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Ordinanza Interlocutoria — n. 8895/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new role regarding retroactive application of new tax penalty law to prior acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 8895/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a new hearing date rather than issuing a final ruling on the merits. The appellant argued that a new law allowing tax penalties to be extinguished by a prior criminal acquittal ('fatto non sussiste') should apply retroactively to pending appeals. The court noted that while the new law applies to pending cases, the specific constitutional issues raised by lower tribunals regarding this retroactive effect have already been referred to the Supreme Court of Justice and the Court of Justice of the European Union for preliminary rulings.

Regesto Legislator

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Art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000; Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024: The Court remits the case to a new role because the constitutional admissibility of the retroactive application of the new rule to pending tax appeals has been referred to the Supreme Court of Justice and the CJEU.

Parole chiave

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retroactive application tax penalty extinction criminal acquittal fatto non sussiste preliminary ruling new law pending appeal

Disposizioni normative citate

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Art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000
depositata il 19.01.2026 il ricorrente hainvocato l’applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 introdotto dall’art.Numero registro generale 31184/2019Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8895/2026Data pubblicazione 09/04/20261, comma 1, d.lgs.
Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87
74 del 2000 introdotto dall’art.Numero registro generale 31184/2019Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8895/2026Data pubblicazione 09/04/20261, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n.
Art. 530, comma 2, c.p.c.
87, con riguardo alla sentenza penale n.1151/2013, emessa ad esito di dibattimento, di assoluzione ai sensi dell’art. 530,comma 2, c.p.c.
Art. 380bis c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Nella memoria ex art. 380bis c.p.c. depositata il 19.01.2026 il ricorrente hainvocato l’applicazione dell’art.
art. 380bis c.p
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Nella memoria ex art. 380bis c.p.c.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
Posto quanto sopra, considerato che la questione afferente all’ambito diefficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 31 luglio 2024, n. 21584
Cass. 3 settembre 2024, n. 23570
31 luglio 2024, n.21584; Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass.
Cass. 3 settembre 2024, n. 23609
23570; Cass. 3 settembre 2024, n. 23609)ha già ritenuto che l'indicato ius superveniens si applichi anche ai casi (comequello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzionesia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs.
Cass., sez. 5, n. 1021 del 2025

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Testo completo

nt, rappresentato edifeso dall'Avv.to Vincenzo Saccomanno, giusta procura speciale in calce alricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) deldifensore: avv.vincenzosaccomanno@pec.giuffre.it;- ricorrente -controNumero registro generale 31184/2019Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8895/2026Data pubblicazione 09/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 2447/04/2019, emessa della Commissionetributaria regionale della Calabria, depositata in data 28 giugno 2019, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 dalConsigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;RILEVATO CHE1.Elio Belmonte, titolare della ditta Belmonte Managment, propone ricorso,affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe,con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva rigettatol’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona delDirettore pro tempore, avverso la sentenza n. 2901/06/2015 della CommissioneTributaria Provinciale di Cosenza che, previa riunione, aveva accolti i ricorsiproposti dalla ditta-Belmonte, esercente attività di organizzazione dimanifestazioni e intrattenimenti musicali, avverso avvisi di accertamento con iquali, per gli anni 2007-2010, erano stati ripresi a tassazione:

1) costiindebitamente dedotti, ai fini Irpef e Irap, e detratti ai fini Iva, in relazione afatture emesse dalle ditte (Valder Gianfranco e FM Falcone Marcello) c.d. cartiereafferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti;

2) costiindebitamente detratti ai fini Iva in relazione ad operazioni per le quali la dittaaveva ricevuto finanziamento da Enti pubblici, ritenute escluse dal campo Iva,a sensi degli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/72.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.CONSIDERATO CHE1.Nella memoria ex art. 380bis c.p.c. depositata il 19.01.2026 il ricorrente hainvocato l’applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 introdotto dall’art.Numero registro generale 31184/2019Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8895/2026Data pubblicazione 09/04/20261, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, con riguardo alla sentenza penale n.1151/2013, emessa ad esito di dibattimento, di assoluzione ai sensi dell’art. 530,comma 2, c.p.c. perché il “fatto non sussiste” nei confronti di Elio Belmonte,divenuta irrevocabile in data 2.11.2013 asseritamente afferente ai medesimifatti materiali contestati per gli anni 2007-2010, oggetto del giudizio tributario.2.

Preliminarmente va ricordato che questa Corte (Cass. 31 luglio 2024, n.21584; Cass. 3 settembre 2024, n. 23570; Cass. 3 settembre 2024, n. 23609)ha già ritenuto che l'indicato ius superveniens si applichi anche ai casi (comequello per cui è causa) in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzionesia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 87/2024,purché, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia ancora pendente ilgiudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannatoil contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali eglisia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con unadelle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto nonsussiste o perché l'imputato non l'ha commesso) (Cass., sez. 5, n. 1021 del2025).3.

Posto quanto sopra, considerato che la questione afferente all’ambito diefficacia dall’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett.m), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi traspostonell’art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (D.lgs. 14 novembre 2024,n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione al profilo della estensioneanche al rapporto impositivo degli effetti della sentenza penale irrevocabile diassoluzione dal reato tributario, emessa ad esito del dibattimento con la formula"perché il fatto non sussiste", sia in ordine alla applicabilità della nuova disciplinaalla ipotesi di assoluzione con la formula prevista dal secondo comma dell’art.530 del codice di procedura penale – è stata rimessa alle Sezioni Unite conl’ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025 e all’udienza del 7 ottobre 2025, conordinanza interlocutoria 31961/2025 - in considerazione della pregiudizialitàdelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di GiustiziaTributaria del Piemonte, con ordinanza 10 marzo 2025 n. 64 e dalla Corte diNumero registro generale 31184/2019Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8895/2026Data pubblicazione 09/04/2026Giustizia Tributaria di Roma, con l’ordinanza 13 maggio 2025, n. 1838 - rinviataa nuovo ruolo, appare necessario, in relazione a quanto dedotto nella memoriaillustrativa, rinviare la presente causa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak