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Decreto — n. 8777/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 8777/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, challenged a second-instance tax court judgment against the Russo Frattasi family and the Revenue Agency. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period mutual compensation of costs procedural renunciation tax litigation settlement proposal rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
art. 391 c.p
380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

ro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controRusso Frattasi Carlo, Russo Frattasi Silvia, Russo Frattasi Vittorio,rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quercia-controricorrenti-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 966/2025 depositata il 20/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione delsopravvenuto intervento normativo;Numero registro generale 21799/2025Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8777/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato