Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8968/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to voluntary debt settlement extinguishing litigation interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8968/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible due to a sudden lack of interest following a voluntary debt settlement. The appellant requested the case be extinguished by citing a specific tax relief law, while the tax agency argued the settlement documents did not cover the underlying tax assessment notice. The court ruled that the appellant's own request to terminate the proceedings demonstrated the litigation was no longer necessary, rendering the appeal inadmissible without further examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022; If a party voluntarily requests the extinction of proceedings due to a settlement, the appeal is inadmissible for sudden lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility sudden lack of interest voluntary debt settlement extinction of proceedings tax relief legislation Cassation procedure tax assessment notice

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022
rottamazione-quater di cuiall’art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso,giustifica la compensazione delle spese processuali ed esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140
Cass. Sez. U. n. 19976/2024
115 del 2002, vertendosi inipotesi di causa di inammissibilità del ricorso sopravvenuta alla proposizionedello stesso (Cass. Sez. U. n. 19976/2024).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

, dall’avv. Raffaele MARENGHI (pec:raffaele.marenghi@ordineavvocatiarianoirpino.org);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);- controricorrente -Numero registro generale 5442/2021Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 8968/2026Data pubblicazione 09/04/2026avverso la sentenza n. 3583/05/2020 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata indata 13/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti;1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento diun maggior reddito professionale non dichiarato ai fini IVA, IRPEF e IRAPper l’anno d’imposta 2011, che l’Agenzia delle entrate emise nei confrontidi Alessandro Pannese, di professione commercialista, con la sentenza inepigrafe indicata la CTR ha rigettato l’appello proposto dal contribuenteavverso la sentenza parzialmente sfavorevole di primo grado.2. Avverso tale statuizione il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui ha replicato l’intimata concontroricorso.3.

Il ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio per adesione alla cd. rottamazione-quater di cuiall’art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022. Ha allegato ladomanda di definizione agevolata, la comunicazione dell’Agenzia delleentrate - Riscossione delle somme dovute con le date di scadenza dellerelative rate, nonché le ricevute di pagamento della prima rata e di quellesuccessive fino al 4/12/2025.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente esaminata la richiesta di estinzione del giudizio cheil ricorrente ha avanzato con la memoria del 16 gennaio 2026 sulpresupposto dell’intervenuta adesione alla definizione agevola dei carichiaffidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione, cd. rottamazione-quater dicui all’art. 1, commi 231 e segg. della legge n. 197 del 2022, come daistanza prodotta in allegato alla memoria unitamente alla documentazionesopra indicata (comunicazione dell’Agenzia delle entrate - Riscossione delleNumero registro generale 5442/2021Numero sezionale 1492/2026Numero di raccolta generale 8968/2026Data pubblicazione 09/04/2026somme dovute con le date di scadenza delle relative rate, nonché le ricevutedi pagamento della prima rata e di quelle successive fino al 4/12/2025) che,però, non consente di addivenire ad una declaratoria di estinzione delpresente giudizio in quanto l’istanza ha ad oggetto cartelle di pagamento edalla stessa come pure dalla comunicazione dell’agente della riscossionenon è dato rinvenire alcun riferimento all’avviso di accertamento oggettodel presente giudizio.Deve, comunque, pervenirsi ad una pronunzia di inammissibilità delricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiaramente desumibiledalla richiesta di estinzione del giudizio avanzata nella suindicata memoria,che non necessita di accettazione ad opera della controparte (cfr., ex multis,Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01).7.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenutacarenza di interesse esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso,giustifica la compensazione delle spese processuali ed esclude l'applicabilitàdell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, vertendosi inipotesi di causa di inammissibilità del ricorso sopravvenuta alla proposizionedello stesso (Cass. Sez. U. n. 19976/2024). P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO