Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 8931/2026 — snciv Generato dall'IA

Court remands case due to lack of contradiction with partners after company dissolution.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8931/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against the tax assessment, ruling that the lack of contradiction with partners was a preliminary issue absorbed by the company's dissolution. The material facts show the company was cancelled in May 2019, rendering the five-year limitation period for contradiction expired. Consequently, the court remanded the case to a new role to address the remaining partnership contradiction with partner Giuseppina Savorra.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014; Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014; Cass. n. 10429/2025: The five-year limitation period for contradiction expires upon company dissolution, preventing the reconstruction of contradiction with the dissolved entity and necessitating a focus on surviving partners.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment appeal lack of contradiction partnership dissolution five-year limitation remittal to new role

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
Cass. n. 10429/2025
art. 112 c.p
917 del 1986, nonché la nullità dellasentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e perNumero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026l’omesso esercizio del potere/dovere di riquantificazione della pretesaerariale.2.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. n. 14815/2008
Cass. n. 10429/2025

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

tata e difesa dell’Avvocatura Generale dello Stato (pec:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);- ricorrente –controLUCKY CAR s.a.s., società cancellata dal registro delle imprese in data28/05/2019, in persona del legale rappresentate pro tempore, nonchéBOIANO Vincenzo, socio della predetta società;- intimati -Numero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026e controRUSSO Armando, in proprio e nella qualità di ex socio accomandatarioe socio successore della Lucky Car s.a.s., società cancellata dal registrodelle imprese, rappresentato e difeso, per procura speciale in atti,dall’avv.

Antonio PALUMBO (pec: avv.antonio.palumbo@pec.it);- controricorrente -avverso la sentenza n. 4049/11/2019 della Commissione tributariaregionale della CAMPANIA, depositata in data 13/05/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 13 febbraio 2026 dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti;1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento aifini IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011, che l’Agenzia delle entrateemise nei confronti della Lucky Car s.a.s. a seguito della mancatapresentazione della dichiarazione dei redditi relativi al predetto annod’imposta, presentata soltanto il 21/12/2015, con la sentenza inepigrafe indicata la CTR della Campania accolse l’appello proposto dallasocietà contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo gradosostenendo che:- non vi era stata violazione del litisconsorzio con il socio ArmandoRusso che, destinatario al pari degli altri soci di separato avviso diaccertamento per i maggiori redditi di partecipazione nella s.a.s., loaveva impugnato separatamente, sicché correttamente i giudici diprimo grado avevano escluso la necessità di riunione dei ricorsi;- nel caso di specie, diversamente dalla vicenda esaminata dalleSezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 14815/2008,non ci si trovava in presenza di un accertamento unico riguardante unapluralità di soggetti (società e soci), ma di due accertamenti separati,e oggetto di giudizio era l’accertamento compiuto nei confronti dellaNumero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026società, che, pur avendo carattere pregiudiziale, non fa stato neiconfronti dei soci in caso di estraneità degli stessi dal giudizio;- l’Ufficio non aveva compiutamente illustrato le ragioni per le qualinon aveva preso in considerazione i ricavi tardivamente dichiarati dallasocietà contribuente e nel contempo disconosciuto parte dei costiindicati nella dichiarazione tardiva e i giudici di primo grado nonavevano dato conto di aver valutato la documentazione prodotta dallasocietà ricorrente;- il comportamento tenuto dall’amministrazione finanziaria inrelazione ai periodi di imposta successivi (anni 2012 e 2013) inrelazione ai quali aveva attivato il contraddittorio endoprocedimentalee riconosciute fondate le argomentazioni difensive della societàcontribuente, riducendo il margine di redditività originariamenteaccertato, rendeva evidente la lacuna motivazionale dell’attoimpositivo e della sentenza impugnata;- pertanto, l’avviso impugnato era privo di adeguata motivazionee comunque fondato su un assunto smentito dallo stessocomportamento successivo dell’Ufficio.2.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi, cui replica con controricorso ememoria il socio Armando Russo, mentre restano intimati la societàcontribuente e il socio Vincenzo Boiano.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 2 e 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992e 227 c.p.c. in combinato disposto dagli artt. 81, comma 1, lett. a), e82 (ora 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché la nullità dellasentenza per ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e perNumero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026l’omesso esercizio del potere/dovere di riquantificazione della pretesaerariale.2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39,comma 2, 41 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché 55 del d.P.R.n. 633 del 1972 e 25 del d.lgs. n. 446 del 1997, lamentando che lasentenza impugnata, nel valutare l’operato dell’amministrazionefinanziaria, non aveva considerato che la società contribuente nonaveva presentato la dichiarazione dei redditi e che quindi l’Ufficio benpoteva accertare il reddito societario induttivamente, sulla base di datie notizie comunque acquisite; accertamento che la societàcontribuente non era riuscita a contrastare neppure in sede dicontraddittorio a seguito di istanza di accertamento con adesione, nonavendo prodotto documentazione di supporto.3.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del1973 nonché 37 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che l’omessapresentazione della dichiarazione dei redditi determinava la perditadella facoltà della società contribuente di utilizzare in compensazione ilcredito maturato in detta annualità, di cui non aveva provatol’esistenza. Piuttosto, con sentenza della CTP n. 18517/16/2017 esuccessivamente con sentenza della CTR n. 2378/33/2017, in sede direvocazione con sentenza definitiva della CTR n. 7794/23/2017,favorevole all’amministrazione finanziaria, risultava provato in giudizioche la società contribuente aveva utilizzato in compensazione creditiinesistenti per gli anni d’imposta 2008-2011.4.

Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000, in combinato disposto dagli artt. 38 e 39, comma 2, deld.P.R. n. 600 del 1973 37 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 25 del d.lgs.Numero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026n. 446 del 1997. Motivo incentrato sulla necessità di espletamento delcontraddittorio nella fase amministrativa, non avendo i giudici diappello considerato che quello operato nella speciedall’amministrazione finanziaria era un accertamento cd. a tavolino.5.

Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame da parte dei giudici di appello delfatto che la società contribuente, proponendo l’istanza di accertamentocon adesione, aveva comunque instaurato il contraddittorio con l’Ufficioche a tanto non era comunque obbligato.6. Rileva preliminarmente questa Corte che dagli atti di causarisulta che:- la società contribuente è stata cancellata dal registro delleimprese in data 28/05/2019, ovvero 15 giorni dopo il deposito dellasentenza d’appello (13/05/2019);- il ricorso è stato correttamente notificato al legalerappresentante operando nella fattispecie il differimento quinquennaledi cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014;- il ricorso non è stato notificato alla socia Giuseppina Savorra, cheè stata parte dei giudizi di merito a seguito di ordine di integrazione delcontraddittorio disposto dal giudice di primo grado mentre è statonotificato all’altro socio, Vincenzo Boiano, che non risulta averpartecipato ai giudizi di merito;- la CTR ha pronunciato sulla questione del litisconsorzio malimitatamente alla posizione di Armando Russo con statuizione che nonè stata fatta oggetto di motivo di ricorso per cassazione;- è venuta meno la fictio iuris della persistenza della società ai finifiscali essendo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 28,comma 4, d.lgs. citato.7.

Da quanto rilevato emerge che entrambi i giudizi di merito sonostati celebrati in evidente difetto di contraddittorio con gli originari soci,Numero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026in particolare con il socio Boiano, che non risulta aver partecipato anessuno dei predetti giudizi, e con il socio accomandatario ArmandoRusso, che non risulta aver partecipato in tale qualità al giudiziod’appello.Va premesso che la questione dell’integrità del contraddittorio trasocietà e soci, imposto per controversie avverso gli accertamentinotificati a società di persone (Cass.

Sez. U. n. 14815/2008), machiaramente violata nei gradi di merito, è preliminare alla, e assorbentedella eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorsoerariale per omessa censura della statuizione d’appello di annullamentodell’atto impositivo per difetto di motivazione dello stesso.Ma la circostanza che nel frattempo si è compiuto il terminequinquennale di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2024,decorrente dalla data del 28 maggio 2019, di cancellazione della s.a.s.dal registro delle imprese, comporta l’impossibilità di ricostituire ilcontraddittorio con la società, per la definitiva cessazione della prima(Cass. n. 10429/2025).Si pone, dunque, nel presente giudizio la questione dellapersistenza o meno del litisconsorzio soltanto tra i soci, una voltadefinitivamente cessata la società di persone per essere venuta menoanche la fictio iuris di cui sopra si è detto.Questione emersa in altro giudizio in cui questa Corte hapronunciato ordinanza interlocutoria n. 31837/2025, con la quale èstata disposta la rimessione della causa all’udienza pubblica ritenendonecessario un approfondimento del tema in quella sede.8.

Ne consegue la necessità di rinvio della causa a nuovo ruolo inricorso alla socia Giuseppina Savorra, che è stata parte dei giudizi dimerito, nel termine indicato in dispositivo.Numero registro generale 158/2020Numero sezionale 1489/2026Numero di raccolta generale 8931/2026Data pubblicazione 09/04/2026 P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo disponendo la notifica del ricorso aGiuseppina Savarra nel termine di sessanta giorni dalla comunicazionedella presente ordinanza.Così deciso in Roma, in data 13 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO