Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8416/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal, upholding that specific evidence must analytically rebut the legal presumption of undeclared income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8416/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision that denied a refund of assessed undeclared income. The taxpayer argued that the lower court failed to properly apply the legal presumption of income from bank transfers, claiming the evidence offered was sufficient to rebut it. The court ruled that while the taxpayer admitted offering general presumptive evidence, the lower court correctly found it inadequate because the law requires specific, analytical proof for every single bank transaction to overcome the statutory presumption.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, para. 1, no. 2 DPR 600/1973; Art. 36 D.Lgs. 546/1992: The legal presumption of income from bank transfers in favor of the tax administration can only be overcome by specific, analytical evidence regarding each transaction, not by generic presumptive proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumption of income bank transfer evidence tax assessment appeal analytical proof requirement Cassation dismissal IRPEF taxation tax administration burden

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, para. 1, no. 2 DPR 600/1973
384, ultimo comma, c.p.c., nei termini di sèguito esplicitati.3.2 Dopo aver ricordato che, per costante orientamento di questaCorte regolatrice, la prova contraria idonea a superare la presunzione dicui all’art. 32, primo comma, num.
Art. 36 D.Lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 360, para. 1, no. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 384, last para. c.p.c.
Art. 13, para. 1-quater DPR 115/2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20296/2024
Cass. n. 7666/2025
n.20296/2024, Cass. n. 7666/2025, Cass.
Cass. n. 2660/2026
Cass. n. 6969/2015
Cass. n. 6969/201520408/2018, Cass.
Cass. n. 20408/2018
Cass. n. 6407/2022
6969/201520408/2018, Cass. n. 6407/2022).4.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO n. 6878/15/16 depositata il 14 novembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 marzo 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanzaconduceva una verifica fiscale nei confronti di Edoardo FrancescoCaltagirone con riferimento al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il23 giugno 2010, esaminando le movimentazioni dei conti correnti bancaria lui intestati.Numero registro generale 27535/2017Numero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 8416/2026Data pubblicazione 03/04/20261.1 Sulla scorta delle risultanze di tale verifica, compendiate nelprocesso verbale di constatazione (p.v.c.) del 5 giugno 2012, la DirezioneProvinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti delcontribuente un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 mediante ilquale recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, presunti ricavi nondichiarati per un ammontare di 26.889,73 euro.Il suddetto importo corrispondeva al totale di sette versamentieffettuati su due distinti conti correnti aperti presso la Unicredit Banca diRoma s.p.a., di cui il soggetto verificato non era stato in grado didimostrare la natura non reddituale.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, che rigettava il suoricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 6878/15/16 del 14 novembre 2016 respingeva l’appello della parteprivata.4. Contro questa sentenza Edoardo Francesco Caltagirone ha propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato un mero ”atto di costituzione“,ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente escluso che laNumero registro generale 27535/2017Numero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 8416/2026Data pubblicazione 03/04/2026presunzione legale posta in favore dell’Amministrazione Finanziaria dallacitata norma del d.P.R. n. 600 del 1973 possa essere superata dalcontribuente anche mediante una prova presuntiva contraria di caratteregenerale, quale quella che era stata fornita nella fattispecie concreta.2.

Con il secondo motivo è lamentata, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si sostiene che la sentenza sarebbe affetta da nullità perchécorredata di una motivazione solo apparente.La Commissione regionale avrebbe, infatti, omesso di valutare glielementi indiziari addotti dal contribuente allo scopo di fornire la provacontraria cui era tenuto, essendosi limitata ad affermare apoditticamenteche essi risultavano inidonei a vincere l’anzidetta presunzione legalefavorevole al Fisco.3.

I due motivi possono essere trattati insieme, perché strettamenteconnessi.3.1 La complessa censura che essi veicolano non merita accoglimento,pur rendendosi necessario integrare la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini di sèguito esplicitati.3.2 Dopo aver ricordato che, per costante orientamento di questaCorte regolatrice, la prova contraria idonea a superare la presunzione dicui all’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 «deveessere non generica ma analitica, per ogni versamento bancario», la CTRha soggiunto che la «prova indiziaria offerta dal contribuente nonrisult[ava] adeguatamente concludente».3.3 Le surriportate affermazioni, oltre a fondarsi su una premessagiuridicamente corretta (cfr., sull’argomento, ex permultis, Cass. n.20296/2024, Cass. n. 7666/2025, Cass. n. 2660/2026), rendonointelligibili le ragioni poste a base del decisum, onde deve escludersi che lasentenza in esame sia assistita da una motivazione solo apparente.Numero registro generale 27535/2017Numero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 8416/2026Data pubblicazione 03/04/2026Oltretutto, è lo stesso ricorrente a riconoscere di aver offerto una«prova presuntiva di carattere generale», il che giustifica pienamente, sulpiano logico, il sintetico giudizio di ”non adeguata concludenza“ espressoin proposito dal collegio regionale.3.4 Deve, tuttavia, emendarsi la motivazione svolta dalla CTR laddovesembra ammettere, sia pure in via puramente ipotetica («ancheipotizzando [...]»), «la possibilità di una prova di tipo più complessivo esintetico».Al riguardo va, infatti, ribadito che la prova contraria a cui ilcontribuente è tenuto a mente del richiamato art. 32, primo comma, num.2, del d.P.R. n. 600 del 1973 può anche consistere in presunzioni semplici,ma in ogni caso deve trattarsi di una prova non generica, bensì analiticaper ogni movimentazione bancaria contestata (cfr.

Cass. n. 6969/201520408/2018, Cass. n. 6407/2022).4. Per quanto precede, il ricorso va incontro al rigetto.5. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presentegiudizio, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva inquesta sede.6. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti delricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perla proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo,se dovuto.Numero registro generale 27535/2017Numero sezionale 2535/2026Numero di raccolta generale 8416/2026Data pubblicazione 03/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino Lenoci