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Decreto — n. 9091/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal after self-annulment extinguishes proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 9091/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax agency's appeal inadmissible because the administrative body had already annulled the contested decision in self-help. The agency argued for judicial review, but the opposing parties contended that the self-annulment rendered the litigation unnecessary. The court ruled that the procedural outcome was extinction of the case due to the prior annulment, absorbing the subsequent appeal.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When an administrative authority annuls its own decision in self-help, the subsequent judicial appeal is extinguished as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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self-annulment extinction of proceedings administrative self-help tax appeal inadmissibility procedural absorption impugnabilità di decisioni incidentali eccezioni processuali tardive assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 12015/2023Numero sezionale 825/2026Numero di raccolta generale 9091/2026Data pubblicazione 10/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 12015/2023 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controGR IMMOBILI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. Dario Moresco;-controricorrente e ricorrente in via incidentale-COMUNE DI PERO, in persona del Sindaco pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.1166/14/2023 depositata il 30 marzo 2023.Visto l’atto depositato l’11 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delprocedimento in conseguenza del provvedimento di annullamento in autotutela;ritenuto che rimane, pertanto, assorbito il ricorso incidentale condizionato;considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO