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Ordinanza — n. 8909/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after company declares withdrawal due to liquidation and tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8909/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the appellant company, in liquidation, formally renounced the proceedings. The appellant argued the company no longer had standing after being deregistered, while the tax authority did not contest the withdrawal. The court ruled that the process ended automatically upon the appellant's declaration of no further interest, citing the lack of need for the unified fee payment.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002; The procedural process is extinguished when the appellant declares the cessation of the subject matter of the dispute, rendering the payment of the unified fee unnecessary.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment company liquidation status deregistration from registry unified fee payment waiver cessation of subject matter sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 -quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

!Numero registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiTania Hmeljak Presidente Rinuncia - estin-zioneMaria Giulia Putaturo Donati ConsigliereViscido Di NoceraSalvatore Leuzzi Consigliere AC11.2.2026Cron. R.G.N.20288/2020Pierpaolo Gori ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 20288/2020 proposto da:GARLISI COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del le-gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Sal-vatore Lo Giudice, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gian-luca Moncada in Roma, via Arno, n. 12;- ricorrente -controNumero registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - già RISCOSSIONE SICI-LIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’Avv. Salvatore Cucchiara (pec: salvatorecucchiara@av-vocatiagrigento.it), elettivamente domiciliata in Roma, corso d’Italian.102 presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Pasquale Mosca (pec: gio-vannipasqualemosca@ordineavvocatiroma.org);- controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 6338/9/2019, depositata il 7.11.2019 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 febbraio 2026dal consigliere Pierpaolo Gori.Rilevato che:1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6338/9/2019 veniva accolto l’appello proposto dall’agente della riscos-sione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale diAgrigento n. 571/5/2014 con cui era stato accolto il ricorso introduttivodella Garlisi Costruzioni S.r.l. avverso la cartella di pagamento emessaper II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2009.2.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione lasocietà, affidato a tre motivi, che illustra con memoria, cui replical’agente della riscossione con controricorso.Considerato che:1. La ricorrente ha depositato memoria datata 28.1.2026 in cui ha resonoto che la società, in liquidazione, è stata cancellata d'ufficio dal Re-gistro delle imprese e l’ex liquidatore Giuseppe Garlisi ha dichiarato chela parte non ha più interesse alla prosecuzione del presente giudizio,dichiarando di rinunciare al ricorso.Numero registro generale 20288/2020Numero sezionale 1397/2026Numero di raccolta generale 8909/2026Data pubblicazione 09/04/20262.

Preso atto che l’agente della riscossione non si è costituito in giudi-zio, dev’essere senz’altro dato corso alla richiesta e le spese restano acarico di chi le ha anticipate.Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del con-tendere a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà attodella insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ri-correnti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5,10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n.27244). P.Q.MLa Corte:dichiara estinto il processo.Spese a carico di chi le ha anticipate.Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak