Cassation court remands case to public hearing regarding R&D tax credit recovery and procedural contradiction obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new public hearing to address the validity of a tax recovery act. The lower court had dismissed the taxpayer's appeal, arguing that the tax authority was not legally required to hold an internal contradiction hearing before issuing the recovery notice for R&D expenses. The court noted that while the DM of May 27, 2015, requires a technical opinion from the Ministry of Economic Development only when doubts exist, the current case involves a broader issue of the recovery act's validity that requires fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5-ter D.Lgs. 218/97; Art. 8 D.M. 27 maggio 2015: The court remands the case to public hearing to examine the validity of the recovery act and the applicability of the contradiction hearing obligation when technical doubts regarding R&D expenses are present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controDIEMMECOM SOCIETÀ EDITORIALE S.R.L. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FabianaSeghini-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA CALABRIA n. 1858/2024 depositata il 05/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 427/2025Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 8746/2026Data pubblicazione 08/04/2026DIEMMECOM SOCIETÀ' EDITORIALE - SRL CON UNICO SOCIOera attinta da atto di recupero n. TD9CR0100070-2021, mediante il qualele era contestata l’indebita utilizzazione del credito d’imposta in relazionealle spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’anno 2018, con recuperodelle compensazioni effettuate nell’anno 2020 per l’importo complessivo di€ 150.889,00.La CTP di Vibo Valentia, adita impugnatoriamente dalla contribuente,con sentenza n. 479/01/2022 del 26/05/2022, depositata il 06/09/2022,rigettava il ricorso, osservando che:- non sussiste violazione dell’art. 12, comma 7, St. contr. per mancatainstaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, giacché, “con lasentenza n. 24823/2015, le Sezioni Unite della Cassazione hannoaffermato il principio secondo cui nel nostro ordinamento non esiste unobbligo generalizzato per l’Amministrazione di attivare il contraddittorioprima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto perlegge.
L’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale sarebbe, cioè, unprincipio di derivazione comunitaria e, pertanto, applicabile solo ai tributicc.dd. armonizzati. Per i tributi cc.dd. ‘non armonizzati’, invece, l’obbligoper il Fisco di attivare il contraddittorio sussiste solo ove previsto da unaspecifica norma di legge”;- “[l]e attività di ricerca indicate nella relazione tecnica dellaricorrente, invece, appaiono essere innovative solo rispetto allo statodell’arte della contribuente poiché il sistema RSS è stato lanciato per laprima volta negli anni Novanta del secolo scorso dalla società statunitenseNetscape; la connessione dell’applicazione messaggistica televisiva riferitaa WhatsApp risale al 2015; mentre il servizio meteo televisivo è statointrodotto in Italia già nel 1954 e, nel corso degli anni, aggiornato nellagrafica e nei contenuti”.Numero registro generale 427/2025Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 8746/2026Data pubblicazione 08/04/2026- corretta è l’irrogazione della sanzione, essendo inesistente il creditoutilizzato, con conseguente applicazione della sanzione nella misura del100%.La contribuente proponeva appello, tra l’altro, a termini della sentenzain epigrafe, “quanto all’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale”,deducendo che “è proprio a norma del DM 27 maggio 2015 chel’amministrazione finanziaria è tenuta ad attivarlo, onde si rendanonecessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità edalla pertinenza delle voci di costi per ricerca e sviluppo.
La CommissioneTributaria di Provinciale omette completamente l’esame dell’eccezione dinullità che trae origine dalla violazione del dispositivo espressamenteprevisto nell’ambito dello svolgimento dell’attività di accertamento,regolato dall’art. 5-ter del D. Lgs. 218/97 che prevede l’obbligatorietàdella notifica dell’invito a comparire previsto dall’art. 5 dello stesso decretoprima dell’emissione di un avviso di accertamento. E nessunaosservazione al riguardo viene espressa dai giudici concretizzando, in talmodo, un difetto del momento decisorio che realizza un’omessa pronunciasulla domanda”.L’appello veniva accolto dalla CGT2 della Calabria, con la sentenza inepigrafe, alla stregua della seguente motivazione:«Il fulcro della questione attiene all’obbligo del contraddittorioendoprocedimentale ed alla natura degli investimenti posti in essere per ilcredito d’imposta in attività di ricerca e sviluppo […].[S]ulla base delle indicazioni contenute nel D.M. 27 maggio 2015, qualoral’Ufficio avesse avuto dubbi circa la qualificazione tecnica delle attivitàposte in essere, avrebbe dovuto attivare il contraddittorioendoprocedimentale e chiedere addirittura un parere al Mise per dirimerequestioni inerenti gli elementi di novità fondamentali al fine di qualificarela natura delle spese sostenute e la conseguente spettanza del credito.
Lamancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale che nellaNumero registro generale 427/2025Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 8746/2026Data pubblicazione 08/04/2026fattispecie discende da una previsione normativa inficia tutto l’‘iter’ postoalla base del recupero a tassazione, non avendo l’ente impositore lecompetenze necessarie per poter qualificare l’elemento di novità previstodalla norma. Analoga fattispecie è stata oggetto della sentenza n.5702/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di I Grado di Cosenza, dellaquale questo Collegio condivide in toto le massime e gli orientamentigiurisprudenziali in essa contenute.
Nello specifico tale sentenza rimarcache l’'art. 8 del D.M. 27 maggio 2015, comma 2, prevede che[,]“[q]ualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuatedall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di caratteretecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero allapertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia puòrichiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprioparere”. Dalla lettura della norma emerge che era onere dell’Agenzia delleentrate chiedere un parere al MISE, qualora avesse riscontrato dubbi inordine all'ammissibilità di specifiche attività o alla pertinenza dei costi.
Èproprio la succitata norma a stabilire un onere probatorio a caricodell'Amministrazione finanziaria […]».Propone l’Agenzia delle entrate ricorso per cassazione con un motivo;resiste la contribuente con controricorso, ulteriormente insistito conmemoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 5-ter del D.Lgs. 218/97, dell’art. 8 del D.M. 27 maggio 2015 edell'art. 2697 (mezzo cassatorio articolato ex art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere erroneamente la Corte territoriale ritenuto sussistente un obbligo dicontraddittorio che, per converso, non è normativamente previsto”.A fronte di tale motivo, occorre rilevare che Cass. nn. 34136 e 34137del 2025, rilevata l’assenza di precedenti, hanno rimesso alla pubblicaudienza la “questione della invocata invalidità dell’atto di recuperoNumero registro generale 427/2025Numero sezionale 1161/2026Numero di raccolta generale 8746/2026Data pubblicazione 08/04/2026adottato dall’Amministrazione finanziaria, a causa della mancataacquisizione del parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico(MISE)”.Ricorrono pertanto le condizioni per il rinvio anche della presentecausa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblica udienza.
P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della trattazione in pubblicaudienza.Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.Il Presidente