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Decreto — n. 8386/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8386/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8386/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuseppe Lepore-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-nonché controCamera Commercio Roma in persona del legale rappresentante protempore,Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,Comune Di Formello in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma n. 4145/2020 depositata il 18/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 16032/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 8386/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8386/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 4145/2020 depositata il 18/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 16032/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 8386/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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credito contestato danno ai creditori azione creditoria credito in compensazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

Giuseppe Lepore-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore,Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrenti-nonché controCamera Commercio Roma in persona del legale rappresentante protempore,Roma Capitale in persona del legale rappresentante pro tempore,Comune Di Formello in persona del legale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio-Roma n. 4145/2020 depositata il 18/12/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 16032/2021Numero sezionale 775/2026Numero di raccolta generale 8386/2026Data pubblicazione 03/04/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Andrea Antonio Salemme