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Decreto — n. 9060/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9060/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9060/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controTecno Trade Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, LozitoPablo, Lozito Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Antonio Martielli-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Puglian.4167/2024 depositata il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13002/2025Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 9060/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9060/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13002/2025Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 9060/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano

Parole chiave

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spese di difesa spese di esecuzione condono delle spese procedurali versamento dell'anticipo delle spese ritiro dell'azione giudiziaria rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controTecno Trade Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, LozitoPablo, Lozito Vito, rappresentati e difesi dall'avvocato Vito Antonio Martielli-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Puglian.4167/2024 depositata il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 13002/2025Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 9060/2026Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano