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Ordinanza — n. 8823/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming omitted facts regarding fuel oil quantities and waste classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8823/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that upheld customs duties on fuel oil. The taxpayer argued the appellate court failed to consider evidence proving the substance was a water-slime waste rather than recoverable fuel oil. The court ruled this constituted a challenge to the reasoning rather than a claim of omitted decisive facts, thus falling outside the scope of admissibility for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.: A complaint alleging the appellate court failed to consider specific facts is inadmissible if it merely criticizes the sufficiency of the judgment's reasoning without demonstrating the existence of undisputed decisive facts from the record.

Parole chiave

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omitted decisive facts insufficient reasoning tax appeal admissibility customs duties fuel oil classification waste vs product cassation grounds amministrazione delle dogane

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondocomma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondocomma, n.
art. 2697 c.c
116c.p.c.Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello aveva contravvenutoalla regola del prudente apprezzamento delle prove imposto dalladisposizione censurata; che ai sensi dell’art. 2697 c.c.
art. 116 cod. proc. civ
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.
art. 116 c.p
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 116c.p.c.Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello aveva contravvenutoalla regola del prudente apprezzamento delle prove imposto dalladisposizione censurata; che ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11892/2016
- dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante» (Cass. n. 11892/2016; conf.
Cass. n. 34786/2021
Cass. Sez. U n. 20867/2020
ancheCass. Sez. U n. 20867/2020 e Cass.
Cass. n. 15712/2023
20867/2020 e Cass. n. 15712/2023, in motivazione).7.
Sez.U, n. 24148/2013
Sez. U n. 20867/2020
Sez. U n. 20867/2020 e Cass.
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Testo completo

cente parte dell’ATI Pescatore-Reale, rappresentato e difeso,per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Arnaldo SALA (pec:arnaldo.sala@pec.it) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lostudio legale dell’avv. Tizian ULERI (Pec: avv.tiziana.uleri@pec.it);- ricorrente –controAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti,dall'avv. Federica SALEMI (pec:federicasalemi@ordineavvocatiroma.org);Numero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -avverso la sentenza n. 3790/28/2019 della Commissione tributariaregionale della PUGLIA, depositata in data 24/12/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 gennaio 2026 dal Consigliere relatore dott.

Lucio Luciotti.1. Dagli atti processuali emerge che la Direzione di Commissariatodella Marina Militare di Taranto, titolare dell’autorizzazione all’eserciziodel deposito doganale privato 5/B “Romanelli”, affidò all’ATI Pescatores.r.l. – Pasquale Reale l’appalto per lavori di bonifica dei serbatoi sitinel predetto deposito; che la ditta Reale aveva dichiarato nel contrattodi aver riscontrato le caratteristiche chimico-analitiche dell’interaquantità di rifiuti e di averne parimenti valutato le quantità cheammontava a 11.126 mc. di oli combustibili; che a seguito della verificaeffettuata dalla Dogana di Taranto, di tale quantitativo ne risultavanosolo 1.000 mc.; dalla documentazione sequestrata alla ditta Realerisultava essere stati avviati allo smaltimento solo acque, mentrenessuna procedura ai fini fiscali era stata attivata presso la Dogana dl’UTF di Taranto; che sulla base di tali risultanze l’Agenzia delle doganeoltre a redigere comunicazione di notizia di reato, emise nei confrontidella ditta Pasquale Reale l’invito di pagamento per recupero di dazi,IVA, accisa e accessori.2.

La ditta contribuente impugnò il predetto atto impositivo dinanzialla CTP di Taranto che lo accolse annullando l’invito al pagamentoimpugnato.3. L’Ufficio propose appello che la CTR della Puglia, sezione staccatadi Taranto, con la sentenza in epigrafe indicata accolse riformandointegralmente la sentenza di primo grado.3.1. I giudici di appello, richiamando la giurisprudenza in materiadi perdita e distruzione di prodotti sottoposti ad accisa, hannoaffermato che «pare evidente che spettasse al soggetto che stavaNumero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/2026procedendo con l’asserito smaltimento degli oli dimostrare che non sitrattasse di prodotti suscettibili di recupero (e che pertanto nonricorressero i requisiti dell’imposizione fiscale)».

Hanno sostenuto,quindi, che «la società appaltatrice era tenuta, al fine di evitareequivoci ed incertezze, a far verificare sin dall’inizio le operazioni postein essere di modo, da un lato, da escludere la quantità di prodottorinvenuta al momento dell’accertamento dell’ingegner Graniglia fossepoi effettivamente presa in consegna dal contribuente (allorché i lavorihanno avuto inizio), e, dall’altro lato, da provare che quanto nonrinvenuto non fosse idoneo a qualsiasi utilizzo e potesse effettivamenteconsiderarsi quale mero rifiuto».4.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso.Il difensore del ricorrente deposita dichiarazione di rinuncia almandato difensivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazioneapparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, c.p.c.Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è corredata da«irriducibile contrarietà, avendo affermato senza alcuna giustificazioneche, nel caso di specie, “pare evidente” che spettasse al soggetto chestava procedendo con l’asserito smaltimento degli oli dimostrare chenon si trattasse di prodotti suscettibili di recupero».Precisa che in tal modo la CTR ha fatto discendere la pienaresponsabilità fiscale del contribuente, dimostrando di non averesaminato i numerosi atti del giudizio di primo grado che invececomprovavano inequivocabilmente si trattasse di trasporto di acquaproveniente dai serbatoi Romanelli come accertato dalla stessa GdF».2.

Il motivo è manifestamente infondato.Numero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/2026È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata, cosìcome in parte qua trascritta nella parte narrativa dello svolgimento delprocesso, per verificare come la stessa esibisca una motivazioneeffettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, superando digran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale la cui sola violazioneresta denunciabile in sede di legittimità a seguito della modifica dell'art.360, primo comma, n. 5, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art.54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modif.nella l. 7 agosto 2012 n. 134 (v.

Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2013).Una motivazione che, peraltro, non è affatto contraddittoria inquanto, richiamando le disposizioni di cui all’art. 4 della legge n. 9 del1970 e all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, correttamentepone a carico della società contribuente l’onere di provare che laperdita accertata degli oli si era verificata per caso fortuito o forzamaggiore e che, comunque, non ricorressero i requisiti perl’imposizione fiscale, all’uopo richiamando anche principigiurisprudenziali di legittimità.Deve inoltre precisarsi che, diversamente da quanto sostiene ilricorrente nel motivo in esame, ai fini della congruità della motivazione,che è la questione dedotta con la censura, non rileva né la contrarietàdella stessa alla statuizione di primo grado, né la mancataconsiderazione da parte dei giudici di appello dei «numerosi atti delgiudizio di primo grado», che il ricorrente omette del tutto di indicare,così venendo meno anche all’onere di specificità della censura.Peraltro, là dove si sostiene che la sentenza d’appello, ponendosi«in totale contrasto con la sentenza di primo grado che è statainteramente sovvertita, andava sicuramente argomenta e motivataadeguatamente», la doglianza attinge la sufficienza della motivazionee, dunque, è inammissibile in quanto non più proponibile in cassazione.Numero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/20263.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 116c.p.c.Il ricorrente sostiene che il giudice d’appello aveva contravvenutoalla regola del prudente apprezzamento delle prove imposto dalladisposizione censurata; che ai sensi dell’art. 2697 c.c. spettavaall’amministrazione doganale fornire la prova dei fatti costitutivi dellapropria pretesa; che non vi era stata mai prova certa che il prodottoasserito mancante fosse realmente “mancante”; che sussisteva un«macroscopico contrasto di giudicato», tra la decisione impugnata e lasentenza della Corte d’appello penale di Lecce, Sezione staccata diTaranto, che aveva dichiarato estinti i reati contestati al contribuentecon riferimento alla medesima vicenda per intervenuta prescrizione,costituente giudicato esterno vincolante.4.

Va innanzitutto esclusa la sussistenza di un giudicato penale chepuò essere riconosciuto, ai sensi dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del2000, soltanto alla sentenza penale di assoluzione pronunciata con leformule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso ilfatto", mentre nel caso di specie l’assoluzione nei confronti del Reale èstata pronunciata per prescrizione del reato.5. Quanto agli altri profili di censura, il motivo è inammissibile inquanto sconfina nella richiesta di una rivalutazione degli elementi chehanno portato la CTR, con un accertamento in fatto di pertinenzaesclusiva del giudice di merito, a ritenere provata la perdita di olicombustibili, con conseguente spostamento in capo al contribuente difornire la prova della propria incolpevolezza (cfr., ex multis, Cass., Sez.U, n. 24148/2013;

Cass. n. 91/2014).6. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. varicordato il condivisibile principio affermato da questa Corte, secondocui, «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c.(norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove,Numero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/2026salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cuiall'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda taleprincipio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero,all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova orisultanza probatoria soggetta ad un diverso regime» e che «Il cattivoesercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da partedel giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con ilricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggettodi discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio),né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramitedell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante» (Cass. n. 11892/2016; conf.

Cass. n. 34786/2021; v. ancheCass. Sez. U n. 20867/2020 e Cass. n. 15712/2023, in motivazione).7. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., l’omesso esame di più fatti decisivi.Sostiene il ricorrente che «la CTR ha omesso di considerare – o ditenere nella giusta considerazione e rilevanza» i seguenti fatti, davalutarsi non atomisticamente, ma nel loro insieme:- il ricorrente assumeva la qualità di appaltatore non in proprio macome partecipante all’ATI Pescatore-reale;- considera come “accertate” le quantità di prodotto esistente neiserbatoi “Romanelli” facendo riferimento all’elaborato dell’ing.Graniglia;- considera come “accertata” anche la tipologia e la qualità diprodotto nei serbatoi “Romanelli” qualificandoli con certezza in oliicombustibili, senza mai far riferimento in nessun passaggio dellasentenza alla circostanza -pure abbondantemente emersa in giudizio-Numero registro generale 22410/2020Numero sezionale 907/2026Numero di raccolta generale 8823/2026Data pubblicazione 08/04/2026che invece si trattasse di liquido frammisto di acqua e fanghi di varianatura, cioè un vero e proprio “rifiuto” da smaltire;infine, la circostanza che non vi mai stata certezza in ordine allaprecisa consistenza di olii combustibili utilizzabili.8.

Il motivo è inammissibile per come emerge anche solo dalla suaprospettazione avendo il ricorrente sostenuto che la CTR aveva omesso«di tenere nella giusta considerazione e rilevanza» le circostanze sopraelencate, posto che tale deduzione si risolve nella censura diinsufficiente motivazione della sentenza impugnata, non più deducibilein sede di legittimità, ed esclude che comunque una valutazione didette circostanze non sia stata effettuata dai giudici di appello.9. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali in favore dellacontroricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favoredella controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 35.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,Iva ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe FUOCHI TINARELLI