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Ordinanza — n. 8421/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses nullity claims for procedural errors but allows appeal on tax liability issues regarding judicial seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8421/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's claim that the lower court's judgment was null due to an incorrect party designation, ruling it a correctable material error. Conversely, the Court allowed the concessionary's appeal regarding the tax liability of the custodian during judicial seizure, finding the first-instance decision flawed. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the regional tax court for a new trial on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 1 d.lgs. n. 546/92: An incorrect party designation in a judgment is a correctable material error unless it obscures the identity of the parties, whereas the tax liability of a custodian during judicial seizure remains with the original taxpayer unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

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judicial seizure tax liability custodian procedural nullity party designation remittal administrative tax cartella ipotecaria documentale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
546/92 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
Art. 36, comma 2, n. 1 d.lgs. n. 546/92
– Con il primo motivo si deduce la nullità per errataindicazione delia parte processuale (art. 36, comma 2, n.
Art. 321 c.p.p.
Art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992
art. 112 c.p
– Con il terzo motivo si deduce la nullità per omessapronuncia su motivo di appello incidentale (art. 112 c.p.c.
art. 75 c.p
– Il motivo è fondato.Il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina delcustode non privano il contribuente della sua legittimazioneprocessuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c., con riferimento ai debitifiscali già maturati prima del sequestro (Cass.
artt. 321 c.p
6111/2019).Analogamente, in caso di sequestro preventivo della totalitàdelle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendioaziendale, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p.
art. 2948 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29487/2021
Cass. n. 6111/2019
Cass. n. 6111/2019).Analogamente, in caso di sequestro preventivo della totalitàdelle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendioaziendale, disposto ai sensi degli artt.
Cass. n. 8383/2023
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Testo completo

entata e difesa dall'avvocato-ricorrente-controEQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoEster Dattolo;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Campania n. 9624/2016, depositata il 4 novembre2016.Numero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio2026 dal Consigliere Gianluca Grasso.1.

– Con ricorso innanzi alla Commissione tributaria provincialedi Caserta, la società contribuente proponeva opposizione avversola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, cui risultavanosottese cartelle di pagamento aventi a oggetto debiti di naturatributaria di varia natura, deducendo l’inesistenza materiale deiplichi contenenti gli atti opposti, il difetto di notifica sia di questiultimi che delle cartelle di pagamento, vizi di contenuto essenzialiquali motivazione e sottoscrizione, la decadenza e maturataprescrizione relativamente alle pretese tributarie, il difetto degli attiprodromici e necessari, con incidenza sull’efficacia e validità dellacomunicazione.Con atto di controdeduzioni, si costituiva in giudizio ilConcessionario della riscossione per la Provincia di Caserta,chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 2726/15/15, la Commissione tributariaprovinciale di Caserta accoglieva il ricorso e annullava l’iscrizione diipoteca.2.

– Avverso tale pronuncia, il Concessionario proponeva attodi appello.La contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delgravame e proponendo appello incidentale.La Commissione tributaria regionale della Campania, consentenza n. 9624/44, depositata il 4 novembre 2016, ha accolto ilgravame principale, rigettando quello incidentale.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a sei motivi.Il Concessionario si è costituito con controricorso.Numero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/20264.

– Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Concessionario ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo si deduce la nullità per errataindicazione delia parte processuale (art. 36, comma 2, n.

1) deld.lgs. n. 546/92 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). Si lamental’errata indicazione, in sentenza, del soggetto appellante,individuato in Equitalia Napoli in luogo di Equitalia Caserta.1.1. – Il motivo è infondato.L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle partinell'intestazione della sentenza va considerata un mero erroremateriale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficientechiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, lanullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si èregolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, noneliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, inordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 14106/2023;Cass. n. 19437/2019).Quello censurato costituisce un errore materiale che non incidesulla corretta identificazione della parte processuale, poichéEquitalia sud è stata fusa e incorporata in Equitalia servizi diriscossione s.p.a.2.

– Con il secondo motivo si deduce la nullità per omessapronuncia su eccezioni di inammissibilità del gravame (art. 112c.p.c. e artt. 53 e 54, comma 1, d.lgs. n. 546/92, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.). La Commissione tributariaregionale (sentenza pag. 2 secondo capoverso) afferma: «SiNumero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/2026costituiva la Società contribuente con atto di controdeduzioni eappello incidentale ribadendo le eccezioni proposte in primogrado», omettendo di valutare le eccezioni di inammissibilitàdell’appello per mancanza di motivi e per errata individuazionedella ragione sociale della appellata e del suo legalerappresentante.2.1.

– Il motivo è inammissibile.L'omesso esame di una questione puramente processuale(nella specie, la deduzione dell'inammissibilità dell'appello) nonintegra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel casodi mancato esame di domande o eccezioni di merito (Cass. n.26913/2024).Entrambe le eccezioni di inammissibilità del gravame risultanocomunque superate, essendovi stata una pronuncia nel merito.3. – Con il terzo motivo si deduce la nullità per omessapronuncia su motivo di appello incidentale (art. 112 c.p.c. e art.54comma 2 d.lgs. n. 546/92 (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).Nell’atto di controdeduzioni, la contribuente ha proposto appelloincidentale nel quale ha eccepito l’inesistenza materiale degli attiimpugnati e la mancata corrispondenza tra quanto si assume divoler consegnare con l’atto effettivamente spedito (contenuto delplico).

Sulla questione, il giudice di secondo grado avrebbe omessodi pronunciarsi.3.1. – Il motivo è infondato.Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisionecomporti una statuizione implicita di rigetto della domanda oeccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda ol'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate eNumero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/2026travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone,come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza oinfondatezza (Cass. n. 25710/2024).Nel caso di specie, sussiste una pronuncia implicita in relazioneal profilo denunciato giacché, in motivazione, si evidenzia che lanotifica degli atti presupposti è avvenuta regolarmente.

Neconsegue il rigetto implicito del motivo di appello incidentalefondato sull’inesistenza materiale degli atti impugnati e la mancatacorrispondenza tra quanto si assume essere stato consegnato conl’atto effettivamente spedito.4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2298c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il giudice di seconde cureafferma (pag.

2) che «La notifica degli atti presupposti è avvenuta,infatti, presso la residenza anagrafica degli amministratori giudizialii quali, quindi, hanno avuto conoscenza legale di tali atti. .. omissis.. Non vi e dubbio, dunque, sul perfezionamento della notifica esulla riferibilità di quella notifica agli atti prodromicì a quelloimpugnato, e sul consolidarsi, dunque, della pretesa tributaria permancata tempestiva impugnatone delle predette cartelle dipagamento». Invece, tale notifica sarebbe del tutto inesistentegiuridicamente o almeno nulla in quanto l’amministratoregiudiziario non è il legale rappresentante della società, essendo taleil socio amministratore.4.1.

– Il motivo è fondato.Il provvedimento di sequestro giudiziario e la nomina delcustode non privano il contribuente della sua legittimazioneprocessuale ai sensi dell'art. 75 c.p.c., con riferimento ai debitifiscali già maturati prima del sequestro (Cass. n. 12696/2022).Nessuna norma in materia di sequestro giudiziario né in tema dimisure cautelari personali, custodiali o interdittive, sancisce laNumero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/2026perdita della capacità processuale dell'indagato.

Il custodegiudiziario, pur ripetendo i propri poteri di amministrazione dalperimetro del provvedimento giudiziale di nomina (o dalla legge,ove previsto), ha quale funzione peculiare, di regola, quella digarantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale;ciononostante, il soggetto passivo delle imposte concernenti ilperiodo immediatamente precedente non può che essere ilcontribuente che, per effetto del sequestro - avuto riguardo aldetto periodo d'imposta non subisce alcuna deminutio sul pianodella capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanzaprocessuale (Cass. n. 29487/2021;

Cass. n. 6111/2019).Analogamente, in caso di sequestro preventivo della totalitàdelle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendioaziendale, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n.306 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 356 del 1992, il custodegiudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dal giornodell'esecuzione della misura e, di conseguenza, ai finidell'adempimento dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno in cui lamisura ha avuto esecuzione (da assolversi nell'anno successivo)sono soggetti passivi delle imposte e obbligati a presentare ladichiarazione sia l'imprenditore destinatario del sequestro, sia ilcustode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio,distintamente tenuti alla presentazione di corrispondentidichiarazioni parziali (Cass. n. 8383/2023).Nel caso di specie, in motivazione si evidenzia che la notificadegli atti presupposti è avvenuta presso la residenza anagraficadegli amministratori giudiziari.

In sede di rinvio si dovrà accertarese le cartelle di pagamento riguardavano imposte antecedenti osuccessive alla nomina degli amministratori giudiziari.Numero registro generale 12283/2017Numero sezionale 216/2026Numero di raccolta generale 8421/2026Data pubblicazione 03/04/20265. – L'accoglimento del quarto motivo determinal'assorbimento dei restanti (con il quinto motivo si deduce la nullitàper omessa valutazione delle prove in lite, art. 115 e 116 co. 1c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; con il sestomotivo si deduce la nullità per omessa valutazione dell’eccezione diprescrizione ex art. 112 c.p.c. e art. 2948 c.c. ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.).6.

– La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata inrelazione al quarto motivo di ricorso e, per l'effetto, va disposto ilrinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoterritorialmente competente anche per la liquidazione delle spese dilite. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, ilsecondo e il terzo, assorbiti il quinto e il sesto; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 13 gennaio 2026.La PresidenteTania Hmeljak