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Decreto — n. 8878/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 8878/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the submission of a settlement proposal. The appellant, representing the taxpayer against the Revenue Agency, did not act to preserve the right to appeal the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction litigation costs allocation failure to act within time estinzione del debito opposizione al precetto esecutivo spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9662/2025Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 8878/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9662/2025Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 8878/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

unitamente all’avvocatoMartina Urban-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.1224/2024 depositata il 23/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 9662/2025Numero sezionale 793/2026Numero di raccolta generale 8878/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro