Supreme Court dismisses tax appeal as parties conciliated and formally renounced the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because both parties formally requested the termination of the proceedings through a conciliation agreement. The appellant, Roberto Gaetano Bosia, and the tax authority reached a settlement regarding the disputed matter, effectively renouncing the lawsuit. Consequently, the court ruled that the legal action was no longer viable and ordered the costs to be compensated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties conciliate and formally request the extinction of proceedings, the court must declare the appeal extinguished, treating such requests as a renunciation of the legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 8726/2022Numero sezionale 830/2026Numero di raccolta generale 9100/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 8726/2022 proposto da:BOSIA ROBERTO GAETANO, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Fabrizia Maurici e Simona Lazzè;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 45/14/2022depositata l’11 gennaio 2022.Visti gli atti depositati il 3 e il 18 febbraio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze, formalmente intitolate “cessazione della materia del contendere”,sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente con adesione peraccettazione della parte resistente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO