Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, representing Guerra, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision on the proposed settlement within forty days, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Guerra in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLuigi Ernesto Zanoni-ricorrente-controComune Di Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Criscuoli-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3087/2025 depositata il 28/04/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 23797/2025Numero sezionale 801/2026Numero di raccolta generale 8914/2026Data pubblicazione 09/04/2026dispositivo, con la precisazione che il Comune si è costituito concontroricorso che ha, comunque, raggiunto il suo scopo essendopervenuto nella sfera di conoscenza di parte ricorrente, rimanendoquindi privi di rilievo i profili di “irritualità” della costituzione dell’enteevidenziati nella memoria in atti P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato