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Decreto — n. 8226/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 8226/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 8226/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 22720/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 8226/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22720/2024 proposto da:COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI ERIASSICURAZIONI S.p.A. o ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, in qualità diincorporante delle società Uniqa Assicurazioni S.p.A. e Uniqa Previdenza S.p.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, dagli avv.ti Gianluca Zandano e Lorenzo Trinchera;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.808/22/2024 depositata il 15 marzo 2024.Visto l’atto depositato il 4 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 8226/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 22720/2024 proposto da:COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI ERIASSICURAZIONI S.p.A. o ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, in qualità diincorporante delle società Uniqa Assicurazioni S.p.A. e Uniqa Previdenza S.p.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, dagli avv.ti Gianluca Zandano e Lorenzo Trinchera;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.808/22/2024 depositata il 15 marzo 2024.Visto l’atto depositato il 4 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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decisione giustificata dell'assicuratore estinzione delle prestazioni assicurative rinuncia alle prestazioni d'assicurazione riduzione dell'assicurazione compagnie di assicurazione indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

!Numero registro generale 22720/2024Numero sezionale 756/2026Numero di raccolta generale 8226/2026Data pubblicazione 02/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 22720/2024 proposto da:COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI ERIASSICURAZIONI S.p.A. o ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A, in qualità diincorporante delle società Uniqa Assicurazioni S.p.A. e Uniqa Previdenza S.p.A., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamentetra loro, dagli avv.ti Gianluca Zandano e Lorenzo Trinchera;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.808/22/2024 depositata il 15 marzo 2024.Visto l’atto depositato il 4 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 23/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO