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Ordinanza — n. 8838/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against Ministry but allows taxpayer's appeal regarding procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8838/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Ministry of Economy inadmissible due to lack of standing, while allowing the taxpayer's appeal. The taxpayer argued the lower court erred by ignoring the percentage decline data present in the official inspection report. The court found this factual error constituted a violation of the principle of contradictoriness and reversed the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: The court must correct lower court decisions that erroneously disregard objective evidence presented in the official report when such evidence constitutes a disputed factual point.

Parole chiave

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tax penalty appeal procedural contradiction inspection report evidence percentage decline data Cassation reversal difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione frode fiscale in materia doganale irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 115 c.p.c.
3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 115 c.p
3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 13085/2025
Cassation court allows revocation of appeal judgment for omitted negligent conduct regarding postal service choice.
Cass. Sez. Un. 5792/2024
Cass. Sez. Un. 5792/2024).Nel caso di specie, non vi è dubbio che quella della percentuale dicali del prodotto energetico costituiva questione controversa tra leparti, come si desume dal contenuto motivazionale della sentenza diprimo grado (riprodotta in parte qua a pag.
Cass. n. 12690/2018
Cass. n. 12690/2018), ilmotivo in esame è fondato e va accolto.Invero, dal contenuto del p.v.c.
Sez. U n. 3118/2006
Sez. U n. 3118/2006),precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, non vi ènecessità di provvedere sulle spese di lite.2.
Sez. Un. 5792/2024
Sez. Un. 5792/2024).Nel caso di specie, non vi è dubbio che quella della percentuale dicali del prodotto energetico costituiva questione controversa tra leparti, come si desume dal contenuto motivazionale della sentenza diprimo grado (riprodotta in parte qua a pag.
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Testo completo

o, dall’avv. Corrado de SIMONE (pec:avvcorradodesimone@pec.it);- ricorrente –controAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);- controricorrente e ricorrente incidentale -e controNumero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/2026MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministroin carica;- intimato -avverso la sentenza n. 911/18/2022 della Commissione tributariaregionale del LAZIO, depositata in data 28/02/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti.1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un atto diirrogazione delle sanzioni che l’Agenzia delle dogane emetteva neiconfronti di Giuseppe Anitori, titolare di un deposito fiscale, per unaserie di irregolarità riscontrate nella gestione dello stesso nel periodo04/11/2005 – 03/03/2006 (differenza tra giacenze reali e risultanzecontabili della quantità di gasolio agricolo e costituzione di un depositodi prodotti petroliferi abusivo ovvero in assenza della prescritta licenzafiscale), accertate a seguito di verifica condotta dalla G.d.F. le cuirisultanze venivano compendiate nel processo verbale di constatazionedel 4 luglio 2006.2.

Il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Latina chel’accoglieva parzialmente con sentenza n. 93/05/2008.3. Avverso tale sentenza proponevano appello entrambe le parti ela CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con la sentenza n.651/39/2011 accoglieva quello dell’Ufficio, rigettava quello della partecontribuente.4. Quest’ultimo ricorreva per cassazione e questa Corte conordinanza n. 22928/2018 accoglieva il primo motivo di ricorso,incentrato sulla violazione del diritto di difesa e del principio delcontraddittorio processuale, per mancata comunicazione alcontribuente appellante dell’avviso di fissazione dell’udienza didiscussione della causa, cassava la sentenza impugnata e rinviava allaCorte territoriale di merito per nuovo giudizio.Numero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/20265.

La causa veniva tempestivamente riassunta dinanzi al giudice delrinvio che, ritenuto violato diritto del contribuente al contraddittorioendoprocedimentale, e, con riferimento al deposito di gasolio, omessal’indicazione della percentuale del calo consentito, annullava l’atto diirrogazione delle sanzioni, rigettava l’appello incidentale propostodall’Agenzia delle dogane e compensava le spese processuali.6. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorsoe ricorso incidentale affidato a due motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorsoproposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze perdifetto di legittimazione processuale e perché estraneo ai gradi dimerito del giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 19111/2016, n.22992/2010, n. 9004/2007, nonché Cass. Sez. U n. 3118/2006),precisandosi che, in difetto di difese svolte dal Ministero, non vi ènecessità di provvedere sulle spese di lite.2. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente deduce, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità dellasentenza impugnata nella parte in cui afferma che «la sentenza dellaCTP è corretta e motivata, sicché nessuna violazione è statacommessa».Sostiene il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva accoltoparzialmente il ricorso «nei limiti di cui in motivazione», ovverolimitatamente al terzo motivo con il quale era stata dedottal’infondatezza dell’assunto relativo all’affermato difetto diautorizzazione per il deposito di prodotti petroliferi.

Pertanto, si erareso necessario proporre appello, poi deciso con sentenza cassata conla sopra indicata ordinanza di questa Corte.L’affermazione del giudice del rinvio si poneva, quindi, in contrastocon l’accoglimento integrale dell’appello principale proposto da essoNumero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/2026contribuente, il rigetto di quello incidentale dell’Ufficio e l’annullamentodell’atto impugnato.Il motivo è fondato e va accolto essendo evidente chel’affermazione fatta in sentenza dai giudici di appello in ordine allarilevata correttezza della sentenza di primo grado, parzialmentesfavorevole al contribuente, si pone in insanabile contrasto con lastatuizione complessivamente assunta, di accoglimento dell’appelloproposto da quest’ultimo, di rigetto dell’appello incidentale dell’Ufficioe di annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni.3.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4, c.p.c. e 46 del d.lgs. n. 546 del 1992,censurando la sentenza impugnata che aveva compensato le speseprocessuali facendo improprio richiamo ai temi della “materia delcontendere” e delle “rispettive tesi difensive”.Il motivo è assorbito dalla statuizione di accoglimento dei motivi diricorso incidentale di seguito esaminati.4.

Con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa erarialededuce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 12 della legge n. 212 del 2000.Censura la sentenza impugnata che ha annullato l’atto impositivoperché l’Ufficio «non ha mai preso in esame le ragioni addottedall’interessato né ha provveduto a convocarlo presso i propri ufficicome richiesto e peraltro come imposto dalle richiamate norme esentenze», sostenendo che il contribuente già in sede di verifica si erariservata di controdedurre nelle sedi opportune ed in data 21/03/2007aveva pure presentato deduzioni difensive, come risultava dall’atto diirrogazione delle sanzioni.

Inoltre, il contribuente in data 04/07/2006era stato convocato e si era presentato presso gli uffici doganali perNumero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/2026sottoscrivere il verbale conclusivo delle operazioni di verifica iniziate il03/03/2006.5. Il motivo è fondato e va accolto.L’art. 19, comma 4, del TUA, applicabile alla fattispecie, prevedeche «Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 dellalegge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminatiin ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazionedel processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo puòcomunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richiesteche, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallostesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cuiall'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o diirrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472».Il rinvio espresso ai principi dettati dall’art. 12 della legge n. 212del 2000, estesi, in materia di accisa, “anche” agli accertamenti cd. atavolino, consente di far ritenere che solo il mancato rispetto deltermine dilatorio ivi indicato comporta la nullità dell'atto impositivo, intal caso non necessitando neppure la verifica del superamento della cd.prova di "resistenza".Ipotesi nella specie insussistente giacché il p.v.c. venne redatto indata 4 luglio 2006, il contribuente in data 21 marzo 2007 presentòdeduzioni difensive che furono valutate dall’amministrazione doganaleprima di emettere l’atto impositivo in data 13 settembre 2007, ovveroben oltre il termine dilatorio sopra indicato.È quindi incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata là doveha annullato l’atto amministrativo impugnato ritenendo chel’amministrazione doganale avesse violato l’obbligo del contraddittorioendoprocedimentale.6.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTRNumero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/2026erroneamente ritenuto che l’Agenzia non avesse indicato la percentualedel calo consentito, invece chiaramente riportata nella tabella a pag. 5del processo verbale di constatazione.7. Il motivo è fondato e va accolto.Deve farsi applicazione del principio nomofilattico secondo cuiil travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in casodi svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logicadella riconducibilità ad esso dell'informazione probatoria, può esserecensurato ai sensi dell'art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale, se ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, nella cui nozionerientra non solo il fatto che è stato oggetto di un effettivo dibattito frale parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di uncomunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia concui il giudice ha definito il processo (Cass. 13085/2025;

Cass. Sez. Un. 5792/2024).Nel caso di specie, non vi è dubbio che quella della percentuale dicali del prodotto energetico costituiva questione controversa tra leparti, come si desume dal contenuto motivazionale della sentenza diprimo grado (riprodotta in parte qua a pag. 5 del controricorso), sicché,prescindendo dal paradigma censorio come proposto nella rubrica,dovendosi attribuire prevalenza agli argomenti invocati dalla parte percontrastare la statuizione d’appello (cfr. Cass. n. 12690/2018), ilmotivo in esame è fondato e va accolto.Invero, dal contenuto del p.v.c. in parte qua riprodotto nel ricorsoemerge chiaramente l’indicazione nello stesso dei cali del prodotto indeposito, sicché la statuizione d’appello oggetto di censura, che ciò hanegato, forse erroneamente ritenendo che tale dato dovesse risultarenecessariamente dall’atto impositivo pur essendo stato consegnato alcontribuente il p.v.c., è chiaramente errata.Numero registro generale 13999/2022Numero sezionale 910/2026Numero di raccolta generale 8838/2026Data pubblicazione 08/04/20268.

In estrema sintesi, vanno accolti il primo motivo di ricorsoprincipale ed i due motivi del ricorso incidentale, con assorbimento delsecondo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata va quindicassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, che provvederà anche alla regolamentazione delle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministerointimato; accoglie il primo motivo di ricorso principale ed il ricorsoincidentale, assorbito il secondo motivo del ricorso principale.

Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe FUOCHI TINARELLI