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Decreto — n. 8234/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8234/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8234/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 27655/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8234/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27655/2021 proposto da:AZIENDA AGRICOLA CERCHIAI PAOLO, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Agostino Zanelli Quarantini;-ricorrente-controCOMUNE DI PESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Christian Giangrande;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 339/2/2021depositata il 29 marzo 2021.Visto l’atto depositato il 12 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8234/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 27655/2021 proposto da:AZIENDA AGRICOLA CERCHIAI PAOLO, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Agostino Zanelli Quarantini;-ricorrente-controCOMUNE DI PESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Christian Giangrande;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 339/2/2021depositata il 29 marzo 2021.Visto l’atto depositato il 12 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta ritiro a seguito di transazione contenzioso tributario fine del processo sospensione della riscossione fiscale convenzione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 27655/2021Numero sezionale 761/2026Numero di raccolta generale 8234/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 27655/2021 proposto da:AZIENDA AGRICOLA CERCHIAI PAOLO, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Agostino Zanelli Quarantini;-ricorrente-controCOMUNE DI PESCIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. Christian Giangrande;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 339/2/2021depositata il 29 marzo 2021.Visto l’atto depositato il 12 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO