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Sentenza — n. 8782/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal, ruling lower court failed to prove factual group existence for tax exemption.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8782/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had granted a tax exemption based on the existence of a factual corporate group. While the lower court acknowledged the group's existence, the Supreme Court found its reasoning flawed because it overlooked the requirement for external manifestations of the group's unity. Consequently, the decision was quashed and remanded for a new trial where the court must properly assess whether the necessary external indicators of a factual group were present.

Regesto Legislator

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Art. 2256 c.c.; Art. 2270 e 2305 c.c.: The existence of a factual corporate group requires not only a common intent and pooled assets but also external manifestations that conclusively demonstrate the unity of the group's activity.

Parole chiave

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factual corporate group tax exemption external manifestations tax liability quashing decision remand for retrial group of companies società immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2256 c.c.
Art. 2270 c.c.
Art. 2305 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
4588.Il primo motivo di ricorso risulta quindi fondato, e deve perciò essereaccolto.Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, introdottoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con il quale l’Agenziadelle Entrate censura la violazione dell’art.
Art. 88 del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir)
3, c.p.c., con il quale l’Agenziadelle Entrate censura la violazione dell’art. 88 del Dpr n.
art. 2359 c.c
art. 2256 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. I, 25.5.2021, n. 14365
Cass. sez. VI-I, 12.9.2016, n. 17925
Cass. sez. V, 25.2.2010, n. 4588
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Testo completo

a Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- ricorrente -controDIM Immobiliare Srl, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Mammone del Foro di Vibo Valentia eMassimo Seri, che hanno indicato recapito Pec;- controricorrente -avversola sentenza n. 3025, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Calabria il 13.9.2021, e pubblicata il 22.9.2021;Numero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale ClaudiaPedrelli, la quale ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’Avvocatodello Stato Giacomo Aiello, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, perla controricorrente, dagli Avv.ti Massimo Seri e Giuseppe Mammone, chene hanno domandato il rigetto;la Corte osserva:1.

A seguito di verifiche svolte dalla Guardia di Finanza e concluse conProcesso Verbale di Costatazione di cui recepiva gli esiti, l’Agenzia delleEntrate notificava alla DIM Immobiliare Srl, attiva nella locazione diimmobili propri, l’avviso di accertamento n. TD9030100476/2018, aventead oggetto plurimi rilievi con i quali si richiedeva il pagamento di maggioritributi Ires, Iva ed Irap. con riferimento all’anno 2013, per un importocomplessivo superiore ai 250.000,00 Euro, oltre accessori.I maggiori importi richiesti attenevano al disconoscimentodell’esenzione dall’imposizione di movimentazioni dipendenti daprospettate operazioni societarie infragruppo.

La società promuovevaprocedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, sostenendo lalegittimità dell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarieinfragruppo. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo non provata laricorrenza di un gruppo societario di fatto.3. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevoleconseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Calabria insistendo sulla legittimitàdell’esenzione dall’imposizione delle operazioni societarie infragruppo.

LaCTR riteneva che la ricorrenza del gruppo societario di fatto risultasseNumero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026provata, e pertanto riformava la decisione dei primi giudici ed annullaval’avviso di accertamento sul punto.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avversola pronunzia della CTR, affidandosi a due motivi di ricorso. La contribuenteresiste mediante controricorso, ed ha pure depositato memoria. Anchel’Amministrazione finanziaria ha depositato memoria.5.

All’udienza camerale del 18.6.2025 questa Corte, ritenuto ilpossibile rilievo nomofilattico della decisione, disponeva la definizione delgiudizio in una prossima pubblica udienza, con pronuncia n. 22565 del2025.5.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.Procuratore Generale Claudia Pedrelli, ed hadomandato il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Preliminarmente occorre rilevare che parte ricorrente ha domandatola riunione di questo giudizio con quelli riportanti RGN n. 26896/2021 e n.7900/2024, pendenti tra le stesse parti.

Rilevato che le questioni propostedai contendenti risultano solo parzialmente coincidenti, per ragioni dichiarezza espositiva non si ritiene opportuno procedere alla riunione.Tuttavia, in considerazione delle ragioni sottese alla richiesta, si èprovveduto ad assicurare la trattazione contestuale dei giudizi.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., l’Ente impositore contesta la violazione degli artt.2359, 2467 e 2497 quinquies c.c., e dell’art. 116 del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società potessebeneficiare dell’esenzione fiscale in relazione alle movimentazioni bancarieaccertate, ricorrendo l’ipotesi di un gruppo societario di fatto, circostanzarimasta però non provata.2.1.

Questione centrale del giudizio è pertanto la configurabilità, nelcaso di specie, di un gruppo societario di fatto tra le società DIMNumero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026Immobiliare Srl, Calabria Lavoro Srl ed Emme 430 Srl. Risulta pacifico chele società non hanno depositato un bilancio consolidato.La CTR ha osservato che “Nel caso di specie talune circostanzerisultano pacifiche ed incontestate tra le parti, prima fra le quali quella perla quale la ‘DIM Immobiliare s.r.l.’ ha quale socio unico la sig.ra MorelliAntonia, mentre la ‘EMME 430 s.r.l.’ è di proprietà dei sig.ri MorelliVincenzo (60%) e Morelli Anna (40%) e ‘Calabria Lavoro’ ha come unicosocio la Sig.ra Mondella Emilia, mentre la Sig.ra Morelli Antonia è zia deiSig.ri Morelli Vincenzo e Morelli Anna è cognata della Sig.ra MondellaEmilia (cfr. controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate).

Inoltre risulta cheall’epoca dell’accertamento per cui è causa il procuratore speciale di tuttee tre le società era il Sig. Ilario Morelli.Risulta poi, senza smentita o verifica contraria dell’Amministrazionefinanziaria: che è stata prodotta al giudizio una lettera di un Istitutobancario che ammette una unicità di direzione delle tre società; che le treSocietà hanno di fatto sede nello stesso edificio e che, quindi, vi è unicitàdella sede operativa e degli uffici; che il personale dipendente di unasocietà presta la propria opera anche per le attività delle altre e che vi èstato un utilizzo promiscuo dei mezzi; che vengono utilizzati dalle treimprese i medesimi software (anche di contabilità e gestione) e computer;che i sigg.ri Morelli Vincenzo, Morelli Anna e Mondella Emilia, risultanoabitanti al medesimo indirizzo.Ritiene il Collegio che tutti tali elementi, dedotti e provati anchecautelarmente dal contribuente in seno alle proprie difese, costituiscanoprova della esistenza di una attività di indirizzo e governo unitario delle tresocietà da parte di componenti la medesima famiglia, seppur nonsussistano patti sociali o parasociali, né risulti formalizzata e trascrittal’esistenza di un unico ‘gruppo’, dovendosi questo, quindi, ritenere un‘gruppo di fatto’, ai sensi di quanto sopra ricostruito” (sent.

CTR, p. V ss.)Numero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/20262.2. Occorre allora in primo luogo confermare che non risultanoaccertati i requisiti costitutivi del gruppo societario previsti dalla normativacivilistica. Ognuna delle tre società non mostra alcuna partecipazione alcapitale dell’altra, essendovi solo un rapporto di parentela/affinità tra isoci elemento, di per sé solo, non decisivo. Non vi sono patti sociali oparasociali che prevedano la costituzione e gestione di un grupposocietario.

Con riferimento ai profili fiscali, le società non hannopresentato alcuna opzione per la tassazione di gruppo.La CTR ha comunque ritenuto di poter valorizzare oltre la parentela trai soci, come innanzi riportato, ulteriori elementi che dipendono dall’utilizzoin comune di alcuni lavoratori, anche se non risulta in che termini, dallacomunanza della sede, etc., oltre al dato incontestato che all’epocadell’accertamento per cui è causa il procuratore speciale di tutte e tre lesocietà era il Sig. Ilario Morelli. Il giudice del gravame ha pure operatoriferimento alla lettera di un Istituto di credito che avrebbe attestato ilcollegamento tra le società, senza però riportare, invero, il contenuto delladichiarazione, e neppure la sua esatta provenienza.

Conclude quindi ilgiudice dell’appello che l’accertamento fiscale nei confronti della sola DIMSrl per cui è causa deve ritenersi in definitiva illegittimo, perchél’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto piuttosto calcolare“l’imposizione fiscale a carico del gruppo” (sent. CTR, p. VIII).2.2.1. Quello che non si riscontra, nell’analisi svolta dal giudicedell’appello, in assenza di patti formalizzati e di partecipazioni di unasocietà al capitale di un’altra, è la illustrazione degli elementi da cui siadesumibile l’esercizio in comune dell’attività d’impresa da parte delle tresocietà.

Non risulta individuata quale sia la società da dover considerare‘dominante’. Non è evidenziato da quali elementi possa desumersi che unasocietà esercitasse una ‘influenza notevole’ sull’altra (art. 2359 c.c.).Soprattutto, non è individuato da quali atti o documenti sia desumibile lagestione in comune di un’attività economica.Numero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026Su questi profili il giudice del gravame non esprime la propriavalutazione, sebbene scriva, condivisibilmente, che “nell’ambitodell’attività tesa ad indentificare l’esistenza del c.d.

‘gruppo di fatto’,devono essere, pertanto, individuati il c.d. ‘soggetto dominante’ ed i fattidi gestione da questo determinati, sia nella loro individualità, che nelcomplesso in cui si sono manifestati” (sent. CTR, p. IV). Non sussisteriferimento, nella decisione impugnata, alla partecipazione dei socidell’affermato gruppo di fatto all'esercizio dell'attività societaria in vista diun risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, edall’accertamento che i conferimenti da loro effettuati siano stati diretti acostituire un patrimonio comune, e neppure all’esercizio in comune diun’attività economica, con condivisione degli utili e delle perdite.

Né ilgiudice dell’appello evidenzia quali siano le manifestazioni esteriori dellala esistenza del gruppo societario di fatto.La decisione assunta dal giudice dell’appello, pertanto, non rispetta lecorrette premesse che pure aveva individuato.2.2.2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarireche la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce ilpresupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, daparte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie chesi richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'eserciziodell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regoledell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire unpatrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi(art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art.2270 e 2305 c.c.), Cass. sez.

I, 25.5.2021, n. 14365 (conf. Cass. sez. VI-I, 12.9.2016, n. 17925); e non si è mancato di specificare che la società difatto prescinde dalle qualità o capacità personali dei contraenti e si fondasul concorso di un elemento oggettivo (conferimento di beni o servizi in unNumero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026fondo comune) ed uno soggettivo (comune intenzione dei contraenti dicollaborare per conseguire risultati comuni nell'esercizio collettivo di unache il fine degli associati consista nel compimento di una opera unica,purché di obiettiva complessità (cosiddette società occasionali), ovverodalla mancanza di un atto scritto, potendo la sua costituzione risultare damanifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando esse, per la lorosintomaticità e concludenza, evidenzino la esistenza della società, Cass.sez.

V, 25.2.2010, n. 4588.Il primo motivo di ricorso risulta quindi fondato, e deve perciò essereaccolto.Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, introdottoai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con il quale l’Agenziadelle Entrate censura la violazione dell’art. 88 del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), per avere la CTR erroneamente ritenuto che le operazioniinfrasocietarie risultassero non imponibili, mentre costituivano invecesopravvenienze attive da assoggettare all’imposizione.2.3. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo, cassandosi la decisione impugnata in relazione almotivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Calabria, perché proceda a nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso introdotto dall’Agenzia delleEntrate, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principiesposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra leparti le spese di lite del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5.2.2026.Numero registro generale 4101/2022Numero sezionale 72/2026Numero di raccolta generale 8782/2026Data pubblicazione 08/04/2026L’Estensore Il PresidentePaolo Di Marzio Lucio Napolitano