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Decreto — n. 8336/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8336/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8336/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vocato Pio Centrounitamente all’avvocato Valerio Ricciardi-ricorrente-controS.p.a. Municipia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Cantone-controricorrente-nonché controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.425/2023 depositata il 13/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 8336/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Municipia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Cantone-controricorrente-nonché controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.425/2023 depositata il 13/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese carenza di sostanza economica economia processuale caso di rigore economico spese di gratuito patrocinio spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15427/2023Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 8336/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

vocato Pio Centrounitamente all’avvocato Valerio Ricciardi-ricorrente-controS.p.a. Municipia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Cantone-controricorrente-nonché controRegione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napolin.425/2023 depositata il 13/01/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 15427/2023Numero sezionale 766/2026Numero di raccolta generale 8336/2026Data pubblicazione 03/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 31/03/2026Il consigliere delegatoStefania Billi