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Ordinanza — n. 8417/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax decision for failure to examine appellant's appeal regarding supplementary declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court quashed the Regional Tax Commission's decision because it failed to examine the appellant's specific appeal regarding a supplementary tax declaration. The appellant argued that the automated control ignored his later-filed integrative declaration, which should have merged with the original return. The court ruled that this unexamined appeal involved a significant legal issue and ordered the case remitted to a newly composed second-instance tribunal for a proper review.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation of the principle of correspondence between the request and the ruling is admissible when the lower court fails to examine a specific appeal argument raised by the appellant, even if that argument concerns errors in the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal unexamined supplementary declaration automated control principle of correspondence remittal to second instance art 360 cpc tax liability calculation

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo sono lamentate:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedell’art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c.
Art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998
600 del 1973 e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis,del d.P.R.
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
225 del 2016-, oggetto del controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non può cheessere la ”dichiarazione fiscale emendata“, come risultante dalla fusionedell’atto originario con quello integrativo (cfr.
Art. 5, comma 6, della legge n. 212 del 2000
I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo, in quanto veicolano questioni connesse alla (o dipendenti dalla)pronuncia sul motivo d’appello non esaminato dai giudici a quibus.5.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2771/2017
Cass. n. 2771/2017, Cass.
Cass. n. 6235/2019
2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass.
Cass. n. 28072/2021
Cass. n. 13102/2012
Cass. n. 13102/2012, Cass.Sez.
Cass. Sez. U. n. 13378/2016
Cass. n. 18927/2021
13378/2016, Cass. n. 18927/2021).1.6 Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.2.

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Testo completo

LA CALABRIA n. 887/17 depositata l’11 aprile 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 marzo 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. All’esito del controllo automatizzato eseguito dalla DirezioneProvinciale dell’Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla dichiarazione dei redditi ai finidell’IRPEF presentata da Angelo Sabatino in relazione all’anno 2011,l’agente della riscossione Equitalia Sud s.p.a. notificava al predettoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026contribuente cartella di pagamento della maggior imposta liquidatadall’Ufficio.2.

L’intimato impugnava tale cartella dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Vibo Valentia, la quale, pronunciando nelcontraddittorio dell’ente impositore e dell’agente della riscossione,rigettava il suo ricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Calabria, che consentenza n. 887/17 dell’11 aprile 2017 respingeva l’appello della parteprivata.4. Contro questa sentenza Angelo Sabatino ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.5. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione(ADER), successore ex lege di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.,incorporante Equitalia Sud s.p.a., sono rimaste intimate.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 del medesimocodice.1.1 Si contesta l’omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello conil quale il contribuente aveva dedotto che:(i)le somme indicate nella cartella di pagamento non trovavano alcunriscontro nei dati riportati nella dichiarazione dei redditi sottoposta acontrollo automatizzato;(ii)nell’esecuzione di tale controllo non si era tenuto conto delladichiarazione integrativa da lui successivamente presentata per l’annoNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026d’imposta 2011.1.2 La censura è fondata.1.3 Va anzitutto notato che il Sabatino ha provveduto a trascrivere nelcorpo del ricorso il motivo di appello di cui trattasi, in assolvimentodell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., da osservare anche quando vengano fatti valere errores inprocedendo (cfr.

Cass. n. 2771/2017, Cass. n. 6235/2019, Cass. n.28072/2021).1.4 Tanto premesso, deve constatarsi che tale motivo,autonomamente apprezzabile, non è stato minimamente preso in esamenell’impugnata sentenza; né è fondatamente sostenibile che il suo rigettosia implicito nella decisione assunta dal collegio regionale, che della suaavvenuta proposizione nemmeno ha dato conto.1.5 Oltretutto, esso involgeva una questione indubbiamente rilevanteai fini della corretta soluzione della controversia.Occorre, infatti, tener presente che, per consolidata giurisprudenza diquesta Corte, in caso di presentazione della dichiarazione integrativa di cuiall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 -nel testo, applicabileratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 193 del2016, conv. dalla legge n. 225 del 2016-, oggetto del controlloautomatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non può cheessere la ”dichiarazione fiscale emendata“, come risultante dalla fusionedell’atto originario con quello integrativo (cfr.

Cass. n. 13102/2012, Cass.Sez. U. n. 13378/2016, Cass. n. 18927/2021).1.6 Sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza perviolazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.2. Con il secondo motivo sono lamentate:(a)ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 115 del medesimo codice;(b)a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazioneNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis,del d.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione temporalmente vigente.2.1 Si sostiene che la Commissione regionale non avrebbe tenutoconto del fatto incontestato che il contribuente aveva presentatodichiarazione integrativa per l’anno d’imposta 2011, essendo risultataaffetta da errori quella originariamente presentata.3.

Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973 e dell’art. 5, comma 6 (recte: 6, comma 5 - n.d.r.), della legge n.212 del 2000.3.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso chel’emissione della cartella dovesse essere preceduta dalla comunicazionedegli esiti del controllo, nonostante la presenza di errori nelladichiarazione successivamente integrata.4. I due predetti motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento delprimo, in quanto veicolano questioni connesse alla (o dipendenti dalla)pronuncia sul motivo d’appello non esaminato dai giudici a quibus.5.

Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (giàCTR) della Calabria, in diversa composizione, perché pronunci sul motivodi appello di cui sopra.5.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassal’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione TributariaNumero registro generale 27464/2017Numero sezionale 2534/2026Numero di raccolta generale 8417/2026Data pubblicazione 03/04/2026della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino Lenoci