Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of judgment definition. The appellant, representing the taxpayer against the Revenue Agency, did not act to preserve the right to appeal the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of judgment definition within 40 days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinguishment of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a unitamente all’avvocatoMartina Urban-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,Agenzia Delle Entrate E Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.1420/2024 depositata il 29/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 12845/2025Numero sezionale 792/2026Numero di raccolta generale 8876/2026Data pubblicazione 09/04/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.250,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026Andreina Giudicepietro