Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, represented by the General Attorney of the State, challenged a second-instance tax court judgment against the Russo Frattasi family and the Revenue Agency. The court ruled that the lapse of time constituted a renunciation of the appeal, leading to the termination of the proceedings and the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ro tempore, rappresentatoe difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controRusso Frattasi Carlo, Russo Frattasi Silvia, Russo Frattasi Vittorio,rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Quercia-controricorrenti-nonché controAgenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 966/2025 depositata il 20/03/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione delsopravvenuto intervento normativo;Numero registro generale 21799/2025Numero sezionale 789/2026Numero di raccolta generale 8777/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato