degli spazi interni contestando, ai sensidell'art. 115 c.p.c., l'affermazione della presenza di clienti per l’acquisto diprodotti all’ingrosso o al dettaglio».4.4.

Ciò posto, in tema di tassa sui rifiuti l’inquadramento dell’utenzanelle categorie tariffarie spetta al Comune mediante accertamento dell’usoeffettivo dei relativi immobili (in tema di Tarsu cfr. Cass. n. 18501/2010),verificando dunque quale sia fra quelle disciplinate dalla normativa chegoverna la liquidazione della tassa sui rifiuti, quella che è assimilabile aquella oggetto di valutazione.4.5. Ne consegue che la Commissione tributaria regionale hacorrettamente applicato il principio dianzi illustrato, ritenendo che ilComune avesse dato prova della natura di vendita all’ingrosso dell’attivitàesercitata dalla ricorrente nei locali tassati.4.6.

Trattasi inoltre di accertamento in fatto insindacabile nellapresente sede, in quanto congruamente motivato, mirando piuttosto leNumero registro generale 30784/2019Numero sezionale 2270/2026Numero di raccolta generale 9123/2026Data pubblicazione 11/04/2026censure della ricorrente alla rivalutazione dei fatti prospettando un nuovoapprezzamento delle prove, rimesso all’esclusiva valutazione del giudicedi merito (ex multis, cfr. Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass.n. 24155/2017).5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali ed altriaccessori di legge.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente(Fabio Di Pisa)