Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties later settled and agreed to terminate proceedings with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the tax court's dismissal of an IMU payment notice extinguished. The appellant withdrew the appeal before the decision date, prompting the respondent to request a hearing to confirm the withdrawal and assign costs. Ultimately, the parties conciliated and jointly requested the termination of the proceedings with mutual cost compensation, leading the court to confirm the extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, primo comma; Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.: A presidential decree declaring a cassation appeal extinguished loses its effect if the party requests a hearing under the third paragraph, allowing the collegial court to re-examine the appeal or confirm extinction based on party settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o Leonardo Brasca-ricorrente -controCOMUNE DI VITERBO, rappresentato e difeso dall’avvocato Albina Larivera- controricorrente –avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDOGRADO DEL LAZIO n. 6129/2024, pubblicata il 15/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/2/2026 dalConsigliere CARMELA ROMANO.Con sentenza n. 6129/2024, pubblicata il 15/10/2024, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello dellaCasa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe contro ladecisione della C.G.T. di primo grado di Viterbo di rigettare il ricorso dellaNumero registro generale 9248/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 8247/2026Data pubblicazione 02/04/2026contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 20153309 per omessopagamento di IMU relativa all’anno d’imposta 2015.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia ItalianaGiuseppini del Murialdo (già Casa Generalizia della Pia Società Torinese diSan Giuseppe), mentre il Comune di Viterbo resiste mediantecontroricorso.Con atto depositato in data 11/6/2025, prima della fissazione delladata della decisione, il ricorrente rinuncia al ricorso.Con decreto del 22/9/2025, il presidente dichiara estinto il processo, aisensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e pone le spese a caricodelle parti che le hanno anticipate.Con atto del 3/10/2025, il Comune di Viterbo chiede la fissazionedell’udienza ai sensi del terzo comma dell’articolo 391 cod. proc. civ.,aderendo alla rinuncia, ma con spese a carico del rinunciante.A seguito della fissazione dell’udienza, in data 5/12/2025, le parti, neldar atto di essersi nel frattempo conciliate, chiedono congiuntamentedichiararsi estinto il procedimento con compensazione delle speseprocessuali.RAGIONI DELLA DECISIONELa giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il decreto di cuiall'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (dipronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazioneche il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato unfenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenzao all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddettiprovvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc.civ., avverso il decreto presidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc.civ. individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione allafissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso, dadepositarsi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto,Numero registro generale 9248/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 8247/2026Data pubblicazione 02/04/2026indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronunciasulle spese (Cass.
S.U. n. 19980 del 23/09/2014).Con tale istanza, che, non avendo carattere impugnatorio, non deveessere motivata, la parte rimette alla Corte di valutare se l’estinzione siastata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasivalore del decreto di estinzione ai fini della definizione del giudizio dicassazione.In definitiva, la richiesta della parte di fissazione dell'udienza ex art.391, terzo comma, cod. proc. civ. produce ipso facto la vanificazione deldecreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sullespese in esso eventualmente contenuta.Al venir meno di ogni effetto del decreto presidenziale consegue cheresta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull'estinzione delgiudizio, sia sulle spese (Cass. n. 31318/2022).La legge, quindi, permette, tramite l’istanza ex art. 391, terzo comma,cod. proc. civ., il passaggio ad una fase successiva per un esame completodella controversia, nell'ambito della quale la Corte può valutare sel'istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in casocontrario, procedere all'esame del ricorso per cassazione (cfr. ex multisCass. 15817/2009).Ciò posto, venendo al caso di specie, ritiene il Collegio che vadaconfermata la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità,risultando preclusa la possibilità di esaminare nel merito il ricorso, inconsiderazione dell’adesione del controricorrente alla rinuncia al ricorso,con compensazione delle spese, su accordo delle parti.
P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa tra leparti le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Numero registro generale 9248/2025Numero sezionale 1374/2026Numero di raccolta generale 8247/2026Data pubblicazione 02/04/2026Il Presidente