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Ordinanza — n. 8647/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal for omitting ruling on second tax assessment ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8647/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had accepted the tax authority's first ground but omitted a ruling on the second ground regarding tax loss deductions. The taxpayer argued the lower court failed to address the erroneous calculation of taxable income and the unjustified deduction of losses, citing the self-help act as evidence. The court found the omission of a decision on the second ground constituted a violation of the law, yet it ruled the taxpayer's specific complaint regarding this omission was unfounded and thus rejected the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. 546/1992; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: The failure to rule on a specific ground of appeal does not automatically constitute a violation if the ground was properly absorbed or if the taxpayer's complaint regarding the omission is unfounded.

Parole chiave

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tax assessment violation omission of ruling tax loss deduction self-help act taxable income calculation Regional Tax Court Cassation dismissal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del4.3.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
546/1992, inrelazione all'art. 360, co.

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Testo completo

catura Generale dello Stato– ricorrente –CONTROZOTTICH SILVANO, rappresentato e difeso dall’avv.to Augusto Truzzi delforo di Napoli, giusta procura speciale in atti-controricorrente–avverso la sentenza n. 153/01/2021 della Commissione tributariaregionale del Friuli Venezia Giulia, depositata in data 11.11.2021, nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanzacamerale del 4.3.2026;Numero registro generale 11735/2022Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 8647/2026Data pubblicazione 07/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale,respinto l’appello incidentale di Zottich Silvano, veniva accolto il primomotivo di appello principale dell’Agenzia delle Entrate e ritenuto assorbitoil secondo motivo.2. Zottich Silvano resiste con controricorso.3. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del4.3.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo, rubricato «Nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d. lgs. 546/1992, inrelazione all'art. 360, co. l, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate lamentache la C.T.R. abbia omesso di pronunciarsi sul secondo motivo digravame, ritenendolo erroneamente assorbito.

Deduce che l’Ufficio avevacensurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riconosciutoin modo presuntivo costi in deduzione del maggior reddito accertato,nonostante gli stessi non fossero stati imputati al conto economico e nonne fosse stata fornita la minima evidenza documentale. Inoltre, l'Ufficio siera doluto dell'erronea ricostruzione dei fatti e dell'erronea applicazionedella normativa in tema di deduzione delle perdite, che aveva comportatol'erronea individuazione in € 7.400,00 del maggior reddito di impresaanziché in € 178.212,00, come evidenziato nell'atto di autotutela.

Conspecifico riferimento a tale ultima doglianza, l'Ufficio rappresentava che ilquantum dovuto a seguito dell'intervenuta autotutela corrispondevachiaramente ad € 68.852,00, oltre interessi e sanzioni. Il dettaglio di dettiimporti si poteva facilmente individuare nell'atto di autotutela depositatonel giudizio di prime cure in data 29 giugno 2017. Il maggior recuperoderivava dalla rettifica delle perdite fiscali degli anni precedenti portate indiminuzione dal reddito imponibile del 2012. Dunque, mentre il primoNumero registro generale 11735/2022Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 8647/2026Data pubblicazione 07/04/2026motivo di appello riguardava la mancata giustificazione di operazioniimponibili per € 8.000,00, desumibili dall'esame del conto correntecointestato al contribuente ed alla moglie, il secondo motivo attenevaall'erronea deduzione delle perdite.

La C.T.R. aveva pertanto accoltol’appello, ma confermato l’avviso di accertamento solo nella parteprimo motivo, omettendo ogni pronuncia sul secondo.2. La doglianza è fondata.2.1. Per come risulta dalla sentenza impugnata e dall’atto di appellodell’Agenzia delle Entrate (all. 5), quest’ultima aveva lamentato l’erroneoriconoscimento, da parte della C.T.P., di costi forfetari nella misuradell’80% sui maggiori ricavi ricostruiti mediante indagini bancarie edeterminati in euro 8.000,00.2.2. Con il secondo motivo di impugnazione, per come risulta da pagina 4della sentenza e dall’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate,quest’ultima faceva invece presente che, a seguito dell’intervenutaautotutela, il dovuto ammontava alla minor somma di euro 68.852,00oltre contributi, interessi e sanzioni, per come evincibile dall’atto diautotutela del 29.6.2017 depositato in giudizio e lamentava che i giudicidi primo grado non si fossero pronunciati sul tale ripresa a tassazione.2.3.

Infatti, nell’atto di appello (all.

5) si legge: “La sentenza di primogrado è errata nell'aver riconosciuto in modo presuntivo costi indeduzione del maggior reddito accertato nonostante gli stessi non fosserostati imputati al conto economico come previsto dall'art. 109, comma 4,del TUIR e dei quali non è stata fornita la minima evidenza documentale.Inoltre, ha individuato erroneamente in 7.400 € il maggior reddito diimpresa anziché il maggior reddito imponibile di 178.212 € comeevidenziato nell'atto di autotutela.”2.4. Dopo aver sviluppato il primo motivo di appello, a pagina 9, la parteappellante inizia l’illustrazione del secondo motivo di gravame:

“PerNumero registro generale 11735/2022Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 8647/2026Data pubblicazione 07/04/2026quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione si rappresenta che ilquantum dovuto a seguito dell’autotutela corrisponde ad euro 68.852 piùcontributi, interessi e sanzioni ed il dettaglio degli importi in rassegna sipuò facilmente individuare nell’atto di autotutela del 29.6.2017 depositatoin giudizio. Il recupero maggiore deriva dalla rettifica delle perdite fiscaliportate in diminuzione dal reddito imponibile.

Come si evince chiaramentea pagina 5 dell’avviso impugnato, le perdite dedotte nell’anno 2012 sonopari a 385.120 e derivano dagli anni 2008, 2009 e 2011……….”,lamentando che la Commissione di primo grado non aveva colto “quantorichiesto nell’avviso impugnato e confermato con l’atto di autotutela. Difatto nulla dice in merito a tale recupero, considerando poi, nel calcolo delmaggior utile accertato, soltanto gli 8000,00 euro derivanti dallemovimentazioni bancarie per l’anno in corso. Anche su tale puntopertanto la sentenza andrà corretta riportando il maggior redditoimponibile a 157.090 derivante dalla rettifica alla perdita del 2009 e aiprelievi ingiustificati nel 2012”. ( pagine da 9 a 10).3.

Appare pertanto evidente che i giudici di appello hanno omesso diesaminare il secondo motivo di gravame, incorrendo nella violazionedenunciata.4. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatadeve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinchè sipronunci sul secondo motivo dell’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate ed affinchè provveda a liquidare anche le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, in diversacomposizione, cui demanda di pronunciarsi sul secondo motivo dell’appelloNumero registro generale 11735/2022Numero sezionale 1995/2026Numero di raccolta generale 8647/2026Data pubblicazione 07/04/2026proposto dall’Agenzia delle Entrate, oltre che liquidare le spese del giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026Il Presidente(Roberta Crucitti)