Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 9067/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, quashing lower court decision based on pending cassation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9067/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a VAT penalty. The lower court had annulled a prior tax assessment based on a provincial commission decision that was itself under cassation review. The Court ruled that the existence of a pending cassation case on the same facts created a necessary preliminary issue, requiring suspension of the current proceedings rather than immediate annulment of the lower judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; D.Lgs. 472/1997: When a pending cassation case concerns the same factual basis as the subject of the current proceedings, the court must recognize the preliminary issue and suspend the judgment rather than annul it based on the lack of finality.

Parole chiave

Generato dall'IA
preliminary issue suspension of proceedings pending cassation tax penalty judicial connection assoggettamento all'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n.
Art. 2909 c.c.
D.Lgs. 472/1997

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 25543 del 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

fesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –controNumero registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/2026GUGLIELMI VINCENZO, in proprio e quale legale rappresentante dell’ASDAVIGLIANO CALCIO PZ;– intimato –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicatan. 393/2/17 depositata in data 19 maggio 2017 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere Pierpaolo Gori.1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n.393/2/17 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza n.89/3/2015 con la quale era stato accolto il ricorso di Guglielmo Vincenzo,quale legale rappresentante dell’ASD AVIGLIANO CALCIO PZ e in proprio,contro l’atto di irrogazione di sanzione IVA 2007 emesso nei loro confronti,la ASD quale responsabile principale e la persona fisica n.q. di autoremateriale della violazione e perciò responsabile solidale.2.

Il giudice di prime cure rilevava la connessione tra l'atto oggetto digiudizio e l'avviso di accertamento TC306R201838, impugnato con separatoricorso e separatamente deciso, in quanto entrambi i giudizi scaturivanodallo stesso processo verbale di constatazione e, tenuto conto che lasentenza n. 211/03/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provincialeaveva annullato l'accertamento, a sua volta annullava l'avviso di irrogazionesanzioni impugnato.Il giudice d’appello, dato atto del fatto che nelle more era intervenutoappello contro la sentenza pregiudicante con il medesimo esito favorevolea parte contribuente, confermava la decisione di primo grado.Numero registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/20263.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, mentre Vincenzo Guglielmi, inproprio e nella qualità, è rimasto parte intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premesso che agli atti l’Agenzia ricorrente ha depositato copia delprovvedimento di rigetto dell’istanza di definizione agevolata della lite prot.31777/2018 e che dunque, in assenza di ulteriori elementi forniti da partecontribuente non costituita, la controversia va senz’altro decisa.2. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt.2909 cod. civ., 16 e 17 d.lgs. n.472 del 1997 per aver il giudiced’appello indebitamente annullato il provvedimento sanzionatorio inconseguenza di una sentenza della CTR, n.30/3/2016, relativa all’avviso diaccertamento delle violazioni poi sanzionate con il provvedimentoimpugnato nel presente processo, non definitiva e gravata da ricorso perCassazione iscritto all’rgn 17043/2016.3.

Il motivo è fondato, dal momento che il ricorso rgn. 17043/2016 è statoaccolto dalla Corte con ordinanza n.25543 del 2017 la quale ha cassato conrinvio la sentenza della CTR, n.30/3/2016, relativa all’avviso diaccertamento, non passata in giudicato e posta a base della decisioneimpugnata in questa sede.Sussiste, indubbiamente, un rapporto di pregiudizialità tra tale atto e ilconsequenziale atto di irrogazione sanzioni a base del presente processo;tale condizione, peraltro, è al più idonea a determinare la sospensione delgiudizio.Spetterà, dunque, alla Corte di giustizia verificare l’esito del diverso giudizioe adottare i provvedimenti conseguenti.Numero registro generale 526/2018Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 9067/2026Data pubblicazione 10/04/20264.

La sentenza impugnata è perciò cassata, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, inrelazione al profilo accolto e per le spese. P.Q.Mla Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversacomposizione, anche per le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe Fuochi Tinarelli