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Decreto — n. 8893/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 8893/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing the tax authority, did not act to preserve the case, while the opposing party argued for the dismissal based on procedural silence. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the litigation and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for settlement within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
deemed withdrawal of appeal 40-day procedural term extinction of litigation proposal for settlement Civil Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20893/2025Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 8893/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

egale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Toma-ricorrente-controAgenzia delle Entrate-riscossione in persona del legale rappresentante protempore, Ministero Economia Finanze in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazion.6199/2025 depositata il 14/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 20893/2025Numero sezionale 798/2026Numero di raccolta generale 8893/2026Data pubblicazione 09/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato