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Decreto — n. 8323/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8323/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8323/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ocato Marco Saviotti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.5059/2022 depositata il 16/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 8323/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia a pretese di salario anticipo delle spese spese legali rimborso dell'imposta preventiva assunzione delle spese
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Testo completo

ocato Marco Saviotti-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.5059/2022 depositata il 16/12/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 13375/2023Numero sezionale 765/2026Numero di raccolta generale 8323/2026Data pubblicazione 03/04/2026Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 30/03/2026.Il consigliere delegato