Supreme Court dismisses appeal as parties conciliated and formally renounced the legal action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal extinct following a joint request by both parties to terminate the proceedings due to a reached settlement. The appellant, the Municipality of Rome, and the respondent, the Society of the Twelve Holy Apostles, agreed to resolve their tax dispute without further litigation. Consequently, the court dismissed the legal action and ordered the compensation of procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When parties jointly request the extinction of proceedings by declaring a settlement, the court must declare the appeal extinct and compensate expenses, treating the joint request as a formal renunciation of the legal action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
!Numero registro generale 22644/2021Numero sezionale 829/2026Numero di raccolta generale 9099/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22644/2021 proposto da:ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Capitolina con l’avv. Domenico Rossi;-ricorrente-controSOCIETA’ DEI SS XII APOSTOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Marini;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 839/10/2021depositata l’11 febbraio 2021.Visto l’atto depositato il 23 marzo 2026 con il quale le parti hanno chiesto congiuntamentel’estinzione del procedimento dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 02/04/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO