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Decreto — n. 9093/2026 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 9093/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the court could rule. The plaintiff, represented by two lawyers, submitted a document on February 26, 2026, explicitly renouncing the recourse against the tax authority. Consequently, the court extinguished the proceedings without addressing the merits of the tax dispute or the arguments presented by the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A withdrawal of the appeal by the plaintiff extinguishes the proceedings of legality without further judicial intervention.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings tax litigation supreme court cassation formal renunciation contenzioso tributario autorità giudiziaria fiscale ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
389/2/2025depositata il 21 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
389/2/2025depositata il 21 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 16753/2025Numero sezionale 826/2026Numero di raccolta generale 9093/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16753/2025 proposto da:CRIOLLO MARYURI CLEOPATRA, rappresentata e difesa dagli avv.ti AngiolettoCalandrini e Francesca Gubbiotti;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, n. 389/2/2025depositata il 21 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 26/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO