Decreto — n. 8390/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiorgio Tedesco del Forodi Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20 (codicefiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec:giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 0512657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, GalleriaSan Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. Simone Forte(codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec:simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaToscana-Firenze n. 790/2021 depositata il 05/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23457/2021Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 8390/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8390/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 20 (codicefiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec:giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 0512657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, GalleriaSan Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. Simone Forte(codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec:simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaToscana-Firenze n. 790/2021 depositata il 05/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23457/2021Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 8390/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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Giorgio Tedesco del Forodi Bologna, con studio in Bologna, via dell’Indipendenza n. 20 (codicefiscale: TDS GRG 60S21 F839W, pec:giorgio.tedesco@ordineavvocatibopec.it - tel. 051 223536, fax 0512657389), ed elettivamente domiciliato in Milano (MI), cap 20122, GalleriaSan Babila n. 4/A, 4° piano, presso lo studio dell’avv. Simone Forte(codice fiscale: FRT SMN 73R16 F839D), del Foro di Napoli; pec:simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaToscana-Firenze n. 790/2021 depositata il 05/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23457/2021Numero sezionale 778/2026Numero di raccolta generale 8390/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Andrea Antonio Salemme