Court dismisses shareholder's extinction request but allows tax appeal against regional commission decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the litigation extinguished for shareholder Paola Elisabetta Andrini regarding her specific request for expedited judgment termination. Conversely, the court allowed the main appeal by the company and other shareholders against the regional tax commission's partial rejection of their tax claims. The decision was based on the appellate court's contradictory reasoning regarding cost inerenza and the failure to properly address the distinction between operational existence and cost deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 40 comma 3 d.l. n. 13/2023; Art. 5 comma 12 legge n. 130/2022: While a taxpayer may request early extinction of tax litigation under specific legislative provisions, the court must independently evaluate the admissibility of the main appeal on merits and cannot automatically dismiss the entire proceeding based on a subsidiary request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Paolo Al-liata e dall’avv. Guido Granzotto- ricorrenti -controNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale -proposto avverso la sentenza n. 76/2020, emessa dalla Commissionetributaria regionale del Piemonte, depositata il 20 gennaio 2020;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere Luigi D’Alessandro.Rilevato che:1.
Con separati ricorsi, poi riuniti dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Verbania, la Angeretti S.a.s. di Gabriele Angeretti e i suoidue soci Gabriele Angeretti e Paola Elisabetta Andrini impugnarono gliavvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva deter-minato, rispettivamente, maggiori imponibili della società ai fini Iva eIrap per gli anni d’imposta 2008 e 2009 nonché, per i medesimi anni,un maggior reddito di partecipazione in capo ai soci, rilevante ai finiIrpef. Il recupero a tassazione era stato giustificato dall’Ufficio in ra-gione dell’indebita deduzione, ai fini delle imposte dirette, di costi rite-nuti non inerenti, nonché (ma solo per l’anno d’imposta 2008) in ra-gione dell’indebita detrazione dell’Iva relativa a due fatture emesse daun fornitore.2.
Il Giudice di prime cure accolse i ricorsi riuniti.3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, investita dell’ap-pello dell’Agenzia delle entrate, accolse parzialmente il gravame, evi-denziando, in sintesi, la mancata prova dell’inerenza dei costi sostenutidalla società contribuente in relazione alle fatture emesse dalla dittasubappaltatrice di Mario Lenzi, inerenza invece riconosciuta rispettoalle altre fatture contestate, emesse da altre ditte.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice la Angeretti S.a.s. di Ga-briele Angeretti, Gabriele Angeretti e Paola Elisabetta Andrini hannoNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ulteriormenteillustrato da memoria, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con con-troricorso e con ricorso incidentale articolato in due motivi.5.
Nel corso del presente giudizio di legittimità la sola ricorrente PaolaElisabetta Andrini ha chiesto che nei suoi confronti venga dichiaratal’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 5, comma 12, legge n. 130 del2022, avente ella aderito alla definizione agevolata prevista dall’ottavocomma del medesimo articolo.Considerato che:1. Preliminarmente si osserva che la controversia instaurata da PaolaElisabetta Andrini si riferisce ad atti impositivi contemplati nell’elencotrasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 01/09/2025 diuna pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione deitempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
L’in-serimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione dellacontroversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposi-zione. Entro il termine di legge nessuna delle parti del rapporto pro-cessuale intercorrente tra la Andrini e l’Agenzia delle entrate ha pre-sentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (talenon potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata uni-camente alla declaratoria di estinzione).Pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo,limitatamente al rapporto processuale tra le predette parti, si è estinto.Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.2.
Venendo alla posizione processuale degli altri due ricorrenti, con ilprimo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazioneNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’art. 132, n. 4, c.p.c.» poiché la sentenza impugnata è carente dimotivazione o comunque si fonda su una motivazione illogica e con-traddittoria, e, in definitiva, meramente apparente. Secondo i ricorrentila sentenza pronunciata dal Giudice d’appello si contraddice sia quandoafferma che la determinazione “a corpo” del corrispettivo d’appalto èconsentita sul piano civilistico ma non su quello fiscale siccome nonconforme al requisito della determinabilità del costo, sia quando so-stiene che i costi relativi alle fatture emesse da ditte diverse da quelladi Mario Lenzi, pur riferendosi a prestazioni il cui compenso è statodeterminato “a corpo”, sono deducibili in quanto di importo più conte-nuto, dando così rilievo scriminante, ai fini della deducibilità o meno diun costo, all’entità degli importi fatturati.3.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., «violazione dell’art. 36d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c.». Secondo la ricorrente incidentale la sen-tenza impugnata, nel riconoscere la deducibilità dei costi sostenutidalla società contribuente in relazione alle sole fatture di ditte diverseda quella di Mario Lenzi siccome riportanti importi più modesti, cometali probabilmente riferentisi a prestazioni di manodopera subappal-tate, si è fondata su una motivazione apparente e del tutto approssi-mativa, avendo dato rilievo, ai fini della deducibilità, ad un elemento,quale quello dell’entità dei costi, in realtà neutro ai fini che qui interes-sano, ed essendo giunta a tale soluzione sulla base di un giudizio dicarattere equitativo non consentito al giudice tributario.4.
I due motivi testé esposti – che, sottintendendo censure sostanzial-mente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente –sono fondati.4.1. Nella sentenza impugnata si sostiene, innanzitutto, che i contri-buenti non hanno provato la concreta destinazione dei contestati costiall’attività produttiva, non avendo specificamente indicato le attivitàNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026produttive («produzioni», secondo la terminologia usata dal giudice dimerito) a cui correlare i costi sostenuti.
L’affermazione dei giudici d’ap-pello si riferisce, in via generalizzata, a tutti i costi in contestazione,tanto a quelli relativi alle fatture della ditta di Mario Lenzi, tanto a quellicollegati alle fatture delle altre ditte; come tale, essa sarebbe stataastrattamente idonea a giustificare un provvedimento giudiziale checonfermasse l’integrale legittimità dell’accertamento fiscale in punto diindeducibilità dei costi. E ciò in virtù del consolidato insegnamento diquesta Corte secondo cui «in tema di imposte sui redditi delle società,la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività diimpresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'e-sercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocanoin una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta –secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in casodi contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contri-buente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e,quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e lasua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa per-ché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé» (Cass.n. 24880/2022).Al contrario i giudici di secondo cure, pur partendo dalle citate pre-messe, hanno poi ritenuto «eccessivo escludere dai costi tutte le ope-razioni date in sub appalto», essendo loro apparso «più consono allarealtà economica della società riconoscere le fatture emesse da ditteindividuali diverse da quella di Lenzi Mario che per gli importi fatturatinon vi è dubbio si riferiscano a prestazioni di mano d’opera».Nell’analizzare i costi di cui alle fatture emesse dalla ditta di MarioLenzi, la CTR ha infine affermato che rispetto ad essi non era possibilegiungere alla conclusione presuntiva/equitativa cui era pervenuta conNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026riguardo alle fatture di altre ditte, e ciò «in ragione degli importi fattu-rati che ammontano a rilevanti importi non conciliabili con la presta-zione di mano d’opera di ditta individuale senza dipendenti come risultadagli accertamenti della GdF».
Affermazione, quest’ultima, che si ponein contrasto con quanto riconosciuto all’inizio della parte motiva dellasentenza impugnata, in cui la CTR precisa che nel caso in esame non èin contestazione l’oggettività delle prestazioni e che l’eventuale carat-tere soggettivamente inesistente delle operazioni cui si riferiscono lefatture delle imprese fornitrici non dà automaticamente luogo, giusta ildisposto dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 16 del 2012, all’indeducibilità deicosti.4.2. Così argomentando, la Commissione regionale ha reso una moti-vazione del tutto contraddittoria, caratterizzata da un percorso logico-argomentativo claudicante e fondata su un coacervo di elementi traloro distonici.Invero, pur avendo dato atto della mancata prova della correlazionedei costi in contestazione con le attività produttive svolte dalla società,essa ha poi concluso nel senso della deducibilità dei costi legati allefatture emesse da ditte diverse da quella di Mario Lenzi per la solaragione – in realtà costituente elemento del tutto anodino – che esseportavano importi più ridotti e perciò presuntivamente riferentisi a pre-stazioni di manodopera, senza però chiarire se la contribuente avesseallegato precise circostanze fattuali che consentissero di ricondurre talicosti all’attività d’impresa svolta e di ritenere, quindi, dimostrata la loroconcreta destinazione alla produzione.Anche con riferimento alle fatture emesse da Mario Lenzi, la sentenzad’appello risulta ancipite e anfibologica in quanto la notevole entità de-gli importi di cui alle dette fatture viene assunta ad indice dell’inesi-stenza soggettiva delle operazioni fatturate – e, di conseguenza, a mo-tivo della ritenuta indeducibilità dei relativi costi – quando la stessaNumero registro generale 19068/2020Numero sezionale 9055/2025Numero di raccolta generale 8594/2026Data pubblicazione 07/04/2026sentenza aveva già chiarito che l’unica questione da decidere era quellaconcernente l’inerenza dei costi e che su tale questione non incideval’eventuale carattere soggettivamente inesistente delle operazioni fat-turate.5.
L’accoglimento dei suddetti motivi assorbe sia gli altri due motivi delricorso principale, con i quali sono stati dedotti il mancato esame delladocumentazione integrativa alle fatture emesse da Mario Lenzi e ilmancato rispetto dei principi sulla ripartizione dell’onere della prova,sia il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’Agenzia fiscaleha fatto valere censure analoghe a quelle proposte con il secondo mo-tivo, ma sotto il diverso profilo della violazione di legge.6. Va, pertanto, disposta la cassazione dell’impugnata sentenza conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte,in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia nonché alla regolazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio con riguardo al rapporto processualetra Paola Elisabetta Andrini e l’Agenzia delle entrate; accoglie il primomotivo del ricorso principale proposto da Gabriele Angeretti e dalla An-geretti S.a.s. di Gabriele Angeretti, nonché il secondo motivo del ri-corso incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rin-via, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Pie-monte, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente