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Ordinanza Interlocutoria — n. 9075/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal case to new session due to missing lower court records.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9075/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a new session to acquire the file records from the lower appellate and first-instance courts. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by accepting a late appeal against a tax assessment extract while ignoring liability limitations. The court decided to remand the matter because the necessary files from the previous degrees of jurisdiction were not present in the record.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 57 D.P.R. n. 546/92: When the Cassation Court requires the acquisition of file records from the degrees of jurisdiction, it must remand the case to a new session.

Parole chiave

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tax appeal procedure remission to new session missing file records late tax appeal liability limitations assoggettamento all'IVA debito fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 19, 20, 21 D.P.R. n. 546/92
Art. 57 D.P.R. n. 546/92
Art. 28 d.lgs. n. 175/2014
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Testo completo

ocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –controSA.IN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Laura Russo Botticelli, elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n.5;Numero registro generale 29573/2021Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 9075/2026Data pubblicazione 10/04/2026– controricorrente –nonchéAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del direttore protempore;– intimata –avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 3850/16/2021 depositata il 29/4/2021 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1.

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.3850/16/2021 veniva parzialmente accolto l’appello proposto dalla societàSA.IN S.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diBenevento n. 396/3/2019 con la quale erano stati rigettati i ricorsi riunitiproposti dalla società avverso l’estratto di ruolo, l’avviso di accertamentoTFM03010515/2017 per IVA 2012, notificato alla contribuente quale sociaunica della T Wind S.r.l., cancellata dal registro delle imprese il 21.9.2016,nonché l’iscrizione a ruolo n.081152/2018.2.

Il giudice d’appello riteneva, da un lato, che l’impugnazionedell’accertamento fosse tardiva, con conseguente preclusione per la societàdalla possibilità di contestare vizi riguardanti tale atto. Dall’altro, annullaval’iscrizione a ruolo a carico della contribuente della somma corrispondenteal debito tributario della T-Wind, ritenendo che né l’ente creditore nél’agente della riscossione, parti del giudizio, avessero provato la percezioneda parte della contribuente delle somme conseguenti alla liquidazione dellaT-Wind.Numero registro generale 29573/2021Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 9075/2026Data pubblicazione 10/04/20263.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria, mentre l’agente della riscossione èrimasta intimata.Considerato che:1. Con il primo motivo, si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n.4,cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.19,20,21 d.P.R.n.546/92 perché il giudice, pur ritenendo che l’avviso di accertamento siastato regolarmente notificato, ha poi accolto il ricorso avverso l’estratto diruolo, mentre avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’impugnazionedell’estratto di ruolo.2.

Il secondo motivo prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n.4, cod.proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.57 d.P.R. n.546/92 esostiene che la questione della limitazione di reponsabilità ex art.2495 inragione di quanto percepito cod. civ. è nuova, essendo stata introdotta soloin appello da parte contribuente ma non in primo grado, circostanzacontestata dal controricorrente.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.28 d.lgs.n.175/2014.4. Osservato che appare necessario acquisire i fascicoli dei gradi di merito,rinvia la causa a nuovo ruolo per la loro acquisizione.

P.Q.MLa Corte:rinvia la causa a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi dimerito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli