Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8297/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax authority for missing short deadline due to complex case structure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8297/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible against two shareholders while dismissing the case against a third party who settled. The authority filed the cassation appeal in December 2018, missing the strict deadline because the case involved multiple taxable events and complex procedural dependencies. The court ruled that the authority must file against all parties within the brief period regardless of who received the appellate judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.c.: The administrative authority must file an appeal against all parties within the brief deadline applicable to the case, regardless of which party received the appellate judgment, especially in complex cases with inseparable causes.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal inadmissibility short procedural deadline complex case structure multiple taxable events administrative authority obligation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.c.
d.l. n. 119 del 2018
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
119 del 2018,depositando quietanza a saldo.A tale riguardo, si deve ribadire che la definizione agevolata ex art. 6d.l.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
come per legge, ed oltre ad euro duecento dispese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L-, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023
Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022
668339–01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022, Rv.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022
664997 –01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022, Rv.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

esa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controCortese Gregorina (C.F. CRTGGR50R63I937B) e Mantella Massimo(C.F. MNTMSM71A07F335P), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. Edoardo Ferragina, presso ilcui studio in Roma sono elettivamente domiciliati in via Federico Cesin. 21;-controricorrenti-Numero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026nonchéArtsa s.r.l. in liquidazione,- intimata -Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CALABRIA, n. 1114/2018, depositata in data 18/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;A seguito di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, conclusasi conla notifica di un processo verbale di constatazione in data 4/8/2010,l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Catanzaro, rettificò il reddito diimpresa della società Autostar s.a.s. per l’anno d’imposta 2008 con unavviso di accertamento.Poiché la società risultava cessata in data 19/4/2013, l’avviso diaccertamento fu notificato a Gregorina Cortese, Massimo Mantella eArtsa s.r.l., tutti nella qualità di soci della Autostar s.a.s., subentrantinei rapporti attivi e passivi della società cessata.Ai medesimi soci furono notificati distinti avvisi di accertamento per larettifica del reddito di partecipazione per l’anno 2008.L’avviso di accertamento destinato alla società Autostar s.a.s. enotificato ai soci dopo la cancellazione della società dal registro delleimprese fu da loro impugnato.Cortese Gregorina e Mantella Massimo impugnarono anche gli avvisi diaccertamento a loro notificati per la ripresa fiscale sui redditi dipartecipazione societaria.La C.T.P. accolse i ricorsi dopo averli riuniti.La C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026Resistono con controricorso Cortese Gregorina e Mantella Massimo,mentre Artsa s.r.l. è rimasta intimata.Cortese Gregorina e Mantella Massimo hanno anche depositatomemoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Occorre, innanzitutto, dichiarare l’estinzione del giudizio conriferimento a Massimo Mantella, che ha aderito alla definizioneagevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018,depositando quietanza a saldo.A tale riguardo, si deve ribadire che la definizione agevolata ex art. 6d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data dientrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data dipresentazione della domanda;

è necessario, cioè, che, al 24 ottobre2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato giànotificato alla controparte e che, alla data di presentazione delladomanda, il processo non si sia ancora concluso con pronunciadefinitiva (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 15945 del 14/06/2025, Rv.675177 - 01).Orbene, la definizione agevolata prevale anche sulle cause diinammissibilità dell’impugnazione, qualora, come avvenuto nel caso dispecie, il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudiziodi cassazione prima che, con una pronuncia in rito, questa Corte abbiadeterminato il passaggio in giudicato formale della sentenzaimpugnata.2.

Con riferimento a Gregorina Cortese e alla società Artsa s.r.l.,invece, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiaratoinammissibile.Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, che ad istanzadi Massimo Mantella la sentenza d’appello fu notificata all’Agenzia delleEntrate mediante consegna dell’atto in data 29 maggio 2018r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026all’impiegato addetto, che ne rilasciò ricevuta ai sensi dell’art. 16,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.Questa Corte ha già affermato che le forme di notificazione di cui all’art.16, comma 3, cit. sono idonee a far decorrere il termine breve perl’appello (Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 Rv. 668899- 02).L’Agenzia delle Entrate non propose ricorso per cassazione entro isuccessivi sessanta giorni, con la conseguenza che il ricorso percassazione, notificato nel dicembre 2018, è tardivo.Né si applica alla fattispecie di causa la sospensione dei termini perimpugnare prevista dal d.l. n. 119 del 2018, emanato solo nell’ottobredel 2018, quando il termine breve per ricorrere per cassazione controla sentenza di appello era già scaduto.Per il principio di unitarietà del termine per impugnare nei processisoggettivamente complessi con cause inscindibili o tra loro dipendenti(come quello che ci occupa, che riguarda un recupero di impostaesercitato nei confronti dei soci della estinta Autostar s.a.s. per imposteproprie di quest’ultima e nei confronti degli stessi soci per imposte sulreddito da partecipazione societaria in base al principio di trasparenzaex art. 5 Tuir), la parte destinataria della notificazione della sentenza(nel nostro caso, l’Agenzia delle Entrate) ha l’onere di proporreimpugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti delprocesso, a prescindere da chi le abbia notificato la sentenza (exmultis, Cass., Sez.

L-, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, Rv. 668339–01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022, Rv. 664997 –01; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022, Rv. 665054- 01).Orbene, avendo l’Agenzia delle Entrate ricevuto dal Mantella lanotificazione della sentenza d’appello in data 29 maggio 2018 edr.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026avendo notificato il ricorso per cassazione solo nel dicembre 2018,quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.3.

Nei confronti del Mantella le spese debbono essere compensate,essendosi nei suoi confronti il giudizio estinto in seguito alperfezionamento della definizione agevolata della lite.Nei confronti di Artsa s.r.l. non vi è luogo a provvedere sulle spese dilite, non avendo quest’ultima società svolto attività difensiva nelpresente giudizio.L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al rapporto processuale con laCortese, è tenuta al pagamento delle spese di lite in base al principiodella soccombenza, spese che sono liquidate in dispositivo e che vannoAi sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di Massimo Mantella.Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di Gregorina Cortese e diArtsa s.r.l.Compensa le spese tra l’Agenzia delle Entrate e Massimo Mantella.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dell’Avv.Edoardo Ferragina, delle spese del giudizio sostenute da GregorinaCortese, che si liquidano in euro diecimila, oltre al rimborso delle spesegenerali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento dispese vive.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificator.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 312/2019Numero sezionale 155/2026Numero di raccolta generale 8297/2026Data pubblicazione 02/04/2026pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.Il Presidente(Rosanna Angarano)r.g. n. 312/2019 a.c. 9/1/2026 6Cons. est. Angelo Napolitano