Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8707/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's voluntary payment plan acceptance under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8707/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined a simplified dispute resolution scheme. The appellant, Vincenzo Refini, requested termination of the proceedings after paying ten of twenty installments under a new legislative framework. The court ruled that this voluntary adherence to the payment plan and the associated legal provisions necessitated the immediate extinction of the litigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022; The court must declare the litigation extinguished when a taxpayer voluntarily joins the simplified dispute resolution scheme and commences payment under the new provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal extinction simplified dispute resolution voluntary payment plan legislative framework 2022 taxpayer interest loss rettifica delle detrazioni rimborso dell'imposta preventiva ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto deicommi 197 e 198 dell’art. 1, legge n.
Commi 197 e 198 dell'art. 1, legge n. 197 del 2022
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto deicommi 197 e 198 dell’art. 1, legge n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25485/2018
115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o im-procedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello StatoNumero registro generale 30835/2020Numero sezionale 9057/2025Numero di raccolta generale 8707/2026Data pubblicazione 08/04/2026- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 749/18/2020, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 febbraio 2020;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che:1. Vincenzo Refini ha proposto ricorso, con due motivi, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionaledel Lazio ha rigettato il ricorso in riassunzione da lui promosso edavente ad oggetto un atto impositivo emesso nei suoi confronti dall’Uf-ficio a seguito della rettifica del reddito di partecipazione nella societàRefini Giuseppe Figli S.n.c. per l’anno d’imposta 1998.2.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:1. Con atto depositato in modalità telematica in data 5 dicembre 2025il ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio,avendo perso l’interesse a coltivare la lite in ragione della domanda diadesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pen-denti di cui all’art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197 del 2022,domanda con cui il medesimo contribuente aveva altresì richiesto dipoter eseguire il pagamento dell’importo dovuto, mediante venti rate,l’ultima delle quali con scadenza il 31 marzo 2028.L’Agenzia delle entrate, con atto precedentemente depositato il 5 ago-sto 2025, aveva già rappresentato l’avvenuta adesione del contri-buente alla definizione agevolata nonché il pagamento, da parte sua,almeno della prima rata dovuta, chiedendo pertanto dichiararsi estintoil giudizio per cessazione della materia del contendere.Numero registro generale 30835/2020Numero sezionale 9057/2025Numero di raccolta generale 8707/2026Data pubblicazione 08/04/2026Vincenzo Refini ha peraltro dimostrato di aver pagato gli importi finoradovuti, avendo versato, come risulta dal dettaglio dei pagamenti alle-gato all’istanza di estinzione giudizio, dieci delle venti rate previste,ovverosia tutte quelle scadute alla data del 5 dicembre 2025.2.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto deicommi 197 e 198 dell’art. 1, legge n. 197 del 2022, deve essere di-chiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità.3. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.4. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle solestatuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o im-procedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente