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Decreto — n. 8238/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8238/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8238/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 1216/2018Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 8238/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1216/2018 proposto da:VILLAGGIO SANTA MARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Francesco De Luca;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1367/2/2017depositata il 24 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 20 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8238/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 1216/2018 proposto da:VILLAGGIO SANTA MARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Francesco De Luca;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1367/2/2017depositata il 24 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 20 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta assistenza amministrativa fiscale differimento dell'imposizione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
1367/2/2017depositata il 24 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 20 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

!Numero registro generale 1216/2018Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 8238/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 1216/2018 proposto da:VILLAGGIO SANTA MARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Francesco De Luca;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1367/2/2017depositata il 24 maggio 2017.Visto l’atto depositato il 20 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 26/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO