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Decreto — n. 9096/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after plaintiff voluntarily withdraws the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 9096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the tax appeal extinct following the plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit. Giulio Pianease, represented by attorney Massimo Militerni, formally renounced the recourse against the Italian Revenue Agency on March 6, 2026. Consequently, the court dismissed the case without addressing the merits of the underlying tax dispute or the arguments presented by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of the lawsuit extinguishes the litigation, resulting in the dismissal of the appeal without examination of the merits.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of litigation tax appeal supreme court dismissal without merits contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 10802/2023Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 9096/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 10802/2023 proposto da:PIANESE GIULIO, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Militerni;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.7481/13/2022 depositata il 21 novembre 2022.Visto l’atto depositato il 6 marzo 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 26/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO