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Ordinanza — n. 8415/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes regional tax tribunal decision for insufficient reasoning on documentary evidence of non-income status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8415/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Tribunal's rejection of his tax assessment. The taxpayer argued that simple presumptions could rebut the legal presumption of income derived from bank transfers, while the opposing party contended that documentary proof was insufficient. The court ruled that the lower tribunal failed to explicitly explain why specific documents failed to demonstrate the non-income nature of three bank transactions, violating the requirement for rigorous and intelligible reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.; Art. 32, primo comma, num. 2, del D.P.R. n. 600/1973: The appellate court must rigorously verify the evidentiary value of documents and explicitly articulate the reasons for rejecting them, rather than relying on generic assertions that leave the logical path unintelligible.

Parole chiave

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tax assessment bank transfers documentary evidence insufficient reasoning rebuttal of presumption tax tribunal cassation quashing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 2727 c.c.
Art. 2728 c.c.
Art. 32, primo comma, num. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.2727 e 2728 c.c., nonché dell’art. 32, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9422/2023
Cass. n. 19924/2024
n.9422/2023, Cass. n. 19924/2024, Cass.
Cass. n. 22717/2025
Cass. n. 26969/2025
Cass. n. 27260/2025
26969/2025, Cass. n. 27260/2025, Cass.n.
Cass. n. 29096/2025

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Testo completo

rrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO n. 874/17 depositata il 28 febbraio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 marzo 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanzaconduceva una verifica fiscale nei confronti di Edoardo FrancescoCaltagirone con riferimento al periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 e il23 giugno 2010, esaminando le movimentazioni dei conti correnti bancaria lui intestati.Numero registro generale 10259/2018Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 8415/2026Data pubblicazione 03/04/20261.1 Sulla scorta delle risultanze di tale verifica, compendiate nelprocesso verbale di constatazione (p.v.c.) del 5 giugno 2012, la DirezioneProvinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti delcontribuente un avviso di accertamento relativo all’anno 2006 mediante ilquale recuperava a tassazione, ai fini dell’IRPEF, presunti ricavi nondichiarati per un ammontare di 11.166,31 euro.Il suddetto importo corrispondeva al totale di sei versamenti effettuatisu un conto corrente aperto presso la Unicredit Banca di Roma s.p.a., deiquali il soggetto verificato non era stato in grado di dimostrare la naturanon reddituale.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma, che rigettava il suoricorso.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 874/17 del 28 febbraio 2017 rigettava l’appello della parte privata.4. Contro questa sentenza Edoardo Francesco Caltagirone ha propostoricorso per cassazione affidato a quattro motivi.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.2727 e 2728 c.c., nonché dell’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n.600 del 1973.1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere che la provacontraria idonea a vincere la presunzione legale operante in favoreNumero registro generale 10259/2018Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 8415/2026Data pubblicazione 03/04/2026dell’Amministrazione Finanziaria in caso di accertamento basato suindagini finanziarie non possa essere fornita mediante presunzionisemplici.1.2 Il motivo è fondato.1.3 La CTR ha affermato che, al fine di superare la cennatapresunzione legale non sono «[...] sufficienti le presunzioni semplici».1.4 Così argomentando, essa si è discostata dal consolidato indirizzo dilegittimità secondo il quale la prova contraria richiesta dalla citata normapuò essere fornita dal contribuente anche mediante presunzioni semplici(cfr., ex multis, Cass. n. 20033/2021, Cass. n. 30143/2022, Cass. n.10817/2023).D’altro canto, a fronte di tale netta affermazione, palesementecontrastante con il richiamato insegnamento nomofilattico, non spetta allaCorte valutare se le presunzioni semplici offerte dal Caltagirone fosserogravi, precise e concordanti, oltre che riferibili a ogni singolo versamentocontestato, trattandosi di attività richiedente apprezzamenti in fattotipicamente riservati al giudice del merito.2.

Con il secondo motivo è lamentata, a norma dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 32,primo comma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.2.1 Si rimprovera alla CTR di aver a torto ritenuto che a ognimovimentazione bancaria non giustificata dal contribuente corrispondaautomaticamente un reddito non dichiarato, laddove l’art. 32, primocomma, num. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 si limita a stabilire che lerisultanze bancarie possono essere «post[e] a base delle rettifiche e degliaccertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40, 41».2.2 Il motivo è infondato.2.3 L’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R. n 600 del 1973 cosìrecita, per quanto qui interessa:«[...] I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisitiNumero registro generale 10259/2018Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 8415/2026Data pubblicazione 03/04/2026e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33,secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18, comma 3,lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti abase delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per ladeterminazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanzaallo stesso fine [...]».2.4 Proprio dal tenore letterale della norma si ricava che l’inidoneadimostrazione del titolo del versamento o dell’origine della provvista delprelievo rende operante la presunzione legale di corrispondenza diciascuna movimentazione bancaria a un ricavo non contabilizzato.In tal senso è costantemente orientata la giurisprudenza di questoSupremo Collegio (cfr.

Cass. n. 14045/2014, Cass. n. 20118/2018, Cass.n. 18413/2020, Cass. n. 25819/2021).2.5 Non sussiste, pertanto, l’adombrato error in iudicando.3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115,primo comma, c.p.c..3.1 Si imputa ai giudici regionali di non aver valutato i documentiprodotti dal contribuente per dimostrare la natura non reddituale di tre deisei versamenti bancari contestati, in tal modo sottraendosi al dovere didecidere la causa in base alle prove proposte dalle parti.4.

Con il quarto motivo viene fatta valere, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 36 deld.P.R. n. 600 del 1973.4.1 Per l’ipotesi in cui si ritenesse che i predetti documenti siano statiimplicitamente giudicati inidonei a dimostrare la natura non redditualedelle contestate movimentazioni bancarie, viene denunciata la nullitàdell’impugnata sentenza per motivazione apparente, non risultando inessa esplicitate le ragioni del convincimento espresso dalla CommissioneNumero registro generale 10259/2018Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 8415/2026Data pubblicazione 03/04/2026regionale.5.

Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di congiunta disamina per laloro stretta connessione, sono meritevoli di accoglimento.5.1 Il collegio d’appello ha apoditticamente statuito che il Caltagirone«[...] nulla [aveva] aggiun[to] di documenti che po[te]ss[er]o provareanaliticamente o versamento per versamento la non redditualità dellesingole somme dei movimenti bancari accertati».5.2 Dalle generiche proposizioni surriportate non è dato comprenderele ragioni per le quali i documenti versati in atti dal contribuente -che nelricorso per cassazione ha provveduto a indicare, in assolvimentodell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c., la fase processuale in cui ne è avvenuta la produzione e il luogodove sono reperibili- siano stati reputati inidonei a dimostrare la naturanon reddituale di tre dei sei versamenti posti a base dell’accertamentofiscale.5.3 Si è quindi al cospetto di una motivazione solo apparente, la qualenon rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguìto dalla CTR per laformazione del suo convincimento, lasciando all’interprete il còmpito diintegrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr.

Cass. n.9422/2023, Cass. n. 19924/2024, Cass. n. 22717/2025).5.4 I giudici di seconde cure sono, inoltre, venuti meno all’obbligo dicompiere una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle provefornite dal contribuente per ogni singola movimentazione accertata e diesplicitare in sentenza le relative risultanze, secondo le indicazioniprovenienti dalla stabile giurisprudenza di legittimità formatasi in subiectamateria (cfr., ex multis, Cass. n. 26969/2025, Cass. n. 27260/2025, Cass.n. 29096/2025).6. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza, nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la qualeNumero registro generale 10259/2018Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 8415/2026Data pubblicazione 03/04/2026procederà a un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai princìpidi diritto sopra espressi e fornendo congrua motivazione in ordine allaprova documentale offerta dal contribuente con riferimento a tre dei seiversamenti bancari contestati.6.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso,respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censureaccolte, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 18 marzo 2026.Il PresidenteValentino Lenoci