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Ordinanza — n. 8722/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing of tax appeal and lack of standing against tax collection agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8722/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's appeal inadmissible against the Tax Agency for Collection and dismissed it against the main Tax Agency. The core issue was the late filing of the original tax appeal, which occurred after the statutory deadline, a fact the lower court correctly identified. The court rejected arguments regarding procedural omissions or errors, ruling that the lower court's explicit reasoning on the missed deadline was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the underlying administrative act was filed after the statutory deadline, as the lower court's explicit reasoning on this procedural defect is sufficient to justify the rejection.

Parole chiave

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late filing of appeal statutory deadline tax appeal inadmissibility procedural defect lack of standing tax collection agency omission of reasoning opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod.
Art. 342 c.p.c.
Art. 360, comma 3 e 4 c.p.c.
5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 32, comma 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973
Art. 51, comma 2, n. 2 d.P.R. n. 633/1972
Art. 2215 c.c.
Art. 8 legge n. 383/2001
Sempre in via pregiudiziale va chiarito che la revoca della procurada parte del cliente (come da atto depositato in giudizio in data12/03/2026), a norma dell'art. 85 cod.
Art. 85 cod. proc. civ.
Sempre in via pregiudiziale va chiarito che la revoca della procurada parte del cliente (come da atto depositato in giudizio in data12/03/2026), a norma dell'art. 85 cod.
Art. 370 primo comma cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensidell’art. 370 primo comma, cod.
Art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per averela CTR, con una motivazione carente ovvero, comunque, apparente oindebitamente motivata per relationem, affermato la inammissibilità delricorso senza indicare l’iter logico- argomentativo e i presupposti fondantila decisione».
Art. 1 bis dello stesso art. 13
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17649 del 28/07/2010
civ., non fa perdere aldifensore lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tuttigli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla suasostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stataufficialmente comunicata (Cass. n. 17649 del 28/07/2010; Cass.
Cass. n. 5410 del 11/04/2001
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Testo completo

te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato PaoloRiccardi-ricorrente-controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-e controAgenzia delle entrate - Riscossione, Direzione provinciale di Salerno, inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Campania n. 148/02/23 depositata il 09/01/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere Giacomo Maria Nonno.Numero registro generale 15898/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 8722/2026Data pubblicazione 08/04/20261.

Con la sentenza n. 148/02/23 del 09/01/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da CGO - Compagnia Giovani Orchideisti s.r.l. (diseguito CGO) avverso la sentenza n. 2907/09/21 della Commissionetributaria provinciale di Salerno (di seguito CTP), che aveva rigettato ilricorso della società contribuente nei confronti di un avviso diaccertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014.1.1. La CGT2 respingeva l’appello di CGO evidenziando la correttezzadella sentenza di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile ilricorso in ragione della costituzione tardiva in data 16/10/2020, anziché indata 12/09/2020 (termine ultimo per la sua proposizione).2.

CGO impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.3. L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) si costituiva al solo finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensidell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. L’Agenzia delle entrate -Riscossione (di seguito AER) restava, invece, intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passivadi AER, alla quale è stato notificato il presente ricorso per cassazionesebbene non risulti essere stata parte nel procedimento di appello.2.

Sempre in via pregiudiziale va chiarito che la revoca della procurada parte del cliente (come da atto depositato in giudizio in data12/03/2026), a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fa perdere aldifensore lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tuttigli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla suasostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stataufficialmente comunicata (Cass. n. 17649 del 28/07/2010; Cass. n. 5410Numero registro generale 15898/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 8722/2026Data pubblicazione 08/04/2026del 11/04/2001); e ciò a maggior ragione nel giudizio di cassazione,caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio.3.

Il ricorso di CGO è affidato a cinque motivi, di seguito brevementeillustrati.3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi ovverodi motivare in ordine alla questione del rifiuto, da parte della segreteria,del deposito del ricorso.3.2. Con il secondo motivo di ricorso si «denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti controversi e decisiviper il giudizio, e, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per averela CTR, con una motivazione carente ovvero, comunque, apparente oindebitamente motivata per relationem, affermato la inammissibilità delricorso senza indicare l’iter logico- argomentativo e i presupposti fondantila decisione».

In particolare, la sentenza affermerebbe unicamente che ilricorso è inammissibile.3.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ulteriormente il vizio dimotivazione della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., essendosi la CGT2 limitata a rigettare l’appello,confermando la statuizione di inammissibilità del ricorso, senzaspecificarne le ragioni.3.4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta «la violazione degli artt.112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 3 e 4, violazione e falsaapplicazione di norme processuali, per avere la Corte territoriale omessodi esaminare il primo motivo anche di appello, col quale la Società avevadenunciato l’error in procedendo commesso dai giudici di prime cure, inrelazione ai c.d.

“errori forzabili”».Numero registro generale 15898/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 8722/2026Data pubblicazione 08/04/20263.5. Con il quinto motivo di ricorso si contesta, «in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32,comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 51, comma 2, n. 2 del d.P.R.n. 633 del 1972, in combinazione con gli artt. 2215 c.c. e 8 della legge n.383 del 2001, per avere la CTR erroneamente escluso, l’efficaciaprobatoria della documentazione prodotta dalla contribuente in giudizio agiustificazione del proprio corretto operato limitandosi, quindi,semplicemente a confermare la sentenza di primo grado coninammissibilità del ricorso ».4.

I motivi possono essere unitariamente considerati, riguardando tuttila questione della inammissibilità del ricorso di primo grado, e vannodisattesi.4.1. Il giudice di appello ha accertato che:

a) il termine ultimo per ildeposito del ricorso scadeva in data 12/09/2020;

b) il deposito del ricorsoè stato accettato solo in data 16/10/2020;

c) la richiesta di informazionialla segreteria risale, infine, al 23/10/2020.4.2. Trattasi di motivazione per nulla apparente in quanto pienamenteidonea a giustificare le ragioni per le quali, secondo il giudice di appello, ilricorso proposto dalla società contribuente in primo grado deve ritenersiinammissibile. L’esistenza di una congrua e logica motivazione rende,altresì, infondata ogni questione concernente la pur contestata omessapronuncia (perché la CGT2 si è pronunciata nel merito) ovvero l’omessoesame di documenti rilevanti (perché il fatto è stato compiutamenteesaminato dal giudice di appello).4.3.

Per il resto, la ricorrente fa riferimento a circostanze (tardivorifiuto di accettazione del deposito da parte della cancelleria) di cui non v’èalcuna evidenza nella sentenza di appello, essendo il ricorso del tuttocarente della necessaria specificità.Numero registro generale 15898/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 8722/2026Data pubblicazione 08/04/20265. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti diAER e rigettato nei confronti di AE. Nulla per le spese in ragione dellamancata difesa in giudizio delle parti intimate.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confrontidell’Agenzia delle entrate - Riscossione e rigetta il ricorso proposto neiconfronti dell’Agenzia delle entrate.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.La PresidenteGiulia Iofrida