Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the submission of a settlement proposal. The appellant, represented by multiple lawyers, did not act to preserve the litigation rights, while the opposing party, the State Attorney General, argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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ppresentante protempore, Agrimi Barbara, Magellan Robotech Limited in persona del legalerappresentante pro tempore, Falcomer Flora in persona del legalerappresentante pro tempore, Cuzzucoli Domenico, Santarossa Domenicoin persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato Antonella Terranova unitamente agli avvocati Fabio Ferraro,Roberto A. Jacchia, Daniela Agnello-ricorrente-controAgeniza Delle Dogane E Dei Monopoli - Ufficio Regionale Del Friuli VeneziaGiulia - Sede Trieste in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del FriuliVenezia Giulia n.195/2021 depositata il 22/12/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 15707/2022Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 9050/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/04/2026Giuseppe Fuochi Tinarelli