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Ordinanza — n. 9076/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal due to procedural extinction via simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9076/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement. Although the tax authority argued that a prior bankruptcy filing should have barred the settlement, the court noted the legislative intent allowed this specific sanction to be resolved without payment. Consequently, the appeal was dismissed as the procedural grounds for litigation no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197; Art. 1 comma 194 della legge 197/22: The process is extinguished upon the presentation of the request for simplified settlement, even if the taxpayer has not paid the due amounts, provided the specific legislative conditions for such exemption are met.

Parole chiave

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simplified settlement tax dispute extinction bankruptcy filing accise sanction procedural dismissal dazi doganali non pagati difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione obbligo della denunzia doganale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197
Con note di deposito del 6 novembre 2025 la società contribuente rendenoto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolatadelle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22n.
Art. 1 comma 194 della legge 197/22
Con note di deposito del 6 novembre 2025 la società contribuente rendenoto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolatadelle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22n.
d.l. 34/23
Art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzionedel processo.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate aisensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.4.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 1 comma 198 legge 197/22
Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzionedel processo.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate aisensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.4.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

aturaGenerale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n.– ricorrente –controNumero registro generale 2614/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 9076/2026Data pubblicazione 10/04/2026GALA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Di Gravio e dall’Avv. DavidePerrotta, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Roma,via Barnaba Oriani, n. 85;– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscanan. 705/4/21 depositata in data 10 giugno 2021 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Commissionetributaria regionale della Toscana n. 705/4/21 veniva rigettato l’appelloproposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza dellaCorte di giustizia Tributaria di primo grado di Arezzo n. 732/1/2018 con laquale era stato accolto il ricorso proposto da GALA S.p.a. in liquidazioneavverso l’atto di contestazione sanzioni per accise e prodotti energetici.2. Si legge nella sentenza impugnata che il giudice di prime cure ritenevache la presentazione da parte della contribuente della domanda diconcordato preventivo, con conseguente applicabilità della previsione di cuiall’art.168 L.F. escludesse il dolo o la colpa per l’omesso versamentodell’accisa con conseguente caducazione delle sanzioni oggetto dell’attoimpugnato nel presente processo.

La decisione veniva confermata insecondo grado.3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli haproposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica lacontribuente con controricorso, che illustra con memoria.Numero registro generale 2614/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 9076/2026Data pubblicazione 10/04/2026Il 6 novembre 2025 veniva depositata dalla contribuente istanza diestinzione del processo per definizione agevolata ex lege n. 197/22.Considerato che:1. Con note di deposito del 6 novembre 2025 la società contribuente rendenoto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolatadelle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22n. 197.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, dispone chela definizione della controversia si perfeziona con la presentazione delladomanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione danotificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1citato.2.

Nel presente caso, limitato alla sanzione per l’accisa, la scelta dellegislatore è stata di consentire la definizione senza pagamento di alcunasomma.3. Alla luce di quanto precede dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzionedel processo.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate aisensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.4. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla definizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art.13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n.27244). P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 2614/2022Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 9076/2026Data pubblicazione 10/04/2026dichiara estinto il processo.Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli