Cassation court declares tax appeal dismissed due to procedural extinction via simplified settlement agreement deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal dismissed, ruling that the proceedings were extinguished by the taxpayer's deposit of a simplified settlement request. The taxpayer had filed this request with proof of payment, satisfying the statutory conditions for immediate case closure under the new tax law. Consequently, the tax authority's arguments regarding lease cost deductibility were rendered moot as the dispute was terminated by the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198, Legge 197/2022; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The deposit of a simplified settlement request and proof of payment automatically extinguishes the tax proceeding, rendering subsequent appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
peciale in calce al controricorso;– controricorrente –avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano,sezione 16, n. 4846/2017, pronunciata il 15/2/2017 e depositata il22/11/2017;Numero registro generale 15656/2018Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 8465/2026Data pubblicazione 04/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’8/1/2026 dal consigliere Sabrina Serrelli;La Corte di cassazione osserva:1. Con avviso di accertamento n. 7950EC200611, relativo ad IRESed altro, per l’anno di imposta 2008 l’Agenzia delle Entrate procedevaal recupero di costi per la quota capitale dei canoni di leasingimmobiliare relativo all’acquisto di un terreno per la successivarealizzazione di un fabbricato industriale, ritenendoli dedotti in eccessoai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.l. 223/2006.2.
La società contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso diaccertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale diMilano, che accoglieva parzialmente le doglianze della partedeterminando la percentuale di indeducibilità del costo per canoni dilocazione finanziaria dal 20% della quota capitale di euro 1.728.448,00contabilizzato dalla ricorrente al 30,33% della stessa quota.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello per la riforma dellasentenza di primo grado, rilevando che, ai sensi dell’art. 36 del d.l.n.223/2006, tutta la quota relativa al terreno doveva considerarsi nondeducibile.La Commissione Tributaria Regionale, con riferimento alladeducibilità dei canoni di leasing ed alla loro complessivadeterminazione, confermava la sentenza di primo grado, ritenendo chel’Ufficio non avesse tenuto conto della parte di terreno pari al 33,33%destinata ad uso pubblico da riferirsi agli oneri urbanistici relativi nonal terreno ma al fabbricato, con conseguente necessità di scorporare ilcosto di detta area dal prezzo del terreno e di determinare lapercentuale di indeducibilità dei canoni di leasing nella misura del30,33%, demandando all’Ufficio il ricalcolo della maggiore imposta inconsiderazione dell’iniziale percentuale del 20% indicata dalla società.Numero registro generale 15656/2018Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 8465/2026Data pubblicazione 04/04/20264.
L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione affidandolo ad ununico motivo. La società si costituisce con controricorso.5. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto procuratoregenerale, dott. Michele Di Mauro, in data 13/12/2025 ha depositatoconclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. nelle qualiha chiesto l’estinzione del giudizio e in subordine l’accoglimento delricorso.6. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 cod. proc. civ. in data 27 dicembre 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 36 del d.l. 223/2006, per avere laCommissione tributaria regionale affermato che la percentuale diindeducibilità dei canoni di leasing va calcolata tenendo conto, da unlato, del costo complessivo del leasing e, dall’altro, del costo delterreno, depurato dal costo dell’area destinata ad uso pubblico dariferirsi ad oneri di urbanizzazione. Secondo l’art. 36, comma 7, del d.l.223/2006, invece, il costo del terreno non è mai ammortizzabile, percui non è possibile che la quota capitale del costo del terreno del canonedi leasing sia deducibile.2.
In via preliminare si dà atto della presentazione in data10/10/2023 da parte della società contribuente della domanda didefinizione agevolata della lite pendente e della conseguente domandadi estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, dellaLegge n.197/2022.2.1. Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto leggen. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023,il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delleNumero registro generale 15656/2018Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 8465/2026Data pubblicazione 04/04/2026controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023,«presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia,copia della domanda di definizione e del versamento degli importidovuti o della prima rata» e, in tal caso, «il processo è dichiarato estintocon decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera diconsiglio se è stata fissata la data della decisione.
Le spese del processorestano a carico della parte che le ha anticipate».2.2. Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve esserenotificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per lanotificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entrosessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organogiurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui ladefinizione della controversia è richiesta in pendenza del termine perimpugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dalcontribuente unitamente al diniego della definizione entro sessantagiorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nelmedesimo termine» (comma 200) e «Per i processi dichiarati estinti aisensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione èimpugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiaratol'estinzione.
Il diniego della definizione è motivo di revocazione delprovvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e larevocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Iltermine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere larevocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201)».2.3. Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1,comma 198, legge 29 dicembre 2022, n. 197, avendo la societàdepositato domanda di definizione agevolata, allegando la ricevutaNumero registro generale 15656/2018Numero sezionale 59/2026Numero di raccolta generale 8465/2026Data pubblicazione 04/04/2026della sua presentazione all’Agenzia delle Entrate e del versamentodell’importo dovuto indicato come saldo.Non risulta, infatti, che sia stato notificato eventuale diniego delladefinizione agevolata entro il termine del 31 luglio 2024, né la difesaerariale, successivamente al deposito dell’istanza, ha sollevatoeccezioni sulla regolarità della definizione della lite pendente.La Corte ha chiarito «che la definizione agevolata in esame, adifferenza di quelle previste da leggi antecedenti, determinal’estinzione del giudizio alla sola condizione del deposito della domandadi definizione agevolata e della prova del pagamento di quanto dovutoo della prima rata (Cass. 11/06/2024, n. 16240;
Cass. 01/03/2024, n.5534), non rivenendosi profili di illegittimità costituzionale dell’art.dell’art. 1, comma 198, della legge n.197 del 2022 in riferimento agliartt. 3, 24, 53 e 111 Cost., laddove dispone che il processo è dichiaratoestinto in caso di deposito di copia della domanda di definizioneagevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, inquanto frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorirel’immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti (Cass. 5marzo 2025, n. 5911).3. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le haanticipate.
Nulla deve essere, dunque, disposto.L’adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza deipresupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7 dicembre2018, n. 31732). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’8 gennaio 2026Il Presidente